Sentenza del 07/08/2015 n. 16595 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Svolgimento del processo

La B. e C. srl propone ricorso per cassazione affidato ad un unico, complesso, motivo, avverso la sentenza della CTR del Piemonte che, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto l'opposizione della contribuente avverso la cartella di pagamento emessa a suo carico, a seguito di mancata impugnazione del diniego di condono, per il mancato pagamento della somma di 301.738, 57 Euro, a titolo di imposte non versate, accessori ed interessi. L'Agenzia ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso la contribuente lamenta che sia stata affermata la propria decadenza dal condono in conseguenza del mancato pagamento, nei termini previsti, delle rate successive alla prima.

Premesso che tale questione, afferente al merito della pretesa impositiva, appare superata dalla definitività (per mancata impugnazione) del provvedimento di diniego e conseguente emissione della cartella di pagamento, il ricorso è inammissibile per assoluta genericità dell'unico motivo proposto.

Il giudizio di cassazione è infatti un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito.

Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità, ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ. , sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata, come ravvisabile nel caso di specie, con un unico motivo sotto una molteplicità di profili, senza l'indicazione di quale tra le ipotesi tassativamente previste dall'art. 360 c.p.c. , comma 1, si assuma sussistente.(Cass. 19959/2014).

Sotto altro profilo il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

Il motivo non risulta corredato di un autonomo momento riassuntivo e viene omessa una pur sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice e di quella, diversa, che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare.

Il ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2015.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2015

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