Sentenza del 16/09/2016 n. 18202 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA A PERSONA DI FAMIGLIA - LUOGO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - NULLITÀ

E' nulla, per incertezza circa l'effettiva consegna all'interessato, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, la notifica di una cartella di pagamento mediante consegna a familiare del destinatario in luogo diverso dall'abitazione di quest'ultimo.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.


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In materia di notifiche, la notifica del ricorso in Cassazione a mezzo del servizio postale si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità bensì l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

E' valida ed efficace la notifica della cartella di pagamento eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., per irreperibilità del destinatario, con successivo deposito dell'atto presso la Casa Comunale, a nulla rilevando che il destinatario eccepisca che la relata di notifica è stata sottoscritta da persona a lui sconosciuta. (D.R.).

Riferimenti normativi: c.p.c. art. 140.

La notifica della cartella di pagamento effettuata mediante consegna nelle mani di persona di famiglia (nel caso di specie costituita dal figlio della convivente del legale rappresentante della società) non costituisce consegna in mani proprie del destinatario dell'atto e di conseguenza si rende necessario l'invio di una raccomandata informativa, quale adempimento essenziale della notifica eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte. La mancata prova dell'invio di tale raccomandata informativa comporta nullità della notifica.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

E' invalida la notifica eseguita dall'Agenzia delle entrate in un comune diverso rispetto a quello del domicilio fiscale del contribuente, identificato utilizzando il servizio "seguimi" di Poste italiane. Tale servizio di natura contrattuale, ha lo scopo di far pervenire la corrispondenza all'indirizzo indicato dal richiedente e non può essere assimilato all'elezione di domicilio di cui all'art. 60, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, mancando i requisiti formali prescritti dalla citata disposizione.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Qualora la notificazione di un atto a persona giuridica sia eseguita presso la sede legale mediante consegna ad una delle persone indicate nel primo comma dell'art. 145 cod. proc. civ., la legittimazione alla ricezione si presume sulla base della presenza del soggetto in quel luogo e dell'avve- nuta accettazione dell'atto, mentre incombe sul destinatario l'onere della prova contraria. * Massima tratta dal Ced della Cassazione.

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