Ordinanza del 10/07/2023 n. 19445 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

ACCERTAMENTO - IRES - TRATTAMENTO DI FINE MANDATO TFM - CESSAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - DEDUCIBILITÀ DEGLI ACCANTONAMENTI - ATTO DI DATA CERTA ANTERIORE ALL'INIZIO DEL RAPPORTO

Ai fini della deducibilità per competenza degli accantonamenti al Trattamento di Fine Mandato, è necessario che il diritto alla relativa indennità risulti da un atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto. Infatti, l'attribuzione del TFM all'amministratore avvenuta in occasione della sua nomina non è un atto avente data certa anteriore alla nomina medesima. Pertanto, nel caso di specie, non sarebbe sufficiente dare data certa al verbale di nomina, perché tale atto non avrebbe le caratteristiche di certezza richieste dalla norma e non risulta possibile far dimettere e rinominare successivamente gli amministratori in ragione di una continuità sostanziale.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

In tema di tassazione delle indennità di esproprio è sufficiente che la percezione della somma, che realizzi una plusvalenza in dipendenza di procedimenti espropriativi, sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge, a nulla rilevando che il trasferimento del bene sia intervenuto prima della sua entrata in vigore. L'unico momento rilevante è quello della percezione della plusvalenza ed il diverso trattamento costituisce un effetto tipico della disciplina della successione delle leggi nel tempo, il cui decorso costituisce, di per sì, elemento diversificatore.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F. (M.R.S.)

L'omessa notifica dell'attribuzione o rettifica della rendita catastale, adottata successivamente al 31 dicembre 2009, ne preclude l'utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile dell'ICI. Nel caso di specie non veniva in contestazione il fatto che la rettifica del valore da parte dell'allora Agenzia del Territorio rispetto a quello dichiarato dalla contribuente avvenisse in epoca successiva al 1° gennaio 2000, con conseguente obbligo di notifica della stessa, ai sensi dell'art. 74, comma 1, della L. n. 342/2000. Perché l'atto attributivo o modificativo della rendita sia efficace, diversamente da quanto disposto dal comma 3 dello stesso art. 74 della citata legge, per le attribuzioni o rettifiche di rendita adottate entro il 31 dicembre 1999, in relazione alle quali il Comune può legittimamente chiedere l'imposta dovuta in base al classamento, è necessario che abbia effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto di appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell'elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poiché la veridicità dell'apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d'identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Non è riscontrabile alcuna violazione del contraddittorio, in occasione di una verifica presso la sede di una società, non essendo prescritti in questa materia particolari requisiti di forma. E' sufficiente che il soggetto delegato agisca sulla base di uno specifico incarico, conferito anche telefonicamente, quando, come nel caso in esame, il titolare si trovi altrove, purché lo specifico incarico emerga dal processo verbale di constatazione. Nella fattispecie, la verifica veniva svolta presso i locali dell'impresa, non essendo presente il legale rappresentante della società e in presenza di persona munita di delega rilasciata da soggetto diverso dall'amministratore. Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

La produzione della delega di firma da parte del Funzionario dell'Ufficio effettuata in caso di contestazione, può essere posta in essere anche in grado di appello, rendendo così legittimo l'atto impositivo.

Per giurisprudenza ormai costante tale delega di firma è ammessa negli atti impositivi e in quelli processuali da parte del direttore dell'ufficio ai funzionari della terza area funzionale da lui individuati in un provvedimento ufficiale. Ciò anche in ragione del fatto che siffatto atto ha natura di delega di firma e non di funzioni poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna.

È idonea a superare le presunzioni recate da un accertamento sintetico la documentazione prodotta dal contribuente in base alla quale si dimostri che la sua disponibilità finanziaria per l'acquisto di un bene immobile derivi dalla generosità della madre e del fidanzato - futuro marito

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