Ordinanza del 10/06/2021 n. 16230 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

IMPOSTA DI REGISTRO - ACCERTAMENTO - CESSIONE DI IMMOBILE - COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA

In tema di imposta di registro, la regola del prezzo valore, con riferimento agli atti di cessione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, costituisce deroga al criterio legale di determinazione della base imponibile che, ai sensi dell'articolo 34 del DPR n.131/1986, ha riguardo al valore venale in comune commercio del bene oggetto di cessione e non può, pertanto, trovare applicazione per l'atto di costituzione di rendita vitalizia, la cui base imponibile, ai sensi dell'articolo 46 dello stesso DPR n. 131/1986, è determinata, in termini non omogenei, con riferimento al valore della rendita costituita, laddove quest'ultimo valore risulti superiore a quello dei beni ceduti. Infatti, la non applicabilità alla rendita vitalizia della disciplina del prezzo valore deriva dalla non omogeneità delle regole di determinazione della base imponibile della rendita che richiedono il confronto tra il valore dell'immobile e il valore della rendita. Pertanto, con riferimento alla previsione recata dall'articolo 46, comma 1, del Testo unico dell'imposta di registro, l'applicazione del criterio (sostanziale) di tassazione dell'atto legato al valore tabellare dell'immobile oggetto di cessione (articolo 1, comma 497, della legge n. 266/2005) non può risolvere, nè delimitare (anche sotto il profilo procedimentale, ex articolo 52, comma 5-bis, come introdotto dall'articolo 35, comma 23-ter, Dl n. 223/2006) il potere impositivo dell'Agenzia delle Entrate che si correla a criteri di tassazione concorrenti, e alternativi, connessi, in quanto tali, al valore venale dei beni ceduti dal beneficiario, ma anche, ovvero se maggiore, al valore della rendita vitalizia costituita.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

Se il trasferimento del bene dal "settlor" al "trustee" avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del "trust": detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all'imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale. Ciò nella considerazione che la "segregazione", quale effetto naturale del vincolo di destinazione, non comporta alcun reale trasferimento o arricchimento, che si realizzeranno solo a favore dei beneficiari, successivamente tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale. Infatti il Trust è una convenzione istitutiva di un nuovo regime giuridico, diverso da quello precedente, costitutivo di beni in un patrimonio avente un vincolo di destinazione a carattere reale, in quanto vincola l'utilizzazione dei beni e dei frutti e con riguardo all'imposta di registro il regime di tassazione non è quello dell'imposta proporzionale di cui al D.P.R. 131/1986, tariffa, parte prima, allegata, ma va individuato nella categoria residuale disciplinata dall'art. 11 della tariffa stessa, con conseguente applicabilità dell'imposta nella misura fissa. Nel caso di specie il giudice di merito ha correttamente escluso che la costituzione del vincolo di destinazione sulle somme di denaro, conferite in trust, avesse prodotto un effetto traslativo immediato perché, solo in tal caso, si sarebbe giustificata la soggezione dell'atto dotativo all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, in quanto sicuro indice della capacità economica del soggetto beneficiato.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Nella determinazione della base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale, l'attribuzione, prescritta dagli artt. 2 e 10 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, dello stesso valore assegnato ai fini dell'imposta di registro va intesa senza prescindere dalla diversità propria di ogni singola imposta, con la conseguenza che, essendo dovute le imposte ipotecaria e catastale, a differenza dell'imposta di registro, in ordine a formalità che riguardano i singoli beni immobili, la base imponibile nel caso di conferimenti immobiliari in società va determinata tenendo conto del valore degli immobili in sì considerati, restando preclusa la detrazione dal valore degli immobili degli oneri e delle passività, come il mutuo garantito da ipoteca gravante sull'immobile conferito, accollato alla conferitaria, senza che possa trovare pertanto applicazione lo specifico criterio indicato, per l'imposta di registro, dall'art. 50 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di INVIM relativa a trasferimento immobiliare eseguito nel periodo 1 gennaio 1993 - 1 gennaio 2003, che si calcola sull'incremento di valore conseguito dall'immobile sino al 31 dicembre 1992 (art. 17, settimo comma,lett. a), D.Lgs. n. 504 del 1992, che espressamente qualifica come valore finale quello dell'immobile a tale data), l'Amministrazione finanziaria, in mancanza di dichiarazione del valore a tale ultima data, non e' tenuta ad accertare detto valore sulla base di indici presuntivi, quale quello basato sulla rendita catastale, ma deve anzitutto, per il principio di effettivita' dell'oggetto dell'imposta (cui si ispira anche l'art. 6 D.P.R. n. 643 del 1972 in materia di INVIM), far riferimento al valore venale in comune commercio dell'immobile, mentre, invece, il riferimento al criterio basato sulla rendita catastale (art. 53, quarto comma, D.P.R. n. 131 del 1986, applicabile in materia di INVIM in forza del generale rinvio di cui all'art. 31 D.P.R. n. 643 del 1972) e' previsto al limitato fine di precludere l'esercizio del potere di accertamento qualora il valore dichiarato non sia inferiore a quello, appunto, risultante dall'applicazione di tale criterio. (Nella fattispecie, relativa a vendita forzata giudiziaria e dunque con registrazione dell'atto richiesta d'ufficio dal cancelliere, senza dichiarazione del contribuente, la S.C. ha ritenuto legittimo il ricorso dell'Ufficio finanziario al criterio del valore effettivo - desunto dal prezzo dell'aggiudicazione, successiva solo di poche settimane alla data del 31 dicembre 1992 - piuttosto che a quello presuntivo basato sulla rendita catastale, invocato dal contribuente). *Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di imposta di registro, nel sistema automatico di valutazione introdotto dall'art. 52, quarto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131 - secondo il quale non sono sottoposti a verifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i fabbricati, a ottanta volte il reddito risultante in catasto, aggiornato con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, con preclusione della possibilita' di accertamento di un maggior valore -, esteso ai trasferimenti di fabbricati, dichiarati ai sensi dell'art. 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, non ancora iscritti "con attribuzione di rendita" dall'art. 12 del D.L. 4 marzo 1988, n. 70, a condizione, secondo il testo del decreto anteriore alla conversione in legge, che alla domanda di voltura sia "allegata specifica istanza per l'attribuzione di rendita catastale", la formulazione di tale istanza, per le conseguenze di ordine economico che essa comporta, rientra - a differenza della domanda di voltura, costituente un obbligo "ex lege" del notaio rogante, in quanto tenuto alla registrazione dell'atto - nella piena ed esclusiva disponibilita' delle parti contraenti, chiamate a rispondere dei propri obblighi tributari, e pertanto unici soggetti legittimati a farne richiesta secondo una valutazione di stretta convenienza, ad esse soltanto riservata (nella fattispecie, anteriore alla modifica - in base alla quale "il contribuente e' tenuto a dichiarare nell'atto… di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo" - recata all'art. 12 del D.L. n. 70 del 1988 in sede di conversione in legge, il giudice di merito aveva ritenuto legittima l'avvenuta attribuzione di rendita catastale, e la conseguente determinazione del valore dell'immobile sulla base di essa, a seguito della presentazione dell'istanza in tal senso da parte del notaio rogante, in sede di domanda di voltura dell'immobile). Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di imposta di registro, nel caso in cui il contribuente, nell'atto di trasferimento di immobile non ancora iscritto in catasto, abbia chiesto - ai sensi dell'art. 12 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito nella legge n. 154 del 1988 - di volersi avvalere del criterio di valutazione automatica sulla base della rendita catastale, la maggiore imposta successivamente liquidata dall'ufficio, a seguito dell'attribuzione della rendita, ha natura principale (e non complementare), ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dovendosi intendere per imposta "applicata al momento della registrazione" anche quella per la quale, come nel caso in esame, in detto momento sussista la mera individuazione concreta dei presupposti per la successiva quantificazione del tributo. Ne consegue che l'imposta suddetta deve essere richiesta, ai sensi dell'art. 76, comma secondo, lett. a), del citato d.P.R. n. 131 del 1986, entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dalla istanza di attribuzione della rendita. Massima tratta dal CED della Cassazione.

Registrati al nostro portale per accedere al motore di ricerca delle sentenze.

Registrati

Sentenze

Sentenze nel nostro database:
507,035

Cerca

Giudici

Giudici nel nostro database:
2,876

Cerca

Autorità

Tribunali nel nostro database:
331

Cerca

Sentenze.io 2023