Sentenza del 23/01/2019 n. 1763 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

La controversia trova origine dall'impugnazione da parte della P. P. Technology Italy S.p.a. di cartella di pagamento, notificatale in esecuzione di sentenze della C.T.R. dell'Abruzzo, non ancora passate in cosa giudicata, con le quali si confermavano, quasi integralmente, gli avvisi di accertamento relativi a Irpeg e Ilor degli anni di imposta 1994, 1995 e 1996, salvo a riconoscere la deduzione della minusvalenza nella misura determinata in sede di verifica;

Con il ricorso introduttivo la Società impugnò la cartella, per vizi propri, deducendo che l'Ufficio erariale aveva erroneamente dedotto dai maggiori imponibili accertati una minusvalenza di 174.000.000 di Lire anziché di 750.000.000 di Lire;

La Commissione tributaria di prima istanza accoglieva parzialmente il ricorso e la decisione, appellata dall'Agenzia delle entrate, veniva integralmente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo (d'ora in poi C.T.R.) con la sentenza indicata in epigrafe;

In particolare, il Giudice di appello riteneva che la minusvalenza cui si riferivano le sentenze poste a base della cartella non potesse che essere quella di Lire 750.000.000 sulla cessione del valore di avviamento, che non era stata riconosciuta siccome non dichiarata; infatti, sempre secondo la C.T.R., la deduzione di sole Lire 174.000.000 (pari alla differenza tra la plusvalenza derivante dalla cessione dei macchinari e delle attrezzature e la minusvalenza derivante dalla cessione dell'avviamento), come determinata in cartella, avrebbe comportato una duplice tassazione della plusvalenza, venendo assoggettata ad imposizione prima autonomamente (negli esercizi nei quali i macchinari e le attrezzature sono stati alienati), quindi quale componente decrementativa della minusvalenza sulla vendita dell'avviamento.

Avverso la sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso su tre motivi.

La Società non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. per extrapetizione laddove la C.T.R. aveva ritenuto che le plusvalenze sulle cessioni dei beni aziendali appartenevano a esercizi diversi da quello accertato e che, pertanto, doveva presumersi fossero già state tassate in quei diversi esercizi, cosi che il calcolo dell'Ufficio comportava doppia imposizione, malgrado tale questione non fosse mai stata introdotta dalla contribuente.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 2727 c.c. e l'omessa, o, comunque, insufficiente e illogica motivazione della sentenza impugnata laddove il Giudice di appello, nell'esprimere le statuizioni illustrate con il primo motivo, non aveva giustificato in modo adeguato il suo convincimento.

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, laddove la C.T.R., pur affermando in generale l'impossibilità di ridiscutere la pretesa di merito ancora sub iudice aveva, poi, messo in discussione e alterato il contenuto del titolo (sentenze non passate in cosa giudicata) sulla base del quale si era proceduto all'iscrizione a ruolo.

4. Le censure sono tutte fondate con conseguente accoglimento del ricorso. Va, infatti, rilevato che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle Commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali deve essere pagato: c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale;

non appare, pertanto, revocabile in dubbio che il Giudice chiamato a decidere sull'opposizione di cartella emessa ai sensi della norma citata, debba fondarsi esclusivamente sul contenuto della sentenza posta a base del ruolo senza poter ridiscutere il merito della pretesa tributaria;

al contrario, la C.T.R. abruzzese, nel caso in specie, attraverso un'interpretazione della motivazione delle sentenze, fondata su circostanze (la presumibile duplice tassazione) neppure introdotte dalla parte in seno al ricorso introduttivo e delle quali non vi è traccia nei titoli fondanti il ruolo, ha finito in definitiva per rideterminare, nel merito, la pretesa tributaria;

ne consegue in accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell' Abruzzo, in diversa composizione, che provvederà al riesame e al regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2019

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