Sentenza del 11/08/2017 n. 20035 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO IVA - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI SOGGETTI NON RESIDENTI - IVA - RIMBORSO - CONDIZIONI - NOMINA DEL RAPPRESENTANTE FISCALE AI FINI IVA - FORME - DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ - IDONEITÀ - AFFERMAZIONE - FONDAMENTO NORMATIVO - NATURA RICOGNITIVA - FATTISPECIE

In materia di IVA, per l'esercizio del diritto di rimborso da parte dei soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, la nomina del rappresentante fiscale IVA, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, oltre che nelle forme previste dall'art. 53 del d.P.R. n. 633 cit., può risultare anche dalla comunicazione all'Ufficio fiscale ai sensi dell'art. 35 dello stesso d.P.R., con la dichiarazione di inizio attività, e ciò anche in riferimento a periodi d'imposta anteriori a quelli in relazione ai quali tale facoltà fosse espressamente prevista, a seguito della modifica introdotta dall'art. 1 del d.P.R. n. 441 del 1997, che ha avuto solo natura integrativa e ricognitiva della previgente disciplina (Nella specie, la S.C., ritenuta mancante la designazione del rappresentante fiscale IVA con il conseguente inquadramento delle operazioni come cessioni intracomunitarie non imponibili, ha cassato con rinvio la decisione di secondo grado).


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

In tema d'IVA, in mancanza della denunzia di variazione ex art. 35 del d.P.R, n. 633 del 1972, ogni trasferimento del luogo di esercizio dell'attività è inopponibile all'Amministrazione finanziaria, sicché la presunzione di cessione dei beni acquistati, importati o prodotti che non si trovino nei locali in cui il contribuente eserciti la sua attività, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.P.R, n. 633 del 1972, opera con riferimento al luogo di esercizio dell'attività originariamente denunziato, anche in presenza della definizione della sanzione ai sensi dell'art. 15 della l. n. 289 del 2002, che riguarda solo il profilo formale dell'omessa denuncia.

In materia d'IVA, per l'adempimento degli obblighi e l'esercizio dei diritti da parte dei soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, la nomina del rappresentante fiscale, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'art. 1 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, oltre che nelle forme previste dall'art. 53 d.P.R. n. 633 del 1972, può risultare anche dalla comunicazione della variazione dati all'Ufficio fiscale ai sensi dell'art. 35 dello stesso d.P.R., atto equipollente a quelli indicati dal citato art. 53, ai fini della valida costituzione del rapporto di rappresentanza fiscale, in quanto risponde alla "ratio" normativa di rendere tempestivamente edotta l'amministrazione finanziaria delle prescritte informazioni sul soggetto contribuente. Massima tratta dal CED della Cassazione

In tema di IVA, l'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997 n. 28, nel prevedere la possibilità di effettuare acquisti ed importazioni con esonero dell'imposta, in ciascun anno, nel limite dell'ammontare complessivo delle cessioni e prestazioni di cui agli artt. 8, comma 1, lett. a) e b), 8 bis e 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e succ. mod., delle cessioni intracomunitarie e delle prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi di altro Stato membro, non soggette ad imposta, che siano registrate a norma dell'art. 23 del d.P.R. n. 633 cit. per l'anno solare precedente, non comporta il superamento del principio di effettività della cessione e prestazione di servizi. Ne consegue che l'onere di annotazione delle fatture in apposito registro integra, al fine di fruire dell'esenzione, solo un requisito necessario ma non sufficiente a fronte della mancanza di effettività dell'operazione. Massima tratta dal CED della Cassazione.

In materia di IVA, per l'esercizio del diritto di rimborso da parte dei soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, la nomina del rappresentante fiscale IVA, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, oltre che nelle forme previste dall'art. 53 d.P.R. n. 633 cit., puo' risultare anche dalla comunicazione all'Ufficio fiscale ai sensi dell'art. 35 dello stesso d.P.R., con la dichiarazione di inizio attivita', e cio' anche in riferimento a periodi d'imposta anteriori a quelli in relazione ai quali tale facolta' fosse espressamente prevista, a seguito della modifica introdotta dall'art. 1 d.P.R. n. 441 del 1997, che ha avuto solo natura integrativa e ricognitiva della previgente disciplina. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di contenzioso tributario, l'accoglimento della domanda di rimborso dell'I.V.A. pagata in eccedenza, proposta dal produttore agricolo con volume di affari inferiore al limite stabilito dal quarto comma dell'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 che abbia optato, ai sensi del terzo comma dell'art. 34 del citato d.P.R., per l'applicazione della detrazione nel modo normale, richiede la verifica del rispetto degli adempimenti contabili "ordinari", la cui osservanza costituisce presupposto necessario per l'applicazione del regime di detrazione "normale", previsto dall'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972.

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