Sentenza del 26/09/2022 n. 4047 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio Sezione/Collegio 5

Decisioni

  • 003475/2020 - FAVOREVOLE ALL' UFFICIO

Massime

IRPEF - REDDITI LAVORO DIPENDENTE PERCEPITI ALL'ESTERO - TASSAZIONE ALLA FONTE - ONERI DICHIARATIVI - INDICAZIONE NELLA DICHIARAZIONE REDDITI ITALIA

In tema Irpef, è legittimo il recupero a tassazione in mancanza di riscontro, nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno di riferimento, dei redditi percepiti dal soggetto residente per prestazioni rese all'estero. Non è considerata sufficiente la verosimile tassazione alla fonte del reddito percepito all'estero; detto reddito deve essere dichiarato altresì in Italia. (M.O.).

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/86, art. 5, comma 3 e art. 165.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 4558/2015; Cass. 20291/2018.


Sentenze in tema

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In materia d'imposte sul reddito, la Convenzione Italia - Francia non esclude che il reddito di lavoro dipendente percepito in Francia da un soggetto residente in Italia, anche se già tassato in Francia attraverso ritenute alla fonte, debba essere dichiarato anche in Italia, ferma la possibilità per il contribuente di portare in detrazione le imposte corrisposte all'estero, sicché è legittimo il recupero a tassazione effettuato ove il reddito percepito all'estero non venga indicato nella dichiarazione dei redditi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/86, art. 165.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 20291/2018.

La determinazione sintetica del reddito integra una presunzione legale relativa secondo la quale tutto quanto è stato speso nel periodo d'imposta accertato è stato finanziato con redditi prodotti nel periodo di riferimento, salva la possibilità per il contribuente di provare che le spese sono state effettuate con altri mezzi, compresi redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. In caso di aiuti economici da parte del coniuge, il contribuente non si può limitare ad allegare l'esistenza del rapporto familiare dovendo dimostrare il finanziamento ricevuto. (Conf. Cass. 26672/2019, Cass. 38060/2021). (Lu.Gi.).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/73, art. 38; art. 2728 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 26672/2019; Cass 38060/2021.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 147/2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare in via induttiva la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili o aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, essendo l'Ufficio a tal fine tenuto a individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente. (M.B.).

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 86; d. lgs. 147/2015, art. 5 co. 3.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 16393/2020, 12131/2019, 2610/2019.

In tema di imposta comunale sugli immobili, la residenza anagrafica richiesta ai fini della sussistenza dei presupposti per la applicabilità dell'art. 8 comma secondo d lgs. n. 504/92 costituisce una presunzione relativa, superabile attraverso la prova contraria fornita dal contribuente sull'utilizzo da parte sua dell'immobile quale abitazione principale, all'uopo potendosi valorizzare i contratti di fornitura delle c.d. utenze domestiche, in particolare quelle relative alla luce ed al gas. (Conf. Cass. 8627/19). (A.T.).

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/92, art. 8.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 8627/19.

In tema di Irpef, per il combinato disposto dell'art. 25 e dell'art. 37, co. 4-bis, del TUIR, ai fini della dichiarazione dei redditi deve assumersi il maggiore ammontare tra il canone risultante dal contratto di locazione e la rendita iscritta in catasto e tale maggior valore deve essere dichiarato, ai sensi dell'art. 26 dello stesso TUIR, "indipendentemente dalla percezione". Tale regola vale, pertanto, non solo per i redditi fondiari derivanti dalle risultanze catastali ma anche per quelli di origine locativa. Del tutto irrilevanti, ai fini fiscali, risultano eventuali diversi accordi intercorsi con il locatario. (Conf. Cass. 16981/20, 12332/19). (G.F.C.).

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/86, art. 25, art. 26, art. 37 co. 4-bis.

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