Sentenza del 17/12/2019 n. 33318 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Svolgimento del processo

D.S., in proprio e quale legale rappresentante di Distilleria D. s.r.l., propose distinti ricorsi dinanzi alla C.T.P. di Udine, avverso due cartelle di pagamento emesse da Equitalia FVG s.p.a., notificate il 28.1.2011, derivanti dalla medesima iscrizione a ruolo. Con questa, l'Ufficio delle Dogane di Udine aveva chiesto loro in solido, a titolo di iscrizione a ruolo provvisoria, la somma di Euro 10.141.202,29, e ciò in forza dell'avviso di pagamento dell'1.7.2010, oggetto di parallelo giudizio. L'adita C.T.P., con coeve decisioni del 5.9.2011, ha dapprima annullato il detto avviso, e ha poi rigettato i ricorsi concernenti le cartelle di pagamento, perché infondati. Avverso tale ultima decisione, recante il n. 120/03/11, D.S., nella duplice spiegata qualità, propose appello dinanzi alla C.T.R. del Friuli Venezia Giulia, che però lo respinse con sentenza del 2.10.2013.

D.S. e Distilleria D. s.r.l. ricorrono ora per cassazione, affidandosi a due motivi. L'Agenzia delle Dogane resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1.1 - Con il primo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. I ricorrenti rilevano di aver proposto in appello una specifica censura, concernente il mancato esercizio del potere-dovere da parte della C.T.P. di verificare anche d'ufficio la validità ed efficacia del titolo esecutivo, ma detta censura non è stata affatto esaminata dalla C.T.R. Secondo i ricorrenti, la sentenza di primo grado - con cui il ricorso avverso l'avviso di pagamento è stato integralmente accolto - ha posto nel nulla l'avviso stesso con effetto immediato, ad esso sostituendosi nei rapporti tra Fisco e contribuente, essendo quello tributario un giudizio di impugnazione-merito, sicché a nulla rileva la successiva sentenza d'appello n. 28/11/13, con cui la stessa C.T.R. ha invece riformato detta decisione. Ciò può eventualmente giustificare una nuova iscrizione a ruolo e una nuova emissione di cartelle di pagamento, ma non mai sorreggere quelle precedentemente emesse, il cui presupposto - foss'anche per un solo giorno, non importa - è venuto meno con la caducazione dell'atto impositivo di riferimento.

1.2 - Con il secondo motivo, infine, si lamenta l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La C.T.R., infatti, non ha esaminato l'avvenuta caducazione del titolo, essendosi limitata ad affermare, apoditticamente, che la pretesa di cui alle cartelle è fondata.

2.1 - I motivi, da esaminarsi congiuntamente perché connessi, sono fondati.

Premesso infatti che il giudizio concernente l'avviso di pagamento - atto impositivo presupposto, su cui si fondano le cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio - si è definitivamente concluso, in senso favorevole per il Fisco, a seguito di Cass. n. 5391/2015, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dagli odierni ricorrenti avverso la già citata C.T.R. del Friuli Venezia Giulia n. 28/11/13, questa Corte ha già affermato il principio secondo cui "In tema di riscossione dei tributi, l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria" (Cass. n. 13445/2012). Questa tesi è stata sostanzialmente recepita da Cass., Sez. Un., n. 758/2017, in tema di ruolo straordinario, e quindi, a maggior ragione, non può che applicarsi al ruolo ordinario, come nel caso che occupa.

Si aggiunga che, ad avviso della Corte, deve darsi continuità all'orientamento secondo cui la sentenza resa sull'impugnazione dell'atto impositivo ad esso si sostituisce integralmente, stante la natura di impugnazione-merito del processo tributario (Cass. n. 24092/2014), nonché a quello secondo cui il venir meno dell'atto impositivo, per effetto dell'annullamento (anche non passato in giudicato), determina il difetto del presupposto per procedere esecutivamente, anche a titolo provvisorio (Cass. n. 740/2019).

Pertanto, trattandosi nella specie di ruolo ordinario e alla luce del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 (a mente del quale, "Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza"), le cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio hanno perso definitivamente il presupposto legittimante e sono quindi divenute illegittime, non potendo certo configurarsi una sorta di connotazione "elastica", tale da farle reviviscere a seguito della riforma della sentenza di annullamento dell'atto impositivo, come dovrebbe affermarsi in caso contrario. In definitiva, la sentenza della C.T.R. ha motivato pressoché integralmente sul "merito" della pretesa impositiva, ma non sui motivi di impugnativa concernenti, all'evidenza, le cartelle di pagamento, e specialmente sulla doglianza relativa al mancato rilievo - da parte della C.T.P. - della intervenuta caducazione dell'atto impositivo. Se il giudice d'appello ciò avesse fatto, avrebbe conseguentemente dovuto rilevare la sopravvenuta illegittimità delle stesse cartelle impugnate, prima ancora di esaminare le relative specifiche doglianze, e conseguentemente annullarle.

3.1 - In definitiva, il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, può ben procedersi alla decisione del merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, con l'annullamento delle cartelle per cui è processo. Le spese di lite, da liquidarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, possono integralmente compensarsi per il giudizio di merito, sussistendo giusti motivi. Quelle del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, annulla le cartelle impugnate. Compensa integralmente le spese del giudizio di merito e condanna la resistente alla rifusione di quelle del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 14 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 17 dicembre 2019

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