Sentenza del 11/12/2015 n. 25001 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE - COLLEGAMENTO NEGOZIALE - TERMINE TRIENNALE DI DECADENZA EX ART 76 DEL DPR N 131 DEL 1986 - DECORRENZA - ULTIMO ATTO DELLA SEQUENZA NEGOZIALE - FONDAMENTO - FATTISPECIE

In tema d'imposta di registro, la decorrenza del termine triennale di decadenza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1976, ove venga ravvisato un collegamento negoziale, stante l'unitarietà della causa e tenendo conto di tutti gli atti collegati, decorre dalla data di registrazione dell'ultimo atto dell'unica fattispecie complessa.

Massima tratta dal CED della Cassazione.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

Ai fini della determinazione dell'imposta di registro, l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 \- nella formulazione applicabile "ratione temporis", anteriore all'intervento della l. n. 205 del 2017 - deve essere interpretato, in virtù dei principi di ragionevolezza e di capacità contributiva, nel senso che occorre aver riguardo alla concreta operazione economica oggettivamente realizzata dal contribuente, a ciò non ostando che quella di registro sia un'imposta d'atto: ne deriva che, nell'ipotesi di collegamento negoziale tra mutuo ipotecario e conferimento alla società dell'immobile su cui grava l'ipoteca, senza una successiva cessione delle quote societarie, il negozio deve essere qualificabile, in ragione della causa concreta, come compravendita.

Massima tratta dal CED della Cassazione

In tema d'ICI, l'omessa denuncia dell'immobile deve essere sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae in quanto, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs n. 504 del 1992, a ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione che rimane inadempiuta non solo per il versamento dell'imposta ma anche per l'adempimento dichiarativo, fermo restando che, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo l'istituto della continuazione ex art. 12, comma 5, del d. lgs. n. 472 del 1997. Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'art. 22, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, nell'imporre la conservazione delle scritture contabili sino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, va interpretato nel senso che l'ultrattività dell'obbligo di conservazione oltre il termine decennale di cui all'art. 2220 c.c., termine pure specificamente previsto, agli effetti tributari, dall'art. 8, comma 5, della l. n. 212 del 2000, opera solo se l'accertamento, iniziato prima del decimo anno, non sia ancora stato definito a tale scadenza, derivandone, diversamente, la protrazione dell'obbligo per una durata direttamente dipendente dalla volontà dell'Ufficio attesa la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di procedere ad accertamento nei termini di cui all'art. 43 del d.P:R. n. 600 del 1973. Massima tratta dal CED della Cassazione

In tema di registrazione a debito di una sentenza, il procedimento di riscossione dell'imposta, in quanto condizionato all'acquisizione del carattere di definitività del provvedimento giudiziario ed affidato all'iniziativa del cancelliere dell'ufficio giudiziario e non dell'Amministrazione finanziaria, è incompatibile con il vincolo temporale di decadenza di cui all'art. 76, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sicché risulta applicabile il solo termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 78 del medesimo d.P.R. n. 131 del 1986. Massima tratta dal CED della Cassazione

In tema di imposta di registro, decorsi tre anni dalla data della registrazione di un atto, ai sensi dell'art. 74 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (ora art. 76 del testo unico approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), si configura la decadenza dalla possibilita' di ottenere una revisione del titolo di tassazione e, conseguentemente, rimane preclusa per l'amministrazione (come per il contribuente), l'invocabilita' di diritti che presuppongono la modificazione del predetto titolo, e la messa in discussione del criterio di tassazione adottato in relazione alla natura dell'atto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto decorrente il termine di decadenza di tre anni non dalla data di registrazione dell'atto, bensi' da quella in cui si era verificato l'evento che aveva consentito all'ufficio di qualificare il contratto soggetto a tassazione come cessione d'azienda e non come vendita di immobili). Massima tratta dal CED della Cassazione.

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