Sentenza del 10/12/2014 n. 26012 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

La contribuente P.A., proprietaria di un immobile sito all'interno del Consorzio di Bonifica nr. (---) di Ragusa, impugnò davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa la cartella di pagamento dei contributi obbligatori dovuti al Consorzio, in relazione all'anno 2001 assumendo, tra l'altro, che nulla era dovuto al Consorzio per l'inesistenza del presupposto impositivo e la prova di un beneficio diretto e specifico.

La Commissione Tributaria provinciale di Ragusa rigettò il ricorso della contribuente con sentenza successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Sicilia ha proposto ricorso per cassazione la contribuente P.A. con quattro motivi. Il Consorzio di Bonifica Num. (---)

Ragusa non ha spiegato difese.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta violazione e falsa applicazione della L.R. n. 45 del 1995, art. 10, comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto il giudice di appello ha ritenuto soggetti a contribuzione tutti gli immobili ubicati nel comprensorio di bonifica e nel perimetro di contribuenza a prescindere dagli effettivi benefici ricavati esonerando il Consorzio dall'onere di fornire la prova del beneficio presupposto della pretesa impositiva.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente Consorzio lamenta violazione e falsa dell'art. 2697 c.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice di appello ha ritenuto che il Consorzio non era tenuto a provare i presupposti della pretesa impositiva e cioè l'esistenza di benefici presenti e futuri in favore dell'immobile di proprietà della ricorrente.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta omessa motivazione della sentenza di secondo grado ex art. 360 c.p.c., n. 5, perché ha ritenuto, erroneamente e senza alcuna prova, che il Consorzio di Ragusa aveva portato a legale conoscenza i contribuenti del piano di classifica mediante la sua pubblicazione nella G.U.R.S. mentre è fatto notorio che in Sicilia l'Assessore regionale non ha mai approvato i piani di classifica per il riparto della contribuenza.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta contraddittoria motivazione della sentenza di secondo grado ex art. 360 c.p.c., n. 5, perché ha ritenuto che il Consorzio di Ragusa aveva portato a legale conoscenza i contribuenti del piano di classifica mediante la sua pubblicazione nella G.U.R.S. ma poi ha ritenuto che l'Assessore regionale non aveva proceduto alla sua approvazione.

Il ricorso proposto avverso la sentenza impugnata è infondato e deve quindi essere respinto in ordine a tutti i motivi proposti.

In ordine al primo e secondo motivo da esaminarsi congiuntamente riguardanti l'esistenza di un beneficio o vantaggio diretto per il contribuente cui subordinare il pagamento dei contributi consortili occorre considerare che la questione è stata già affrontata e risolta da questa Corte con unanime giurisprudenza secondo la quale la adozione del c.d. "perimetro di contribuenza" esonera il Consorzio dall'onere della prova della esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica (cfr. Corte Cass. 5 sez. 29.9.2004 n. 19509; id. 5 sez. 26.2.2009 n. 4605; SU 30.10.2008 n. 26009; id. 5 sez. 21.7.2010 n. 17066; SU 14.5.2010 n. 11722) riversandosi sul contribuente la prova della inefficacia dei fatti costitutivi della pretesa, ovvero la estinzione o modificazione del diritto di credito vantato dal Consorzio. La indicata interpretazione della regola di riparto ha ricevuto ulteriore precisazione nelle decisioni rese a SS.UU. in data 30.10.2008 nn. 26009, 26010 e 26012 e, quindi, nella sentenza delle SSUU 14.5.2010 n. 11722 che hanno circoscritto la presunzione di persistenza del diritto del Consorzio, avente titolo nel provvedimento di perimetrazione, alla ipotesi in cui il consorziato non contesti specificamente la legittimità del Piano di classificazione e riparto o la inesattezza del suo contenuto: in tal caso, infatti, venendo meno il presupposto che determina la presunzione di legittimità della pretesa contributiva viene conseguentemente meno anche la giustificazione dell'inversione dell'onere probatorio che fa gravare sul consorziato la prova della difformità della pretesa rispetto all'"an" od al "quantum" dovuto in base ai criteri stabiliti dagli atti amministrativi presupposti: ne consegue che nella ipotesi in questione ritorna in vigore la ordinaria disciplina codicistica ex art. 2697 c.c., secondo cui colui che intende far valere un diritto (il Consorzio) è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa.

Poiché nella fattispecie concreta sottoposta all'esame di questa Corte non risultano denunciati vizi di legittimità del Piano di classificazione o del provvedimento di perimetrazione nè risulta contestato che l'immobile del contribuente fosse "ricompreso nell'area delimitante i confini del Consorzio" le censure del contribuente si risolvono in generiche contestazioni circa l'assenza di benefici derivanti al fondo da cui deriverebbe la mancata realizzazione del presupposto impositivo (e cioè il nesso di derivazione causale dalle opere di bonifica del concreto e diretto vantaggio per il fondo di proprietà del contribuente): ne consegue che persiste la attuale presunzione di legittimità della pretesa tributaria avanzata dal Consorzio, fondata sul presupposto impositivo del conseguimento o della conseguibilita del vantaggio R.D. n. 215 del 1933, ex art. 11 (come valutato nel Piano), non dovendo l'ente pubblico fornire ulteriori elementi probatori del credito. In tal caso infatti l'onere della prova contraria si trasferisce sul consorziato il quale, ove contesti la inesistenza dei fatti costitutivi del diritto di credito (come nella specie, per assenza di un concreto vantaggio conseguito dal fondo per mancato funzionamento degli impianti di bonifica) è tenuto ad assolvere compiutamente all'onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico, nonché all'onere di indicare ed esperire i relativi mezzi di prova (Cass. Sez. 5^, nr. 9100 del 7/3/2012)".

Per quanto sopra devono essere rigettati il primo ed il secondo motivo di ricorso quest'ultimo ugualmente relativo alla sussistenza dei presupposti della pretesa impositiva.

Altrettanto infondato è il terzo e quarto motivo di ricorso nei quali il contribuente censura la sentenza di appello per un vizio di motivazione relativamente alla mai avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia del piano di classifica.

Infatti i giudici di appello hanno accertato sia pure implicitamente l'esistenza del piano di classifica e la mancanza di impugnazione avverso il medesimo e tanto appare sufficiente a ritenere concretizzati i presupposti della pretesa impeditiva.

Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto in ordine a tutti i motivi proposti con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 5 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2014

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