Sentenza del 06/12/2002 n. 17372 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5
L'Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Roma emetteva confronti di
----- sei avvisi di accertamento di maggiore reddito, relativi agli anni al
1968 al 1973.
Il ----- proponeva opposizioni avverso tali avvisi.
La Commissione Tributaria di primo grado di Roma con sentenze del 20
aprile 1977 n.7543-7544-7545-7546-7547-7548 accoglieva parzialmente i
ricorsi, in parte con annullamento, in parte con riduzione dei redditi.
Queste decisioni venivano impugnate sia dal -----, sia dall'Ufficio.
La Commissione Tributaria di secondo grado di Roma con sentenze del 16
maggio/7 giugno 1983 n.5499-5500-5501-55025503-5504 decideva solo
sull'appello del ----- e lo rigettava, confermando la decisione di primo
grado; non decideva sull'appello dell'Ufficio, mancando questo agli atti.
L'Ufficio formulava istanza di revocazione, ai sensi dell'art. 295, n.
3, del codice di procedura civile.
Detta Commissione di secondo grado dichiarava l'inammissibilita'
dell'istanza di revocazione. Avverso la decisione della Commissione
Tributaria di secondo grado il L. proponeva gravame alla Corte d'Appello;
l'Ufficio proponeva appello incidentale.
La Corte di Appello di Roma con sentenze dell'11 aprile/29 maggio 1989
n. 1200-1201-1202-1203-1204-1205 dichiarava inammissibile per tardivita'
l'appello incidentale dell'Ufficio, qualificandolo autonomo; accoglieva in
parte l'appello incidentale del L.; rilevava carenza di motivazione della
sentenza della Commissione tributaria di secondo grado e rimetteva ad altra
Sezione della stessa Commissione per un nuovo riesame.
Le eredi di -----, ----- e ----- riassumevano i giudizi davanti alla
Commissione tributaria di secondo grado, mentre l'Amministrazione
Finanziaria, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, proponeva ricorsi
per cassazione.
La Corte di Cassazione - I Sez. Civ. con sentenze del 14 maggio/23
settembre 1993 n. 9667-9668-9669-9670-9671-9672 accoglieva i ricorsi
dell'Amministrazione Finanziaria, dichiarava ammissibili gli appelli
incidentali da questa proposti, cassava le impugnate sentenze della Corte di
Appello e rinviava ad altra Sezione della stessa Corte.
I giudizi venivano riassunti dal Ministero delle Finanze. Si
costituivano le ------, che deducevano la inammissibilita' ed
improponibilita' degli appelli incidentali dell'Amministrazione Finanziaria
ed insistevano per l'accoglimento dell'appello principale gia' spiegato dal
loro dante causa.
In sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, la Corte di Appello di
Roma-II Sez. Civ., prev\u00C3\u00A9a riunione delle sei cause, con sentenza n. 296/98
del 29 dicembre 1997/3 febbraio 1998, dichiarava improponibilile
impugnazione dell'Amministrazione Finanziaria per precedente rinunzia,
accoglieva per quanto di ragione il gravame delle L., annullava le sentenze
impugnate e rinviava il giudizio per un nuovo esame ad altra Sezione della
Commissione tributaria regionale del Lazio.
----- nel frattempo e contemporaneamente, l'Ufficio Distrettuale Imposte
Dirette di Roma, a seguito dell'intervenuta definizione - con riduzione da
parte della Commissione tributaria di primo grado, confermata dalla
Commissione tributaria di secondo grado - degli accertamenti di maggiore
reddito, iscriveva a ruolo provvisoriamente nei confronti di -----, ai sensi
dell'art. 6, lettera a), L. n. 38/1978, i 2/3 dei tributi dovuti in forza
degli accertamenti ed emetteva cartelle esattoriali sia per le imposte di
ricchezza mobile e complementare per gli anni dal 1968 al 1973, sia per gli
interessi e le relative sanzioni.
Il ----- proponeva due distinti ricorsi avverso dette cartelle
esattoriali. L'Ufficio resisteva e dichiarava di avere provveduto allo
sgravio delle maggiori imposte iscritte in eccedenza rispetto ai 2/3.
La Commissione tributaria di primo grado di Roma con sentenza n.
75/09/95 del 3 maggio 1995, previa riunione, accoglieva tali opposizioni,
sul presupposto che le impugnazioni degli accertamenti di maggiore reddito
fossero state decise favorevolmente al contribuente, ed annullava le
iscrizioni a ruolo.
L'Amministrazione Finanziaria proponeva gravame, con cui chiedeva
l'integrale riforma di tale decisione. La Commissione tributaria regionale
del Lazio-Roma con sentenza n. 85/09/97 del 14 marzo/15 aprile 1997,
pronunciata nei confronti delle eredi di -----, ----- e -----, accoglieva
l'appello dell'Ufficio e dichiarava la legittimita' del ruolo, rilevando che
nel presente giudizio di opposizione a cartelle esattoriali esplicava piena
efficacia la decisione della Commissione tributaria di secondo grado,
confermativa di quella di primo grado, che nelle controversie relative alle
opposizioni agli avvisi di accertamento aveva definito i redditi del -----
per gli anni dal 1968 al 1973.
Avverso tale ultima decisione della Commissione tributaria regionale le
predette ----- proponevano ricorso per cassazione, notificato il 25 maggio
Le ricorrenti deducono cinque motivi di doglianza: la violazione a
falsa applicazione degli artt. 383, 393, 394 e 395 del codice di procedura
civile, in relazione all'art. 360 del codice di procedura civile, e l'omessa
ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in
relazione all'art. 360, n. 5, del codice di procedura civile; la violazione
dell'art. 180 T.U. 29 gennaio 1958, n.645, in relazione all'art. 360, n. 3,
del codice di procedura civile, e l'omessa ed insufficiente motivazione
circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte
appellante, in relazione all'art. 360, n. 3, del codice di procedura civile;
la violazione dell'art. 6, D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella
L. 23 febbraio 1978, n. 38, la violazione dell'art. 14 D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, in relazione all'art. 360, n. 3, del codice di procedura
civile, e l'omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo
della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5, del codice di procedura
civile; la violazione dell'art. 2948, n. 4, del codice civile, dell'art. 175
T.U. n. 645/1958 e dell'art. 15 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in
relazione all'art. 360, n. 3, del codice di procedura civile. Pertanto,
veniva chiesta la cassazione della sentenza impugnata, con ogni
consequenziale provvedimento anche in ordine alle spese.
Il Ministero delle Finanze si costituiva a mezzo dell'Avvocatura
Generale dello Stato, senza proporre controricorso, chiedendo di essere
ammesso alla discussione orale ai sensi dell'art. 370, comma 1, del codice
di procedura civile.
Diritto - Il ricorso per cassazione delle signore L. - superfluamente
proposto anche nei confronti del 1 Ufficio Distrettuale delle Imposte
Dirette di Roma, ufficio periferico privo di soggettivita' esterna e,
quindi, carente di legittimazione passiva - e' risultato meritevole di
accoglimento.
Con la richiamata sentenza la Suprema Corte cassava le sentenze con
rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma. Questa era chiamata
ad occuparsi degli appelli incidentali dell'Amministrazione Finanziaria,
riconosciuti ammissibili dalla Cassazione, e non poteva conferire efficacia
alla decisione di secondo grado, dal momento che restava fermo
l'annullamento sancito dalla stessa Corte di Appello, che aveva accolto
l'appello principale delle ----- La mancata riassunzione non poteva
determinare il passaggio in giudicato della sentenza riformata, ma causava
l'estinzione dell'intero giudizio, ai sensi degli artt. 392 e 393 del codice
di procedura civile, che disciplinano specificamente il giudizio di rinvio.
Non e', infatti, applicabile la norma dell'art. 338 del codice di procedura
civile, dettata per la diversa ipotesi del procedimento di impugnazione.
A quest'ultimo proposito le ricorrenti hanno, correttamente, richiamato
una precedente sentenza di questa Corte, che - a proposito della denunziata
violazione degli artt. 347, 348 e 394 del codice di procedura civile, in
relazione al n. 4 dell'art. 360 del codice di procedura civile - ha sancito
che l'istituto dell'improcedibilita' dell'appello non e' applicabile al
giudizio di rinvio - principio costituente ormai ius receptum (a partire
dalla enunciazione della Cassazione Sezioni Unite con sentenza n. 864 del
1954) - in quanto l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza di
primo grado riformata in appello a causa dell'improcedibilita' dell'appello
non e' concepibile rispetto alla sentenza di primo grado riformata in
appello, essendo questa definitivamente caduta ex art. 393 del codice di
procedura civile senza possibilita' di reviviscenza a seguito della
cassazione della sentenza di secondo grado (Cass. Sez. I, n. 11881/1993).
In conseguenza dell'accoglimento dell'esaminata censura, l'impugnata
sentenza deve essere cassata. Va rinviato ad altra Sezione della Commissione
Tributaria del Lazio. Il giudice tributario di rinvio provvedera' anche in
ordine alle spese.
Resta assorbito l'esame degli altri motivi di ricorso, innanzi delineati.
P.Q.M. - La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara
assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata; rinvia ad altra
Sezione della C.T.R. del Lazio-Roma, anche per provvedere in ordine alle
spese.
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