In tema di imposta di registro, la regola del prezzo valore, con riferimento agli atti di cessione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, costituisce deroga al criterio legale di determinazione della base imponibile che, ai sensi dell'articolo 34 del DPR n.131/1986, ha riguardo al valore venale in comune commercio del bene oggetto di cessione e non può, pertanto, trovare applicazione per l'atto di costituzione di rendita vitalizia, la cui base imponibile, ai sensi dell'articolo 46 dello stesso DPR n. 131/1986, è determinata, in termini non omogenei, con riferimento al valore della rendita costituita, laddove quest'ultimo valore risulti superiore a quello dei beni ceduti. Infatti, la non applicabilità alla rendita vitalizia della disciplina del prezzo valore deriva dalla non omogeneità delle regole di determinazione della base imponibile della rendita che richiedono il confronto tra il valore dell'immobile e il valore della rendita. Pertanto, con riferimento alla previsione recata dall'articolo 46, comma 1, del Testo unico dell'imposta di registro, l'applicazione del criterio (sostanziale) di tassazione dell'atto legato al valore tabellare dell'immobile oggetto di cessione (articolo 1, comma 497, della legge n. 266/2005) non può risolvere, nè delimitare (anche sotto il profilo procedimentale, ex articolo 52, comma 5-bis, come introdotto dall'articolo 35, comma 23-ter, Dl n. 223/2006) il potere impositivo dell'Agenzia delle Entrate che si correla a criteri di tassazione concorrenti, e alternativi, connessi, in quanto tali, al valore venale dei beni ceduti dal beneficiario, ma anche, ovvero se maggiore, al valore della rendita vitalizia costituita.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.