Secondo il Testo Unico Accise, per i produttori sottoposti ad accisa l'obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione ovvero della loro importazione. E' obbligato al pagamento dell'accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e gli altri soggetti nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilita' dell'imposta. Gli obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica sono, tra gli altri, i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali, mentre i crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa verso il cessionario dei prodotti possono essere addebitati a titolo di rivalsa. Pertanto, il rimborso dell'accisa può avvenire a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti, circostanza che non può essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni. In buona sostanza, l'imposta è dovuta dai soggetti che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori, di guisa che soggetto passivo dell'imposta è il fornitore del prodotto e quanto al consumatore l'onere corrispondente all'imposta è su di lui traslato in virtù e nell'ambito di un fenomeno meramente economico per cui ne deriva che il rapporto tributario inerente al pagamento dell'imposta si svolge soltanto tra l'Amministrazione finanziaria e i soggetti che forniscono direttamente i prodotti, essendo ad esso estraneo l'utente consumatore. In conclusione, soltanto il cedente ha titolo ad agire per il rimborso nei confronti dell'amministrazione finanziaria, la quale essendo estranea al rapporto tra cedente e cessionario non può essere tenuta a rimborsare direttamente a quest'ultimo quanto dallo stesso versato in via di rivalsa. Il consumatore finale dell'energia elettrica può agire con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito e solo nel caso in cui tale azione si riveli impossibile o eccessivamente difficile può eccezionalmente essere chiesto il rimborso nei confronti dell'amministrazione finanziaria nel rispetto del principio unionale di effettività e previa allegazione e dimostrazione delle circostanze di fatto che giustificano tale legittimazione straordinaria.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.