Sentenza del 28/06/2016 n. 13346 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

PRIMA CASA - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI - MANCATO TRASFERIMENTO NELL' IMMOBILE NEI TERMINI - MERO TRASFERIMENTO RESIDENZA COMUNE ABITAZIONE - BENEFICIO - SUSSITE

In tema di agevolazioni "prima casa", ai fini del mantenimento del beneficio, ex art. 1, Parte Prima, Nota II bis, lett. a), tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, è sufficiente trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l'abitazione entro il termine di 18 mesi. Pertanto, il contribuente può vedersi riconosciuta l'agevolazione anche nel caso in cui la prima casa non possa essere ancora abitata perché l'affittuario tarda a rilasciare l'immobile ai fini del mantenimento del beneficio è sufficiente trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l'abitazione entro il termine di legge. In materia di Imposta di registro la causa di forza maggiore che può giustificare la inottemperanza del contribuente all'onere di trasferire la propria residenza nel comune ove è situato l'immobile acquistato con l'agevolazione "prima casa", entro 18 mesi dall'acquisto, pur potendo riferirsi alla inutilizzabilità dell'immobile acquistato con detta agevolazione, deve tuttavia essere caratterizzata dei requisiti delle non imputabilità al contribuente, della necessità e della imprevedibilità. Il riconoscimento del diritto all'agevolazione ex art. 1, Parte Prima, Nota II bis, lett. a), tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, è subordinato alla condizione che l'abitazione si trovi nel comune di residenza, oppure che la residenza venga trasferita nel comune in cui si trova l'abitazione entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto. Il contribuente, peraltro, rilevato che la richiama disposizione è di favore, può vedersi riconosciuta l'agevolazione anche nel caso in cui la prima casa non possa essere ancora abitata, in quanto ai fini della conservazione del beneficio è sufficiente il trasferimento della residenza nel comune ove la stessa è ubicata. Ne consegue la irrilevanza, in relazione alla revoca del beneficio, dell'allegazione di una causa di forza maggiore che ha impedito al contribuente di abitare l'immobile destinato a prima casa entro diciotto mesi dall'acquisto. Il riconoscimento del diritto all'agevolazione ex art. 1, Parte Prima, Nota II bis, lett. a), tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, è subordinato alla condizione che l'abitazione si trovi nel comune di residenza, oppure che la residenza venga trasferita nel comune in cui si trova l'abitazione entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto. Il contribuente, peraltro, rilevato che la richiama disposizione è di favore, può vedersi riconosciuta l'agevolazione anche nel caso in cui la prima casa non possa essere ancora abitata, in quanto ai fini della conservazione del beneficio è sufficiente il trasferimento della residenza nel comune ove la stessa è ubicata. Ne consegue la irrilevanza, in relazione alla revoca del beneficio, dell'allegazione di una causa di forza maggiore che ha impedito al contribuente di abitare l'immobile destinato a prima casa entro diciotto mesi dall'acquisto. Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

L'esenzione dall'imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, spetta a condizione che entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazioni relative all'imposta municipale propria, sia presentata apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale con la quale attesta il possesso dei requisiti ed indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio di applica. Il mancato rispetto dell'obbligo dichiarativo, preciso e specifico onere formale, non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta, essendo espressamente previsto a pena di decadenza, determina la non spettanza del beneficio, utilizzando il modello ministeriale con la quale attesta il possesso dei requisiti ed indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio di applica. Il mancato rispetto dell'obbligo dichiarativo, preciso e specifico onere formale, non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta, essendo espressamente previsto a pena di decadenza, determina la non spettanza del beneficio. (G.T.).

Riferimenti normativi: d.l. 31 agosto 2013, n. 102, l. 28 ottobre 2013, n. 124.

Riferimenti giurisprudenziali. Cass. nn. 21465/20; 15407/2017; 4333/2016; 2925/2013; 5933/2013.

Per quanto concerne le disposizioni in materia di Imu per i benimerce, l'art. 2, co. 1, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, statuisce che non èdovuta la seconda rata dell'Imu relativa ai fabbricati costruiti e destinatidall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazionee non siano in ogni caso locati. Il co. 5- bisdel medesimo art. 2 dispone che, ai fini dell'applicazione del beneficiofiscale di cui alla medesima norma, è necessario che il contribuente presenti,a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delledichiarazioni di variazione relative all'Imu, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale, attestando il possesso dei requisiti edindicando gli identificativi catastali degli immobili ai quali si applical'agevolazione. La Cassazione ha stabilito che l'omessa dichiarazione comportila possibilità di vedere accolta l'esenzione Imu per i beni merce, nonostantepoi il Comune conosca la destinazione alla vendita degli immobili possedutidall'impresa costruttrice. La Corte di Cassazione, in tema, ha affermato checondizione necessaria per l'ottenimento del beneficio è l'obbligo dichiarativo,che, peraltro, non può essere sostituito da altre forme di denunce o superatodalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza dei fatti che comportanol'esenzione dal pagamento dell'imposta. Concludendo, l'omessa presentazionedella dichiarazione comporta, quindi, la non spettanza del beneficio. Ladichiarazione è, di conseguenza, un requisito formale, ma costitutivo. Essa èun onere del contribuente che intende beneficiare dell'esenzione ed è previstodalla norma, espressamente, a pena di decadenza. (Conf. Cass., 21465/2020; Cass., 15407/2017; Cass., 4333/2016; Cass.,2925/2013; Cass., 5933/2013). (M.GA.).

Riferimenti normativi: d.l. 102/2013, art.2, co. 1 e co. 5 \- bis; l. 160/2019, art. 1, co. 751.

Riferimentigiurisprudenziali: Cass. nn.5190/2022; 21465/2020.

Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. l - parte prima, Tariffa allegata, subordina il riconoscimento del diritto all'agevolazione alla condizione che l'abitazione si trovi nei Comune di residenza oppure che la residenza venga trasferita nei Comune in cui si trova l'abitazione entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto. Trattasi, quindi, di un elemento costitutivo della fattispecie. La disposizione è, peraltro, di favore perché permette al contribuente di vedersi riconosciuta l'agevolazione anche nel caso in cui, per i più diversi motivi l'immobile non possa essere ancora abitato, bastando, invece, per conservare il beneficio semplicemente trasferire la residenza nel Comune dove lo stesso è ubicato. La giurisprudenza della Corte (sentenze n. 1588/2018, 2527/2014) è costante nell'affermare che nessuna rilevanza ostativa può riconoscersi al mancato completamento dei lavori di ristrutturazione e che, quindi, i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa spettano unicamente a chi possa dimostrare, in base ai dati anagrafici, di risiedere o lavorare nel comune dove ha acquistato l'immobile, senza che a tal fine possano avere rilevanza la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze dello stato civile).

L'agevolazione per l'acquisto della prima casa spetta a chi può dimostrare, in base ai dati anagrafici, di risiedere o lavorare nel comune dove ha acquistato l'immobile senza che, a tal fine, rilevino la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile. Il riconoscimento del beneficio va escluso ove non risulti provato dal contribuente che il mancato perfezionamento della procedura di iscrizione anagrafica nel Comune, ove è sito l'immobile acquistato, non sia ad esso addebitabile. Sotto tale profilo il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 18, comma 2, dispone a favore del contribuente che la prevalenza del dato anagrafico sulle risultanze fattuali deve tuttavia tener conto della unicità del procedimento amministrativo quando afferma la necessità della saldatura temporale tra cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione ed iscrizione in quella del comune di nuova residenza, e stabilisce che la decorrenza è quella della dichiarazione di trasferimento, resa dall'interessato, nel comune di nuova residenza.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Il bonus prima casa è previsto per tutti gli acquirenti che non vantano possessi di immobili destinati a diventare abitazione principale: sia dal punto di vista oggettivo (effettiva idoneità all'abitabilità), sia dal punto di vista soggettivo (inidoneità per caratteristiche). Quindi, il possesso di un'altra casa non destinata a diventare l'abitazione di famiglia in quanto inidonea a tal fine, non sarà di ostacolo alla fruizione della suddetta agevolazione. Nella fattispecie, l'Agenzia delle Entrate notificava ad una coppia di coniugi due avvisi di accertamento con i quali contestava la decadenza dalle agevolazioni prima casa, e quindi recuperava la differente maggiore imposta. Secondo l'Ufficio, i contribuenti avevano acquistato in precedenza un altro immobile, destinato pure ad abitazione familiare, con la conseguenza che non potevano usufruire di una seconda agevolazione. I provvedimenti venivano impugnati lamentando che in occasione del primo acquisto non era stata utilizzata l'agevolazione prima casa, in quanto l'immobile era privo dei requisiti di abitabilità. I presupposti per ottenere l'agevolazione prima casa consistono nel: a) non essere titolare dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare; b) non vantare i medesimi diritti su altra casa acquistata dallo stesso soggetto oppure dal coniuge, con le agevolazioni. Tuttavia, è possibile usufruire del suddetto beneficio, anche se si possiede già un altro immobile nello stesso Comune. In sostanza, in tema di agevolazioni prima casa, "l'idoneità" della casa di abitazione pre-posseduta va valutata sia in senso oggettivo (effettiva inabitabilità), che in senso soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso che ricorre l'applicazione del beneficio anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Il riconoscimento dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa è subordinato alla condizione che l'acquirente stabilisca la residenza nel territorio del Comune dove si trova l'immobile nei diciotto mesi successivi all'acquisto. La circostanza che l'interessato non abbia potuto trasferire la residenza nel nuovo immobile a causa del mancato completamento dei lavori per il sopravvenuto fallimento dell'impresa costruttrice, sebbene evento non imputabile al contribuente nè da questi prevedibile ed evitabile, non costituisce causa di forza maggiore atteso che l'art. 1, nota II bis, lettera a), Parte Prima della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 subordina il riconoscimento dell'agevolazione alla circostanza che la residenza sia trasferita, nel termine di diciotto mesi, nel Comune in cui è ubicato l'immobile e non necessariamente nell'abitazione acquistata. Sìcchè possono assumere rilevanza, ai fini della configurabilità della forza maggiore, solo fatti che abbiano impedito il trasferimento della residenza nel Comune. Riferimenti normativi: art. 1, nota II bis, lettera a), P. I, Tariffa d.P.R. n. 131 del 1986

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