Sentenza del 06/03/2023 n. 6687 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

DIRITTO COMUNITARIO - EFFICACIA - CONTRASTO NORME STATALI E COMUNITARIE - INAPPLICABILITÀ NORME INTERNE

In materia di efficacia del diritto comunitario, il contrasto tra norme statali e disciplina comunitaria non dì luogo ad invalidità o alla illegittimità delle prime, ma comporta la loro "non applicazione", che consiste nell'impedire che la norma interna venga in rilievo per la definizione della controversia davanti al giudice nazionale L'interpretazione del diritto comunitario, con efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri, anche ultra partes compete alla Corte di Lussemburgo.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.


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Le controversie in materia di IVA sono soggette a norme comunitarie imperative, la cui applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale, previsto dall'art. 2909 cod. civ., e dall'eventuale sua proiezione anche oltre il periodo di imposta che ne costituisce specifico oggetto, ove gli stessi impediscano - secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 3 settembre 2009, in causa C-2/08 - la realizzazione del principio di contrasto dell'abuso del diritto, individuato dalla giurisprudenza comunitaria come strumento teso a garantire la piena applicazione del sistema armonizzato di imposta.

Massima redatta a cura del CeRDEF

Le controversie in materia di IVA sono soggette a norme comunitarie imperative, la cui applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale, previsto dall'art. 2909 c.c., e dalla sua eventuale proiezione oltre il periodo di imposta, che ne costituisce specifico oggetto, atteso che, secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 3 settembre 2009, in causa C-2/08, la certezza del diritto non può tradursi in una violazione dell'effettività del diritto euro-unitario. Massima tratta dal CED della Cassazione

In tema di rapporti tra il diritto interno e quello comunitario, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, avente effetti vincolanti nell'ordinamento interno, le disposizioni di una direttiva, incondizionate e sufficientemente precise, possono essere fatte valere dinanzi ai giudici nazionali, sia che lo Stato non abbia recepito tempestivamente la direttiva nel diritto nazionale, sia che l'abbia recepita in modo inadeguato, e il giudice nazionale (nella specie: italiano), cosi' come la Pubblica Amministrazione, e' obbligato a non applicare la normativa interna contrastante con una direttiva siffatta (incondizionata e precisa) (Nella specie e' stata esclusa l'applicabilita' della disciplina del registro, in riferimento alle operazioni di conferimento di un ramo dell'attivita' di una societa' di capitali in altra societa' di capitali, remunerato con quote sociali della conferitaria, in applicazione della Direttiva del consiglio n. 85/303/CEE del 10 giugno 1985). VEDI Sent. del 28/05/2001 n. 7219 VEDI Sent. del 15/05/2003 n. 7554 *Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di rapporti tra diritto comunitario e diritto interno, ferma la competenza esclusiva della Corte di Giustizia delle Comunita' europee a pronunciarsi in via definitiva e vincolante sull'esistenza in concreto dei presupposti dell'efficacia diretta di una norma comunitaria, e fermo il dovere della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 234 (ex art. 177, commi primo, lett. b e 3) del Trattato CE, nei casi dubbi, di chiedere, in proposito, alla Corte di giustizia, la pronuncia pregiudiziale, la violazione e la falsa applicazione della norma comunitaria, dotata di efficacia diretta nell'ordinamento nazionale, rientra appieno nel parametro di legittimita', di cui all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., utilizzabile dal giudice della legittimita'. Ne consegue che la Corte di Cassazione, nell'esercizio della propria funzione di "nomofilachia", ha il potere di accertare la diretta efficacia della norma comunitaria, di cui si denuncia la violazione o la falsa applicazione e rilevare l'antinomia tra norma comunitaria direttamente efficace e norma interna con essa collidente, risolvendola, con il riconoscimento della prevalenza della prima sulla seconda. Massima tratta dal CED della Cassazione.

Il rinvio pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia Europea, ai sensi dell'art. 177 del Trattato istitutivo della C.E.E., volto ad ottenere l'interpretazione di norme comunitarie - rinvio obbligatorio per i giudizi nazionali di ultima istanza e facoltativo per gli altri - postula in ogni caso: a) che la questione interpretativa riguardi norme comunitarie; b) che sussistano effettivi dubbi sulla interpretazione delle stesse, nonche' sulla loro portata, sull'ambito di efficacia e sull'oggetto della disciplina; c) che la questione interpretativa controversa abbia rilevanza ai fini decisori, con valenza idonea a definire il giudizio a quo pendente dinanzi al giudice nazionale. (Conforme a Cass. 9/6/98, n. 5673).

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