Il contribuente che nel processo tributario di primo grado oppone nei confronti del Concessionario della riscossione la cartella di pagamento contenente il ruolo non è obbligato, pur lamentando il suo difetto di motivazione, a citare in giudizio anche l'ente impositore. Infatti, non essendo il Giudice tributario tenuto a disporre l'estensione del contraddittorio all'ente impositore neppure a fronte del difetto di legittimazione invocato dal Concessionario della riscossione, è soltanto quest'ultimo che deve comunque provvedere alla chiamata in causa dell'ente impositore, il cui intervento volontario nel processo tributario, anche se effettuato in secondo grado, è sempre inammissibile essendo consentito solo alla parte privata. (L.B.).
Riferimenti normativi: art. 23, comma 3 d.lgs. 546/1992; art. 39 d. lgs. 112/99.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 29798/2019.