Sentenza del 02/05/2023 n. 2577 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio Sezione/Collegio 2

Decisioni

  • 005864/2021 - FAVOREVOLE AL CONTRIBUENTE

Massime

ACCERTAMENTO - REDDITI FONDIARI - CANONI C D "A SCALETTA" - LEGITTIMITÀ

E' legittima, alla stregua del principio generale della libera determinazione convenzionale del canone locativo per gli immobili destinati ad uso non abitativo, la clausola in cui venga pattuita l'iniziale predeterminazione del canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo, canoni c. d. "a scaletta", nell'arco del rapporto e deve escludersi la necessità di dimostrare, con rilievo condizionante, il collegamento del previsto aumento nel tempo del canone a elementi oggettivi e predeterminati, diversi dalla svalutazione monetaria, idonei a incidere sul sinallagma contrattuale, salvo che la clausola non costituisca un espediente per aggirare la norma imperativa di cui all'art. 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Ciò che cambia, con il canone "a scaletta", è la tempistica del pagamento che, anziché avvenire in misura fissa, è "spalmata", nell'arco della durata della locazione, secondo un criterio progressivamente crescente. Nel caso di specie i Giudici hanno accertato che l'accordo contenente la clausola a scaletta era stato inserito fin dall'origine nel contratto di locazione e che le spese di adeguamento sull'immobile erano finalizzate all'esercizio della specifica attività svolta dal conduttore non emergendo dal testo contrattuale che i lavori costituissero una prestazione in luogo di corrispettivo quale parte del canone di locazione. (G.T.).

Riferimenti normativi: art. 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 23986/2019; n. 4445/2023).


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

In tema di imposta di registro è illegittima la pretesa dell'Agenzia delle Entrate di considerare infruttifero il mutuo concesso dall'impresa al dipendente nell'ambito di un accordo sindacale che stabilisce ""che il capitale erogato viene remunerato in base ad un tasso di interesse a scalare annuo pari al tasso ufficiale di sconto (TUS) in atto al momento dell'erogazione del prestito da aggiornarsi con periodicità biennale qualora la variazione \- in aumento o in diminuzione \- rispetto alla misura del tasso precedente risulti non inferiore a due punti percentuali"" e ciò sol perché, al momento dell'erogazione del capitale, il TUS fosse pari allo "0,00%" circostanza sulla quale l'Agenzia fondava l'errata presunzione di "mutuo privo di corrispettivo", e consequenziale esclusione dal campo di applicazione Iva con la conseguente illegittima liquidazione dell'imposta di registro in misura proporzionale ex art. 9 Tariffa Par. I d.P.R. 131/86. Il contratto è stato giudicato oneroso atteso che la misura degli interessi dovuti, rapportata al TUS, criterio legittimo, si determinava al verificarsi di circostanze estranee alla volontà delle parti e con i criteri predeterminati dall'accordo sindacale. (G.T.).

Riferimenti normativi art. 9 Tariffa, Par. I d.P.R. 131/86; art. 2, co. 3, lett. a), d.P.R. 633/72.

Riferimenti giurisprudenziali: CTR Lazio n. 398/03/2021; CTP Roma n. 20685/21/2018; CTR Lazio n. 2951/11/2021; CTP Roma n. 15417/01/2019; CTP Roma n. 8478/39/2019.

In tema di imposta di registro è illegittima la pretesa dell'Agenzia delle entrate di considerare infruttifero il mutuo concesso dall'impresa al dipendente nell'ambito di un accordo sindacale che stabilisce ""che il capitale erogato viene remunerato in base ad un tasso di interesse a scalare annuo pari al tasso ufficiale di sconto (TUS) in atto al momento dell'erogazione del prestito da aggiornarsi con periodicità biennale qualora la variazione \- in aumento o in diminuzione \- rispetto alla misura del tasso precedente risulti non inferiore a due punti percentuali"" e ciò sol perché, al momento dell'erogazione del capitale, il TUS fosse pari allo "0,00%" circostanza sulla quale l'Agenzia fondava l'errata presunzione di "mutuo privo di corrispettivo", e consequenziale esclusione dal campo di applicazione Iva con la conseguente illegittima liquidazione dell'imposta di registro in misura proporzionale ex art. 9 Tariffa Par. I d.P.R. 131/86. Il contratto è stato giudicato oneroso atteso che la misura degli interessi dovuti, rapportata al TUS, criterio legittimo, si determinava al verificarsi di circostanze estranee alla volontà delle parti e con i criteri predeterminati dall'accordo sindacale. (G.T.).

Riferimenti normativi art. 9m Tariffa, Par. I d.P.R. 131/86; art. 2, co. 3, lett. a), d.P.R. 633/72.

Riferimenti giurisprudenziali: CTR Lazio n. 398/03/2021; CTP Roma n. 20685/21/2018; CTR Lazio n. 2951/11/2021; CTP Roma n. 15417/01/2019; CTP Roma n. 8478/39/2019.

È esclusa, ai sensi dell'art. 3 comma sesto del d,lgs 23/2011, l'applicabilità della cedolare secca al reddito di locazione nel caso in cui il locatore eserciti un'attività d'impresa ovvero una libera professione ma tale esclusione non può essere estesa, in una sorta di analogia in malam partem, ai requisiti propri del conduttore forzando il letterale dato normativo. È pertanto ininfluente ai fini del decidere, hanno statuito i Giudici della CTR del Lazio, il rilievo che il contratto di locazione sia stato stipulato con una società che, nel caso di specie, quale conduttore, intendeva utilizzare l'immobile al fine di sopperire alle esigenze abitative di propri dipendenti.(G.T.).

Riferimenti normativi: art. 3 comma sesto, d,lgs. 23/2011.

Spetta l'esenzione Imu per un immobile di proprietà di istituto religioso destinato ad attività didattica, nel caso di specie una scuola paritaria, a condizione che sussista il requisito soggettivo e che l'attività sia svolta a titolo gratuito, ovvero a fronte del versamento di corrispettivi che per la loro entità possano considerarsi simbolici o comunque inidonei a costituire una retribuzione del servizio prestato, in quanto notevolmente inferiori ai costi di gestione. Per l'attività didattica il parametro di riferimento per verificare che il corrispettivo percepito sia simbolico, e che quindi costituisca solo "una frazione del costo effettivo del servizio", è il "Costo Medio per Studente" (CMS), determinato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Quando il "Corrispettivo Medio percepito" dall'ente non commerciale (CM) è inferiore al CMS, il requisito è rispettato e il corrispettivo, simbolico, copre solo una frazione del costo del servizio. Comparazione non effettuata con precisione nel caso di specie con conseguente rigetto dell'appello dell'Istituto. (G.T.).

Riferimenti normativi: art. 2697 c.c; art. 7, co. 5-bis d.lgs. n.546/92; art. 7 lett. i) d.l. n. 504/92.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass nn. 24243/21; 28578/20; 1031/21; 4502/12; 14226/15.

In tema di imposte sui redditi, in base al combinato disposto degli artt. 23 e 34 del d.P.R. n. 917 del 1986, il reddito degli immobili locati per fini diversi da quello abitativo \- per i quali opera, invece, la deroga introdotta dall'art. 8 della l. n. 431 del 1988 \- è individuato in relazione al reddito locativo fin quando risulta in vita un contratto di locazione, con la conseguenza che anche i canoni non percepiti per morosità costituiscono reddito tassabile, fino a che non sia intervenuta la risoluzione del contratto o un provvedimento di convalida dello sfratto, atteso che il criterio di imputazione di tale reddito è costituito dalla titolarità del diritto reale, a prescindere dalla sua effettiva percezione. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ascritto alla formazione del reddito anche i canoni non riscossi dal comproprietario dell'immobile in quanto usurpati dall'altro comproprietario).

Massima tratta dal CED della Cassazione

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