Ordinanza del 30/06/2020 n. 13119 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

ACCERTAMENTO INDUTTIVO - OMESSA DICHIARAZIONE - COSTI CORRELATI AI MAGGIORI RICAVI - OBBLIGO DI DETERMINAZIONE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l'Amministrazione finanziaria, i cui poteri trovano fondamento non già nell'art. 38 (accertamento sintetico) o nell'art. 39 (accertamento induttivo), bensì nell'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 (cd. accertamento d'ufficio), può ricorrere a presunzioni cd. supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, ma deve, comunque, determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, pena la lesione del parametro costituzionale della capacità contributiva.

Massima redatta dal Ce.R.D.E.F.


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In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere \- dovere dell'Amministrazione è disciplinato dall'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, ai sensi del quale, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l'Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo; a tal fine, esso può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cd. supersemplici \- cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza -, le quali determinano un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'Ufficio.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l'Amministrazione finanziaria mediante l' accertamento d'ufficio, può ricorrere a presunzioni cd. supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. In tale caso l'Amministrazione finanziaria deve procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente, tenendo conto anche delle componenti negative del reddito che siano comunque emerse dagli accertamenti compiuti, tanto che, qualora per alcuni proventi non sia possibile accertare i costi, questi possono essere determinati induttivamente, perché diversamente si assoggetterebbe ad imposta, come reddito d'impresa, il profitto lordo, anziché quello netto, in contrasto con il parametro costituzionale della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l'Amministrazione finanziaria, i cui poteri trovano fondamento non già nell'art. 38 (accertamento sintetico) o nell'art. 39 (accertamento induttivo), bensì nell'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 (cd. accertamento d'ufficio), può ricorrere a presunzioni cd. supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, ma deve, comunque, determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, pena la lesione del parametro costituzionale della capacità contributiva, senza che possano operare le limitazioni previste dall'art. 75 (ora 109) del d.P.R. n. 917 del 1986 in tema di accertamento dei costi, disciplinando tale norma la diversa ipotesi in cui una dichiarazione dei redditi, ancorchè infedele, sia comunque sussistente.

Massima tratta dal CED della Cassazione.

La presenza - presso il contribuente soggetto a verifica - di scritture contabili formalmente corrette non esclude, invero, la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 30, comma 1, lett. d), (in materia di imposte dirette) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 , (in materia di IVA), qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della anti economicità del comportamento del contribuente. In tali casi, pertanto, è consentito all'Ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - maggiori ricavi o minori costi. "Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F."

L'accertamento delle imposte sui redditi legittimamente (nella specie, per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi) effettuato a norma dell'art. 41 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con il ricorso, da parte dell'ufficio finanziario, a presunzioni anche "supersemplici" - e cioe' prive dei requisiti di gravita', precisione e concordanza posti dall'art. 38, terzo comma, dello stesso decreto - (nel caso in esame, derivanti da una dichiarazione IVA contenente un sicuro volume d'affari), comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che puo' fornire elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito (risultante algebrica di costi e ricavi) non e' stato prodotto o che e' stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'ufficio. Massima tratta dal CED della Cassazione.

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