In materia di IVA, per l'esercizio del diritto di rimborso da parte dei soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, la nomina del rappresentante fiscale IVA, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, oltre che nelle forme previste dall'art. 53 del d.P.R. n. 633 cit., può risultare anche dalla comunicazione all'Ufficio fiscale ai sensi dell'art. 35 dello stesso d.P.R., con la dichiarazione di inizio attività, e ciò anche in riferimento a periodi d'imposta anteriori a quelli in relazione ai quali tale facoltà fosse espressamente prevista, a seguito della modifica introdotta dall'art. 1 del d.P.R. n. 441 del 1997, che ha avuto solo natura integrativa e ricognitiva della previgente disciplina (Nella specie, la S.C., ritenuta mancante la designazione del rappresentante fiscale IVA con il conseguente inquadramento delle operazioni come cessioni intracomunitarie non imponibili, ha cassato con rinvio la decisione di secondo grado).