Sentenza del 28/06/2016 n. 13322 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - AVVISO AL CONTRIBUENTE DELLA FACOLTÀ DI AVVALERSI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE - MANCANZA - NULLITÀ DELL'ATTO IMPOSITIVO - ESCLUSIONE - FONDAMENTO

L'art. 7, comma 2, lett. b), della l. n. 212 del 2000, nella parte in cui prescrive che gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono indicare l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere il loro riesame nel merito, non impone anche l'avviso al contribuente della facoltà di avvalersi, a norma dell'art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, dell'accertamento con adesione, la cui mancanza, quindi, non comporta la nullità dell'atto impositivo, le cui cause sono tassative.

Massima tratta dal CED della Cassazione


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Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

In tema di riscossione delle imposte, l'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre necessariamente nei casi di liquidazione "cartolare" che si basa sul mero controllo documentale di dati direttamente riportati in dichiarazione dal contribuente.

Massima tratta dal CED della Cassazione

In tema di accertamenti tributari, l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria alla trasmissione all'Amministrazione finanziaria degli atti d'indagine penale, ai sensi degli artt. 33, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 63, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, non va allegata, a pena di nullità, all'avviso di accertamento, trattandosi di atto che mira a salvaguardare gli interessi protetti dal segreto istruttorio, ma non anche a rendere conoscibili le ragioni della pretesa tributaria, sicché la sua mancata conoscenza, da parte del contribuente, non viola l'art. 7 della l. n. 212 del 2000.

Massima tratta dal CED della Cassazione

In tema di contenzioso tributario, l'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, come sostituito dall'art. 7 della legge 3 novembre 1981, n. 739 (applicabile "ratione temporis"), espressamente include l'avviso di liquidazione tra gli atti autonomamente impugnabili dinanzi al giudice tributario, con conseguente onere del contribuente di impugnare tale atto - ai sensi della norma citata - nel termine di sessanta giorni, il cui inutile decorso, attesa la sua natura decadenziale, determina la definitivita' del provvedimento stesso, precludendo la possibilita' di rimettere in discussione l'"an" ed il "quantum" dell'imposta. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di procedimento amministrativo, ai fini del rispetto del precetto posto dall'art. 3, comma terzo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sufficiente che l'atto indicato in motivazione sia reso disponibile per l'interessato, non avendo tale norma (a differenza di quanto stabilisce l'art. 7, primo comma, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo Statuto dei diritti del contribuente), posto a carico dell'amministrazione anche l'obbligo di allegare al provvedimento l'atto richiamato. Massima tratta dal CED della Cassazione.

L'art. 39 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, aggiunto dall'art. 26 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 - istitutivo del potere del giudice tributario di dichiarare di ufficio non applicabili le sanzioni non penali quando la violazione sia giustificata da oggettive condizioni di incertezza sulla portata e l'ambito della disposizione cui si riferisce - riguarda, per espressa enunciazione della norma le Commissioni tributarie e, pertanto, il detto potere non puo' essere ritenuto proprio, in via immediata e diretta, anche della Corte di appello davanti alla quale sia impugnata la decisione della commissione, essendo essa tenuta all'osservanza delle norme ordinarie del rito civile, le quali escludono quella declaratoria di ufficio ed impongono che una pronuncia sulla questione sia sollecitata dalla parte con apposita istanza con riguardo all'omessa pronuncia da parte della Commissione Tributaria.

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