In tema di agevolazioni "prima casa", ai fini del mantenimento del beneficio, ex art. 1, Parte Prima, Nota II bis, lett. a), tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, è sufficiente trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l'abitazione entro il termine di 18 mesi. Pertanto, il contribuente può vedersi riconosciuta l'agevolazione anche nel caso in cui la prima casa non possa essere ancora abitata perché l'affittuario tarda a rilasciare l'immobile ai fini del mantenimento del beneficio è sufficiente trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l'abitazione entro il termine di legge. In materia di Imposta di registro la causa di forza maggiore che può giustificare la inottemperanza del contribuente all'onere di trasferire la propria residenza nel comune ove è situato l'immobile acquistato con l'agevolazione "prima casa", entro 18 mesi dall'acquisto, pur potendo riferirsi alla inutilizzabilità dell'immobile acquistato con detta agevolazione, deve tuttavia essere caratterizzata dei requisiti delle non imputabilità al contribuente, della necessità e della imprevedibilità. Il riconoscimento del diritto all'agevolazione ex art. 1, Parte Prima, Nota II bis, lett. a), tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, è subordinato alla condizione che l'abitazione si trovi nel comune di residenza, oppure che la residenza venga trasferita nel comune in cui si trova l'abitazione entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto. Il contribuente, peraltro, rilevato che la richiama disposizione è di favore, può vedersi riconosciuta l'agevolazione anche nel caso in cui la prima casa non possa essere ancora abitata, in quanto ai fini della conservazione del beneficio è sufficiente il trasferimento della residenza nel comune ove la stessa è ubicata. Ne consegue la irrilevanza, in relazione alla revoca del beneficio, dell'allegazione di una causa di forza maggiore che ha impedito al contribuente di abitare l'immobile destinato a prima casa entro diciotto mesi dall'acquisto. Il riconoscimento del diritto all'agevolazione ex art. 1, Parte Prima, Nota II bis, lett. a), tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, è subordinato alla condizione che l'abitazione si trovi nel comune di residenza, oppure che la residenza venga trasferita nel comune in cui si trova l'abitazione entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto. Il contribuente, peraltro, rilevato che la richiama disposizione è di favore, può vedersi riconosciuta l'agevolazione anche nel caso in cui la prima casa non possa essere ancora abitata, in quanto ai fini della conservazione del beneficio è sufficiente il trasferimento della residenza nel comune ove la stessa è ubicata. Ne consegue la irrilevanza, in relazione alla revoca del beneficio, dell'allegazione di una causa di forza maggiore che ha impedito al contribuente di abitare l'immobile destinato a prima casa entro diciotto mesi dall'acquisto. Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.