Sentenza del 07/12/2018 n. 31718 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

TRIBUTI LOCALI COMUNALI PROVINCIALI REGIONALI - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ACCERTAMENTO IN RETTIFICA O D'UFFICIO - ISTRUTTORIA PROCEDIMENTALE - CONTRADDITTORIO CON IL CONTRIBUENTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE

In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'art. 51 del d.lgs. n. 507 del 1993, nel regolare il procedimento di emissione da parte del Comune dell'avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio, non esige alcuna forma di contraddittorio con il contribuente (come, ad esempio, la redazione di un processo verbale di constatazione), il quale potrà avvalersi degli strumenti di tutela attivabili successivamente all'adozione dell'atto.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'articolo 12, comma 7, della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, opera una valutazione ex ante in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l'atto impositivo emesso ante tempus, anche nell'ipotesi di tributi armonizzati, senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova di resistenza, invece necessaria per I soli tributi non armonizzati ove la normativa interna non preveda l'obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'articolo 12, comma 7, della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, opera una valutazione ex ante in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale sanzionando con la nullità l'atto impositivo emesso ante tempus, anche nell'ipotesi di tributi armonizzati, senza che ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova di resistenza invece necessaria per i soli tributi armonizzati ove la normativa interna non preveda l'obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Nel procedimento di accertamento con adesione l'instaurazione del contraddittorio preventivo da parte dell'Amministrazione Finanziaria è del tutto facoltativa, poiché ha la funzione di garantire la necessaria trasparenza dell'azione amministrativa e di consentire al contribuente un'immediata cognizione delle questioni contestate dall'Amministrazione, in quanto la legge prevede la possibilità per il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall'invito a comparire ex art. 5 del d.lgs. n. 218/97, di attivare il procedimento di definizione per adesione mediante la presentazione di un'apposita istanza. (Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.)

In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'art. 51 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel regolare il procedimento di emissione da parte del comune dell'avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio, non esige alcuna forma di contraddittorio con il contribuente (come, ad esempio, la redazione di un processo verbale di constatazione), il quale potra' avvalersi degli strumenti di tutela attivabili successivamente all'adozione dell'atto. Inoltre, nel caso in cui l'avviso di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione dell'atto e' legittimamente sostituita, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

In sede d'accertamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la violazione delle norme sul procedimento che regola l'accesso agli immobili soggetti ad imposizione, recate dall'art. 73 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, non comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento, atteso che la norma non prevede alcuna comminatoria di nullità dell'atto impositivo nel caso di inosservanza delle disposizioni ivi dettate.
(Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto irrilevante, ai fini della validità dell'atto impositivo, il mancato preavviso con termine di cinque giorni per l'esecuzione dell'accesso finalizzato alla misurazione delle superfici tassabili).

TRIBUTI LOCALI COMUNALI PROVINCIALI REGIONALI - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE DISCIPLINA PREVISTA DAGLI ARTT 42 44 E 45 DEL DLGS N 507 DEL 1993 - OCCUPAZIONE PERMANENTE ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA - NOZIONE - CRITERIO DISCRETIVO - DURATA INFRA O ULTRA ANNUALE - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE

In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), in base al combinato disposto degli artt. 42, 44 e 45 del d.lgs. n. 507 del 1993, l'occupazione deve essere considerata permanente quando (art. 42, comma 1, lett. c) l'atto di concessione ne prevede l'utilizzazione continuativa da parte del concessionario (con conseguente sottrazione del suolo e/o dell'area all'uso pubblico di destinazione) per tutta la sua durata, che deve essere superiore all'anno; di converso, va considerata temporanea l'occupazione priva di autorizzazione (art. 42, comma 2) ovvero (art. 42, primo comma, lett. b)) quella (anche se continuativa) autorizzata per una durata inferiore all'anno, nonché l'occupazione, anche se di durata superiore all'anno, che preveda la sottrazione non continuativa del suolo pubblico, come soltanto per una parte del giorno, difettando, in questo caso, il carattere della stabilità dell'occupazione stessa. Ne consegue che la considerazione della sola durata (infra o ultra annuale) dell'occupazione del suolo pubblico oggetto dell'atto di concessione non costituisce corretta valutazione dell'esatto "discrimen" legale per qualificare come temporanea ovvero come permanente detta occupazione dovendosi, invece, sempre verificare se l'atto di concessione limiti o meno l'occupazione ad alcuni giorni della settimana e/o ad alcune ore del giorno, perché la limitazione suddetta importa sempre la natura temporanea dell'occupazione.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) ed in base al combinato disposto degli artt. 42, 44 e 45 del D.Lgs. n. 507 del 1993, l'occupazione deve essere considerata permanente quando (art. 42, primo comma, lett. c) l'atto di concessione ne prevede l'utilizzazione continuativa da parte del concessionario (con conseguente sottrazione del suolo e/o dell'area all'uso pubblico di destinazione) per tutta la sua durata, che deve essere superiore all'anno. Di converso, va considerata temporanea l'occupazione priva di autorizzazione (art. 42, secondo comma) ovvero (art. 42, primo comma, lett. b quella (anche se continuativa) autorizzata per una durata inferiore all'anno, nonche' l'occupazione, anche se di durata superiore all'anno, che preveda la sottrazione non continuativa del suolo pubblico, come soltanto per una parte del giorno, difettando, in questo caso, il carattere della stabilita' dell'occupazione stessa. Ne consegue che la considerazione della sola durata (infra o ultra annuale) della occupazione del suolo pubblico oggetto dell'atto di concessione non costituisce corretta valutazione dell'esatto "discrimen" legale per qualificare come temporanea ovvero come permanente detta occupazione dovendosi, invece, sempre verificare se l'atto di concessione limiti o meno l'occupazione ad alcuni giorni della settimana e/o ad alcune ore del giorno, perche' la limitazione suddetta importa sempre la natura temporanea dell'occupazione.

Il presupposto impositivo della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e' costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico, essendo in proposito irrilevanti gli atti di concessione o di autorizzazione relativi all'occupazione, atteso che la tassa colpisce anche le occupazioni senza titolo. Nel caso di area del demanio comunale, appartenente alla rete viaria della citta', adibita a parcheggio di autoveicoli, in concessione a societa' privata, rileva in concreto se quest'ultima occupi l'area, sottraendola all'uso pubblico, integrando cosi' il presupposto della TOSAP, ovvero se ad essa societa' sia soltanto attribuito il mero servizio di gestione del parcheggio, con il potere di esazione delle somme dovute dai singoli per l'uso, quale parcheggio dei loro veicoli, dell'area pubblica a cio' destinata dal comune, dovendosi ravvisare in tal caso un'occupazione temporanea ad opera del singolo e non della concessionaria, che non sottrarrebbe al pubblico uso l'area (non oggetto, in quanto tale, della concessione e rimasta, anche di fatto, nella disponibilita' del comune). Massima tratta dal CED della Cassazione

In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il presupposto impositivo e' costituito, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, dall'occupazione di qualsiasi natura di spazi ed aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, comportante un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico. Ne consegue che l'occupazione di una superficie all'interno di un'a- rea attrezzata adibita a mercato non e' soggetta alla tassa in questione qualora il giudice di merito accerti che detta area sia costituita da un edificio chiuso (o soggetto a chiusura negli orari in cui non sia espressamente aperto al pubblico), ovvero anche da uno spazio non edificato, ma appositamente recintato e chiuso al pubblico negli orari in cui non sia espressamente aperto per la vendita. Non vale, invece, ad escludere l'applicazione della tassa la circostanza che l'utilizzazione dello spazio per l'esercizio del commercio sia oggetto di concessione da parte del comune, non sussistendo, peraltro, incompatibilita' tra canone concessorio e tassa in esame, trattandosi di proventi di natura e fondamento del tutto diversi (come dimostra, del resto, l'art. 17, comma sessantatre',della legge 15 maggio 1997, n. 127). Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) ed in base al combinato disposto degli artt. 42, 44 e 45 del D.Lgs. n. 507 del 1993, l'occupazione deve essere considerata permanente quando (art. 42, primo comma, lett. c) l'atto di concessione ne prevede l'utilizzazione continuativa da parte del concessionario (con conseguente sottrazione del suolo e/o dell'area all'uso pubblico di destinazione) per tutta la sua durata, che deve essere superiore all'anno. Di converso, va considerata temporanea l'occupazione priva di autorizzazione (art. 42, secondo comma) ovvero (art. 42, primo comma, lett. b quella (anche se continuativa) autorizzata per una durata inferiore all'anno, nonche' l'occupazione, anche se di durata superiore all'anno, che preveda la sottrazione non continuativa del suolo pubblico, come soltanto per una parte del giorno, difettando, in questo caso, il carattere della stabilita' dell'occupazione stessa. Ne consegue che la considerazione della sola durata (infra o ultra annuale) della occupazione del suolo pubblico oggetto dell'atto di concessione non costituisce corretta valutazione dell'esatto "discrimen" legale per qualificare come temporanea ovvero come permanente detta occupazione dovendosi, invece, sempre verificare se l'atto di concessione limiti o meno l'occupazione ad alcuni giorni della settimana e/o ad alcune ore del giorno, perche' la limitazione suddetta importa sempre la natura temporanea dell'occupazione. Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il presupposto impositivo va individuato, ai sensi degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nell'occupazione che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico. Ne deriva che, in caso di cessione di area al demanio comunale con contestuale costituzione del diritto del cedente di parcheggio sulla stessa, non si verifica il presupposto d'imposta, non essendosi realizzata alcuna limitazione dell'uso pubblico, dato che l'area occupata era destinata "ab origine" all'esercizio di un diritto privato. Massima tratta dal CED della Cassazione.

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