Sentenza del 08/09/2016 n. 17758 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio Sezioni unite

Massime

IVA - DICHIARAZIONE OMESSA - ISCRIZIONE A RUOLO - IMPOSTA DETRATTA - LEGITTIMITÀ

In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta per pregresso credito d'imposta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, ben potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente. Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

Il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto \- ovvero non controverso \- che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa intesa alla loro correzione deve essere presentata, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta successivo, indipendentemente dal rispetto del suddetto termine, può in ogni caso opporsi, in sede contenziosa, alla maggior pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, senza però poter opporre in compensazione tali somme alle maggiori pretese di quest'ultima.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di controlli automatizzati delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta, non essendo necessaria la comunicazione preventiva di un avviso di recupero.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In materia tributaria, è legittimo il ricorso contro la cartella esattoriale emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, relativa ad IRAP liquidata dal professionista in dichiarazione, ma non versata per assenza del presupposto d'imposta Ciò in quanto le dichiarazioni del contribuente avendo natura di dichiarazioni di scienza, sono ritrattabili in ragione della acquisizione di nuovi elementi di conoscenza o di valutazion. Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Nel procedimento di accertamento con adesione l'instaurazione del contraddittorio preventivo da parte dell'Amministrazione Finanziaria è del tutto facoltativa, poiché ha la funzione di garantire la necessaria trasparenza dell'azione amministrativa e di consentire al contribuente un'immediata cognizione delle questioni contestate dall'Amministrazione, in quanto la legge prevede la possibilità per il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall'invito a comparire ex art. 5 del d.lgs. n. 218/97, di attivare il procedimento di definizione per adesione mediante la presentazione di un'apposita istanza. (Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.)

Registrati al nostro portale per accedere al motore di ricerca delle sentenze.

Registrati

Sentenze

Sentenze nel nostro database:
507,035

Cerca

Giudici

Giudici nel nostro database:
2,876

Cerca

Autorità

Tribunali nel nostro database:
331

Cerca

Sentenze.io 2023