Sentenza del 15/03/2017 n. 6678 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI - RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO - CONSEGUITA EFFETTIVA CONOSCENZA DELL'ATTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONE DELL'AVVISO DA PARTE DEL DESTINATARIO DELLA NOTIFICAZIONE NULLA - SUSSISTENZA

In materia tributaria, la nullità della notifica dell'avviso di rettifica, che ha natura di "provocatio ad opponendum", è sanata dalla sua impugnazione e non dalla mera conoscenza da parte del destinatario, atteso che il raggiungimento dello scopo, quale condizione della sanatoria, si verifica solo quando si avvera l'evento successivo cui l'atto è preordinato, ossia quel comportamento che rappresenta l'attuazione dell'obbligo, l'adempimento dell'onere o l'esercizio del potere, la cui concretizzazione era prevista quale effetto dell'atto viziato.

Massima tratta dal CED della Cassazione


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In tema di accertamento tributario, ove la notifica richieda l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, la fase essenziale di tale adempimento è costituita dalla spedizione mentre l'annotazione del compimento dell'attività ha il solo scopo di fornire la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale cui è stato consegnato il plico, sicché, ove sia stata provata l'effettuazione dell'adempimento, con la produzione dell'attestazione di spedizione, la mancata apposizione in calce all'annotazione di una ulteriore sottoscrizione non comporta l'inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario in quanto non inficia l'adempimento previsto nel suo interesse. Massima tratta dal CED della Cassazione

La notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo. (Nella specie, per essere stato l'atto impugnato dal destinatario in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potere impositivo).

Massima tratta dal CED della Cassazione.

L'avviso di rettifica (nella specie, relativo ad imposte sui redditi) ha natura di "provocatio ad opponendum", sicche' la nullita' della sua notificazione non e' sanata dalla sola conseguita conoscenza dell'atto. Il raggiungimento dello scopo di un atto processuale invalido, infatti, quale condizione della sua sanatoria, si verifica solo quando nel procedimento si avvera l'evento successivo cui l'atto e' preordinato, ossia quel comportamento della parte che rappresenta l'attuazione dell'obbligo ovvero l'adempimento dell'onere o l'esercizio del potere, la cui concretizzazione era prevista quale effetto dell'atto viziato (nel caso in esame, l'impugnazione dell'avviso da parte del destinatario della notificazione nulla). Massima tratta dal CED della Cassazione.

L'art. 35 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 stabilisce, sotto la rubrica "integrazione e modificazione dell'accertamento", che l'accertamento, ancorche' sia intervenuta l'adesione del contribuente, puo' essere integrato o modificato, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, mediante notificazione di apposito avviso. La "novita'" cui la legge fa riferimento deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo: essa, cioe', presuppone l'impossibilita' per gli organi accertatori di acquisire la conoscenza degli elementi stessi al momento dell'originario accertamento; da cio' consegue che la mancata conoscenza di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento per omessa diligenza dell'organo accertatore non puo' fondare l'integrazione o la modificazione dell'accertamento.

La notifica non è elemento costitutivo, ma integrativo dell'efficacia dell'atto impositivo. Pertanto, la sua mancanza non ne determina la nullità ai sensi dell'art 21-septies della legge n. 241 del 1990, ma la temporanea non produzione di effetti. I termini di decadenza o di prescrizione continuano a trascorrere anche nelle more della notifica, cosicché, al momento dell'impugnazione dell'atto, la sottostante pretesa tributaria può essersi definitivamente estinta per il sopravvenuto spirare del detto termine.

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