Sentenza del 07/12/2022 n. 5695 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio Sezione/Collegio 15

Decisioni

  • 000482/2021 - FAVOREVOLE AL CONTRIBUENTE

Massime

PROCESSO TRIBUTARIO - SOGGETTO CONTRIBUENTE - PROCESSO PRIMO GRADO - RUOLO/CARTELLA - AVVENUTA OPPOSIZIONE - ECCEZIONE PROCESSUALE - DIFETTO MOTIVAZIONE RUOLO - ENTE IMPOSITORE - MANCATA CITAZIONE GIUDIZIO - NON RILEVA - CONCESSIONARIO RISCOSSIONE - COSTITUZIONE GIUDIZIO - ECCEZIONE PROCESSUALE - DIFETTO MOTIVAZIONE RUOLO - DIFETTO LEGITTIMAZIONE - GIUDICE TRIBUTARIO - ENTE IMPOSITORE - OBBLIGO ESTENSIONE CONTRADDITTORIO - ESCLUSIONE - CONCESSIONARIO RISCOSSIONE - ENTE IMPOSITORE - CHIAMATA CAUSA - OMESSA EFFETTUAZIONE - RILEVA - PROCESSO SECONDO GRADO - ENTE IMPOSITORE - INTERVENTO VOLONTARIO - REQUISITO PARTE PRIVATA - NON SUSSISTE - INTERVENTO VOLONTARIO - OGGETTIVA INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUE

Il contribuente che nel processo tributario di primo grado oppone nei confronti del Concessionario della riscossione la cartella di pagamento contenente il ruolo non è obbligato, pur lamentando il suo difetto di motivazione, a citare in giudizio anche l'ente impositore. Infatti, non essendo il Giudice tributario tenuto a disporre l'estensione del contraddittorio all'ente impositore neppure a fronte del difetto di legittimazione invocato dal Concessionario della riscossione, è soltanto quest'ultimo che deve comunque provvedere alla chiamata in causa dell'ente impositore, il cui intervento volontario nel processo tributario, anche se effettuato in secondo grado, è sempre inammissibile essendo consentito solo alla parte privata. (L.B.).

Riferimenti normativi: art. 23, comma 3 d.lgs. 546/1992; art. 39 d. lgs. 112/99.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 29798/2019.


Sentenze in tema

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La mancata citazione in giudizio dell'ente impositore non determina l'inammissibilità della domanda. E, infatti, onere del concessionario, nel caso in cui il contribuente eccepisca vizi che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, chiamare in causa l'ente impositore se non vuole rispondere delle conseguenze della lite ( come statuito dall'art. 39 del D.Lgs. 112/1999). Il giudice non è tenuto ex officio a ordinare l'integrazione del contraddittorio, in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell'estraneità del contribuente al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore.

Riferimenti alla normativa: Art. 39 D. Lgs. 112/1999

Riferimenti alla Giurisprudenza:

- di segno conforme alla sentenza in commento: Corte di Cassazione SS. UU. Sentenza N. 16412/2007; conf. Sentenza 1532/2012; conf Sentenza N. 21220/2012;

La mancata citazione in giudizio dell'ente impositore non determina l'inammissibilità della domanda. E', infatti, onere del concessionario, nel caso in cui il contribuente eccepisca vizi che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, chiamare in causa l'ente impositore, se non vuole rispondere delle conseguenze della lite, come statuito dall'art.39 del Dlgs n.112/1999. In tal caso, il giudice non è tenuto, ex officio, a ordinare l'integrazione del contraddittorio, in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell'estraneità del contribuente rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'Ente impositore. In caso di mancata costituzione da parte dell'Agente per la Riscossione nei termini di sessanta giorni dalla notifica del ricorso, nessuna eccezione di carattere processuale non rilevabile d'ufficio può essere sollevata.

Riferimenti alla normativa:art. 39 D.Lgs. 112/99

Riferimenti alla Giurisprudenza: CASS., S.S.UU., 25.07.2007, N.16412; Cass. N. 1532/2012; Cass. 10.06.1999, n 13331;

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, convenuta nel giudizio di primo grado insieme ad Aequa Roma per resistere al ricorso proposto da un contribuente per l'annullamento del ruolo IMU formato dal Comune di Roma Capitale e poi notificatogli con cartella di pagamento, non può limitarsi a notificare la propria costituzione in giudizio al Comune di Roma Capitale ma deve sempre provvedere anche alla sua chiamata in giudizio. Questo in quanto Aequa Roma può fare rilevare innanzi al Giudice tributario, quale soggetto non titolare del credito, il proprio difetto di legittimazione passiva ma la mancata chiamata in giudizio ad opera dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione determina la successiva inammissibilità dell'appello proposto dal Comune di Roma Capitale. (G.R.).

Riferimenti normativi: art. 20 d.lgs. 546/92; art. 53 d.lgs. 546/92; art. 100 c.p.c.

In tema di contenzioso tributario, nel giudizio instaurato dai contribuenti ed avente ad oggetto la legittimità della quota di ritenuta fiscale trattenuta dal comune sull'indennità di esproprio (o sulla somma corrisposta per la cessione bonaria dei terreni), l'ente locale è soltanto sostituto d'imposta e, quindi, obbligato in solido in un rapporto impositivo di cui è parte, come ente impositore, l'Amministrazione finanziaria dello Stato, sicché, non essendo un litisconsorte necessario, non vi è l'obbligo di disporre l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti neppure in secondo grado, ove ormai sia decorso il termine per l'impugnazione, atteso che l'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi del quale l'appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili. Massima tratta dal CED della Cassazione.

In materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta, pertanto, all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio l'ente predetto, se non vuole rispondere all'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 10019/18

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