Sentenza del 06/12/2002 n. 17372 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

RICORSO PER CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - CONSEGUENZE - ESTINZIONE DELL'INTERO PROCESSO - CONFIGURABILITA' - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA RIFORMATA IN APPELLO - ESCLUSIONE

La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art. 393 cod. proc. civ., l'estinzione non solo di quel giudizio ma dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle gia' coperte dal giudicato (in quanto non impugnate), restando inapplicabile al giudizio di rinvio l'art. 338 dello stesso codice, che regola gli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione. Pertanto, la sentenza riformata in appello resta anch'essa definitivamente caducata, senza possibilita' di reviviscenza a seguito della cassazione della sentenza di appello. Massima tratta dal CED della Cassazione.


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Nel processo tributario, l'estinzione del giudizio di legittimità per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 16, comma 8, della l. n. 289 del 2002 comporta conseguenze di ordine sostanziale sul contenuto delle proposte domande, determinando, in virtù della cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato, in quanto non più attuali in ragione del venire meno del contrasto tra le parti.

Nel giudizio di cassazione, che e' dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto dell'interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ. Ne consegue che, una volta instauratosi il giudizio con la notifica del ricorso, la morte del ricorrente comunicata dal suo difensore non produce interruzione del processo. Massima tratta dal CED della Cassazione.

La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del procedimento e questa, ai sensi dell'art. 338 cod. proc. civ. - il quale esprime un principio di carattere generale valido anche per il giudizio di cassazione, - comporta l'effetto automatico del passaggio in giudicato della sentenza impugnata; ne' impedisce (in tutto o in parte) detto effetto la conciliazione della controversia intervenuta tra le parti al di fuori del procedimento e non fatta valere al suo interno, atteso che tale efficacia parzialmente o totalmente impeditiva e' attribuita dal citato art. 338 cod. proc. civ. soltanto ai "provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto". Massima tratta dal CED della Cassazione.

Quando, a seguito della Cassazione con rinvio della sentenza impugnata, si verifica l'estinzione del giudizio di rinvio, alla stessa consegue, ai sensi dell'art. 393 cod. proc. civ., l'estinzione dell'intero processo, con caducazione di tutte le altre sentenze eventualmente emesse nel corso dello stesso (eccettuate quelle gia' coperte dal giudicato, perche' non impugnate). Se tale estinzione coinvolge una sentenza non definitiva sull' "an debeatur", si determina automaticamente la caducazione anche della sentenza definitiva sul "quantum", anche nel caso in cui rispetto ad essa si sia formato il giudicato formale, che e' solo apparente, in quanto condizionato alla mancata riforma della sentenza non definitiva che ne costituisce l'antecedente logico - giuridico. E' irrilevante, poi, la circostanza che nella sentenza sul "quantum" risultino ribaditi argomenti circa la fondatezza, anche sull'"an", della domanda, le relative affermazioni dovendosi intendere quali meri "obiter dicta", perche' ininfluenti sulle statuizioni adottate. * Massima tratta dal CED della Cassazione.

Nell'ipotesi di estinzione del giudizio di rinvio l'intero processo viene meno, stante l'espressa previsione dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, con conseguente consolidamento dell'atto impositivo impugnato. L'estinzione dell'intero processo, ai sensi dell'art. 393 c.p.c, determina la conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate però quelle già coperte dal giudicato perché non impugnate. L'atto impugnato che, di regola, nell'ipotesi di estinzione del giudizio acquista definitività, non essendo un atto processuale, ma l'oggetto dell'impugnazione, non si sottrae comunque all'effetto di un giudicato, anche parziale, formatosi tra le parti. A ciò consegue che l'Ufficio non può porre in riscossione il tributo sulla base dell'atto impositivo impugnato come se quest'ultimo non fosse stato ritenuto, per taluni aspetti, illegittimo con una sentenza passata in giudicato.

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