Sentenza del 09/05/2000 n. 5913 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 3

Massime

RISARCIMENTO DEL DANNO - CASUALITA' - DANNO RISARCIBILE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - DANNI INDIRETTI E MEDIATI - RISARCIBILITA' - CONDIZIONI

In tema di risarcibilita' dei danni conseguiti da fatto illecito (o da i- nadempimento, nell'ipotesi di responsabilita' contrattuale) il nesso di cau- salita' va inteso in modo da ricomprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il prin- cipio della cd. regolarita' causale, con la conseguenza che, ai fini del sorgere dell'obbligazione di risarcimento, il rapporto fra illecito ed even- to puo' anche non essere diretto ed immediato se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, sempre che, nel momento in cui si produce l'evento causante, le conseguenze dannose di esso non appaiono del tutto inverosimili (combinazione della teoria della "condicio sine qua non" con la teoria della "causalita' adeguata"). (*) ----- (*) Massima tratta dal CED della Cassazione.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 48, secondo comma, lett. f), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione operata dall'art. 3 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314), l'erogazione liberale, per non concorrere alla formazione del reddito, deve essere eccezionale, non ricorrente ed effettuata a favore della generalita' dei dipendenti o di categorie di dipendenti. A tal riguardo, il requisito della eccezionalita' deve intendersi non nel significato di "unicita'"o "irripetibilita'" dell'elargizione (concetto gia' compreso nel diverso requisito della "non ricorrenza"), bensi' nel senso, conforme alla finalita' antielusiva della norma, della particolarita' - intesa come "non normalita'" e, quindi, anche "imprevedibilita'" - dell'evento cui l'erogazione stessa e' collegata, cosi' da far ritenere esclusa la possibilita' di pattuizioni tra datore di lavoro e lavoratore come elemento della retribuzione (nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto, rigettando il ricorso del contribuente avverso la sentenza della commissione tributaria regionale, che non potesse considerarsi eccezionale l'elargizione liberale effettuata dal datore di lavoro in occasione della cessazione del rapporto, essendo questa un evento del tutto naturale e prevedibile). *Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di imposta di registro, ove si proceda alla registrazione di una sentenza, resa per regolare la responsabilita' civile da circolazione stradale, con la condanna di piu' parti in solido al pagamento del debito risar- citorio, in favore del danneggiato del sinistro o dell'assicuratore che abbia agito in via surrogatoria, ai sensi dell'art. 1916, quarto comma, cod. civ., e contestualmente per regolare i diritti di regresso fra le parti ai sensi dell'art. 2055, secondo comma, cod. civ. o dell'art. 1299, primo comma, cod. civ., il computo della base imponibile va eseguito secondo il criterio stabilito dal secondo comma dell'art. 21 d.P.R. n. 131 del 1986 e, quindi, considerando <>. Tale previsione si fonda non gia' sul rilievo dell'unicita' dell'obbligazione di risarcimento del danno, ma sulla conformazione struttu- rale plurisoggettiva del debito risarcitorio, caratterizzato da un vincolo di solidarieta' passiva e dal conseguente diritto di regresso fra i condebitori. Massima tratta dal CED della Cassazione.

Ai sensi dell'art. 2947 cod. civ., qualora lo stesso fatto doloso o colposo determini, dopo un primo evento lesivo, ulteriori conseguenze pregiudizievoli, la prescrizione dell'azione risarcitoria, per il danno inerente a queste ultime, decorre dalla loro verificazione solo nel caso in cui le stesse non costituiscano un mero sviluppo ed aggravamento del danno gia' insorto, ma integrino nuove ed autonome lesioni (In applicazione di tale principio, in una controversia avente ad oggetto la illegittima cancellazione di un concessionario per la riscossione della pubblicita' dall'Albo, la Corte - premesso che il fatto produttivo del danno e' costituito dalla giuridica impossibilita', per il soggetto cancellato dall'Albo, di partecipare ad una gara - ha affermato che, in caso di pluralita' di gare che si succedono nel tempo, gli eventi dannosi sono plurimi e, pertanto, e' diverso il termine iniziale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, computabile in ragione di ciascuna esclusione). Massima tratta dal CED della Cassazione.

Nella disposizione dell'art. 4 della legge 24 marzo 2002, n. 89 sull'equa riparazione del danno derivante dalla irragionevole durata dei processi, secondo cui la domanda di riparazione puo' essere proposta anche "durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata", l'espressione "pendenza del procedimento" non deve essere in- terpretata nel senso, restrittivo, che essa non sia comprensiva del grado di giudizio in cui si e' manifestato il ritardo, di guisa che resti esclusa la proponibilita' della domanda nel corso di quel grado a causa della violazio- ne, in caso contrario, del principio del giudice naturale (art. 25 Cost.) conseguente alla possibilita', insita nel sistema, di una astensione o ricu- sazione di quel giudice conseguenti ad un'azione di responsabilita' o ad un procedimento disciplinare promossi nei confronti del magistrato. Infatti, il promovimento di quella azione o procedimento dipendono da autonomi presup- posti, non identificabili nel mero mancato rispetto del termine ragionevole di durata, che invece costituisce condizione sufficiente del sorgere dell'obbligazione indennitaria (e non risarcitoria) dell'Amministrazione a- vente ad oggetto l'equa riparazione. * Massima tratta dal Ced della Cassazione.

L'equa riparazione prevista dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, anche quando riguardi danni non patrimoniali, ha natura (non gia' sanzionatoria, ma) indennitaria e non rappresenta, quindi, conseguenza automatica dell'eccessivo protrarsi di una causa; detta riparazione, pertanto, puo' essere accordata solo se venga accertata l'esistenza, in concreto, del pregiudizio lamentato, essendo onere della parte legittimata a chiederne il ristoro dimostrare tale circostanza di fatto, ferma restando l'utilizzabilita', in suo favore, di tutte le risultanze istruttorie, comunque acquisite, e quale che sia la parte ad iniziativa della quale esse sono state prodotte. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato il decreto della corte territoriale, la quale aveva negato la sussistenza del danno non patrimoniale, osservando che la natura della causa, avente ad oggetto il trasferimento di un box "ex" art. 2932 cod. civ., e l'esiguita' della "posta in gioco" inducevano ad escludere, in assenza di prove concrete della parte istante o comunque acquisite, che la tardiva definizione del processo avesse arrecato ai ricorrenti, convenuti nel giudizio principale, qualsivoglia perturbamento o fastidio, anche perche' costoro erano rimasti per tutta la durata della causa nel godimento dell'immobile). Massima tratta dal CED della Cassazione.

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - TERMINE DI PRESCRIZIONE - DECORRENZA

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito sorge non dal momento in cui l'agente compie l'illecito o dal mo- mento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'al- trui diritto, bensi' dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile. (*) ----- (*) Massima tratta dal CED della Cassazione:


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

Ai sensi dell'art. 2947 cod. civ., qualora lo stesso fatto doloso o colposo determini, dopo un primo evento lesivo, ulteriori conseguenze pregiudizievoli, la prescrizione dell'azione risarcitoria, per il danno inerente a queste ultime, decorre dalla loro verificazione solo nel caso in cui le stesse non costituiscano un mero sviluppo ed aggravamento del danno gia' insorto, ma integrino nuove ed autonome lesioni (In applicazione di tale principio, in una controversia avente ad oggetto la illegittima cancellazione di un concessionario per la riscossione della pubblicita' dall'Albo, la Corte - premesso che il fatto produttivo del danno e' costituito dalla giuridica impossibilita', per il soggetto cancellato dall'Albo, di partecipare ad una gara - ha affermato che, in caso di pluralita' di gare che si succedono nel tempo, gli eventi dannosi sono plurimi e, pertanto, e' diverso il termine iniziale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, computabile in ragione di ciascuna esclusione). Massima tratta dal CED della Cassazione.

Rispetto al diritto al risarcimento del danno derivato dall'esecuzione di provvedimenti illegittimi della pubblica amministrazione, la domanda che il privato propone al giudice amministrativo per ottenere l'annullamento di tali provvedimenti determina, a norma degli artt. 2943, primo comma, e 2945, primo e secondo comma, cod. civ., l'interruzione della prescrizione, fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce quel giudizio. Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 per violazione della durata ragionevole del processo, la negligenza della parte del processo dinanzi al tribunale amministrativo regionale nella presenta- zione della istanza di prelievo, strumento offerto dall'ordinamento proces- suale per pervenire alla piu' sollecita discussione del ricorso, trova la sua collocazione propria, non gia' nella "sedes materiae" della liquidazione del danno (art. 1227, secondo comma, cod. civ.), ma nello scrutinio di "ade- guatezza" del comportamento della parte "ex" art. 2, comma secondo, legge cit., tra gli elementi costitutivi del fatto generatore dell'indennizzo, ri- levando cioe' come comportamento oggettivo, determinante la mancata attiva- zione dell'organo di giustizia amministrativa, valutabile come causa, o come concausa, della non ragionevolezza del tempo trascorso; ne deriva che sol- tanto con la proposizione di detta istanza, ed a partire da quella data, il decorrere del tempo diventa esclusivo parametro di valutazione del comporta- mento dell'organo di giustizia ai fini dello scrutinio della ragionevolezza della durata del processo. * Massima tratta dal Ced della Cassazione.

In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, il diritto alla restituzione dell'imposta pagata a seguito di un atto, poi dichiarato nullo, non sorge nel momento del pagamento dell'imposta, ma in quello della formazione del giudicato di nullita'.(*) ----- (*) Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di risarcibilita' dei danni conseguiti da fatto illecito (o da i- nadempimento, nell'ipotesi di responsabilita' contrattuale) il nesso di cau- salita' va inteso in modo da ricomprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il prin- cipio della cd. regolarita' causale, con la conseguenza che, ai fini del sorgere dell'obbligazione di risarcimento, il rapporto fra illecito ed even- to puo' anche non essere diretto ed immediato se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, sempre che, nel momento in cui si produce l'evento causante, le conseguenze dannose di esso non appaiono del tutto inverosimili (combinazione della teoria della "condicio sine qua non" con la teoria della "causalita' adeguata"). (*) ----- (*) Massima tratta dal CED della Cassazione.

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