Sentenza del 12/10/2022 n. 4419 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio Sezione/Collegio 1

Decisioni

  • 003502/2020 - FAVOREVOLE ALL' UFFICIO

Massime

ACCERTAMENTO - SOCIETÀ A RISTRETTA BASE AZIONARIA - PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE - SUSSISTE

La giurisprudenza di legittimità, con orientamento granitico e consolidato, ha statuito che la società a ristretta base azionaria è connotata da una presunzione semplice di distribuzione degli utili occulti della società ai soci e che l'appartenenza ad essa integra ex se prova della distribuzione degli utili ai soci, fatta salva la prova contraria e la dimostrazione, gravante sul contribuente, che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti (ex multis, Cass. n. 4695/2002, n. 7174/2002, n. 16885/2003, n. 20078/2005, n. 25688/ 2006, n. 21415/2007, n. 5035/2014). La Suprema Corte ha anche sancito che non è più ravvisabile violazione alcuna del divieto di doppia presunzione (praesumptio de praesumpto) (Cass. n. 33896/2008, n. 1906/2008). (G.Z.).

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 4695/2002; Cass. 7174/2002, Cass. 16885/2003, Cass. 20078/2005, Cass. 25688/2006, Cass. 21415/2007, Cass. 5035/2014; Cass. 33896/2008, Cass. 1906/2008.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

Nell'ipotesi di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, una volta una volta che l'Amministrazione finanziaria ha assolto l'onere di provare che le operazioni fatturate non sono mai state effettuate, anche sulla base di presunzioni semplici fondate su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate e che la componente reddituale dedotta abbia una fonte legittima, non essendo infatti sufficiente la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti. (Conf. Cass. 21733/2021, ord. 1278/2021 Cass. 9363/2015, Cass. 33915/2019, Cass. 26453/2018, Cass. 11873/2018, Cass. 18118/2016, Cass. 428/2015, Cass. 20059/2014, Cass. 25775/2014, Cass. 27718/2013, Cass. 9108/2012, Cass. 15741/2012). (Lu. Gi.).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art 39; d.P.R. 633/1972, art 54.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 21733/2021, Cass. ord. 1278/2021, Cass. 9363/2015, Cass. 33915/2019, Cass. 26453/2018, Cass. 11873/2018, Cass. 18118/2016, Cass. 428/2015, Cass. 20059/2014, Cass. 25775/2014, Cass. 27718/2013, Cass. 9108/2012, Cass. 15741/2012.

Il sistema delle aliquote progressive è stato abrogato dall'art. 69 della L. 342/2000, che ha introdotto aliquote differenziate in relazione non più al valore dell'asse ereditario, ma alla qualità del ricevente. In conseguenza di questo nuovo sistema, va abbandonato, ad ogni effetto, anche il c.d. coacervo, cioè la somma del valore dell'asse ereditario con quello delle donazioni disposte in vita, che l'art. 8, comma 4, del D. Lgs. 346/1990 prescriveva "ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili". Il mutamento delle aliquote da progressive a fisse comporta che il coacervo non è più operante nemmeno ai fini del calcolo della franchigia esente da imposta.
La prassi amministrativa, non rivestendo natura normativa, nè di interpretazione autentica, non è idonea a giustificare la soluzione contraria.

Riferimenti normativi: art. 8, comma 4, D. Lgs. 346/1990; art. 69, L. 342/2000; art. 2, comma 47, D. L. 262/2006.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 10171/2022; Cass. n. 3989/2021; Cass. n. 727/2021; Cass. n. 22738/2020; Cass. n. 10255/2020.

L'applicazione della esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, relativa agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c) del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, presuppone il ricorrere della duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente che ne abbia il possesso e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari e non produttive di reddito. Deve pertanto escludersi che l'esenzione si applichi in caso di utilizzazione indiretta, ancorchè assistita da finalità di pubblico interesse. (Conf. Cass. 4502/2012, 2821/2012, 8496/2010, 28160/2008, 18838/2006, 8054/2005, 10827/2005, 18549/2003; CTR Marche Ancona Sez. I, 169/2008) (C. Lo.)

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. i).

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 4502/2012, 2821/2012, 8496/2010, 28160/2008, 18838/2006, 8054/2005, 10827/2005, 18549/2003; CTR. Marche Ancona Sez. I, n. 169/2008.

Nel caso di società di capitali a ristretta base societaria, ove siano stati definitivamente accertati utili non contabilizzati, opera la presunzione dell'attribuzione "pro quota" ai soci salva la prova contraria, gravante sul contribuente, che le somme siano state accantonate o reinvestite. Il ricorso a tale presunzione, non viola il cd. divieto di doppia presunzione, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tali casi, caratterizza la gestione sociale. (G.T.).

Riferimenti giurisprudenziali. Cass. n. 39285/21, n. 18200/21, n. 24534/17, n.16913/20, n. 15824/16, n. 32959/18, n. 1947/19.

È legittima l'intimazione di pagamento notificata al socio di una società unipersonale, estinta da oltre cinque anni, in quanto i maggiori ricavi accertati nei confronti della società devono in via presuntiva qualificarsi - in difetto di rigorosa prova contraria fornita dal contribuente e consistente nel dimostrare che i medesimi ricavi siano stati accantonati o reinvestiti - come degli utili extra bilancio distribuiti al socio della ristretta compagine sociale.

Riferimenti normativi: art. 39, D.P.R. 600/1973.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 32959/2018; Cass. n. 1947/2019; Cass. n. 33976/2019; Cass. n. 619/2021; Cass. n. 39285/2021; Cass. 26914/2022.

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