L'art. 51 comma primo del d.P.R. n. 633 del 1972, che attribuisce agli uffici IVA poteri di controllo, di vigilanza e sanzionatori, cosi' come integrato dall'art. 6 della legge n. 146 del 1980 (e senza che detta innovazione normativa abbia ridotto i poteri e le attribuzioni degli uffici, limitandosi a stabilire che essi vengano esercitati sulla base di quanto dispone, di anno in anno, il decreto ministeriale cosiddetto "di programma" in relazione alla capacita' operativa degli uffici stessi) va interpretato nel senso che i criteri di programmazione dei controlli impegnano soltanto gli organi ai quali compete il controllo stesso, senza che la violazione di tali criteri possa essere utilmente invocata, dinanzi al giudice tributario, da parte del contribuente, per inficiarne l'esito, poiche' le violazioni delle norme organizzative tendenti a razionalizzare le attivita' di accertamento e controllo in ragione delle risorse disponibili sul territorio o nel tempo non determinano, "ipso facto", la inutilizzabilita' degli elementi acquisiti.(*) ----- (*) Massima tratta dal CED della Cassazione.