In tema di società agricole si è avuta un'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, in linea con la normativa eurounitaria, secondo cui le disposizioni di cui al D.lgs. n. 228 del 2001 e del D.lgs. n. 99 del 2004 hanno profondamente inciso sulla stessa configurazione del requisito soggettivo per la fruizione delle agevolazioni tributarie. Infatti, con riferimento al requisito soggettivo necessario ai fini del riconoscimento della connotazione agricola del fondo, l'art. 12 della Legge 9 maggio 1975 n. 153 prevede che le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ed inoltre nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. In particolare, in tema di ICI, le agevolazioni previste dall'art. 9 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, consistenti nel considerare agricolo anche il terreno posseduto da una società agricola di persone si applicano qualora detta società possa essere considerata imprenditore agricolo professionale ove lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 cod. civ. ed almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ovvero abbia conoscenze e competenze professionali, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 6 (CE) n. 1257 del 17 maggio 1999, e dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 cod. civ. almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo, ricavando da dette attività almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Con riguardo alla dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è dirimente l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative, o D/10 per gli immobili strumentali), sicché l'immobile che sia stato iscritto come rurale, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del DL 30 dicembre 1993, n. 557 non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 23 comma 1 bis del DL 30 dicembre 2008, n. 207 e dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504; per converso, qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale (di non ruralità), è onere del contribuente, che invochi l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi altrimenti quest'ultimo assoggettato, ed allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'ICI.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.