La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art. 393 cod. proc. civ., l'estinzione non solo di quel giudizio ma dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle gia' coperte dal giudicato (in quanto non impugnate), restando inapplicabile al giudizio di rinvio l'art. 338 dello stesso codice, che regola gli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione. Pertanto, la sentenza riformata in appello resta anch'essa definitivamente caducata, senza possibilita' di reviviscenza a seguito della cassazione della sentenza di appello. Massima tratta dal CED della Cassazione.