L'art. 7, comma 2, lett. b), della l. n. 212 del 2000, nella parte in cui prescrive che gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono indicare l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere il loro riesame nel merito, non impone anche l'avviso al contribuente della facoltà di avvalersi, a norma dell'art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, dell'accertamento con adesione, la cui mancanza, quindi, non comporta la nullità dell'atto impositivo, le cui cause sono tassative.
Massima tratta dal CED della Cassazione