La giurisprudenza di legittimità, con orientamento granitico e consolidato, ha statuito che la società a ristretta base azionaria è connotata da una presunzione semplice di distribuzione degli utili occulti della società ai soci e che l'appartenenza ad essa integra ex se prova della distribuzione degli utili ai soci, fatta salva la prova contraria e la dimostrazione, gravante sul contribuente, che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti (ex multis, Cass. n. 4695/2002, n. 7174/2002, n. 16885/2003, n. 20078/2005, n. 25688/ 2006, n. 21415/2007, n. 5035/2014). La Suprema Corte ha anche sancito che non è più ravvisabile violazione alcuna del divieto di doppia presunzione (praesumptio de praesumpto) (Cass. n. 33896/2008, n. 1906/2008). (G.Z.).
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 4695/2002; Cass. 7174/2002, Cass. 16885/2003, Cass. 20078/2005, Cass. 25688/2006, Cass. 21415/2007, Cass. 5035/2014; Cass. 33896/2008, Cass. 1906/2008.