Sentenza del 28/03/2019 n. 8620 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

TRIBUTI LOCALI COMUNALI PROVINCIALI REGIONALI - TRIBUTI LOCALI - ICI - UNITÀ COLLABENTE - CONFORME ISCRIZIONE CATASTALE IN CATEGORIA F/2 - IMPONIBILITÀ - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO AL VALORE VENALE DELL'AREA SU CUI IL FABBRICATO È EDIFICATO - ESCLUSIONE - FONDAMENTO

Il fabbricato accatastato come unità collabente (categoria F/2), oltre a non essere tassabile ai fini ICI come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l'eventuale demolizione restituisca autonomia all'area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito.

Massima tratta dal CED della Cassazione


Sentenze in tema

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Non è esente dall'ICI il fabbricato in corso di costruzione, non ultimato nè in concreto utilizzato, accatastato in catasto fabbricati nella categoria fittizia F/3, il quale insiste su un corpo di fabbrica già esistente ed assoggettato ad ICI, di cui costituisce sopraelevazione. Salva la possibilità per l'Ente impositore di contestare la correttezza del classamento nella menzionata categoria, l'imposta dovuta è determinata considerando quale base imponibile il valore della frazione di cubatura, ovvero dell'area edificatoria, senza tenere conto del valore del fabbricato in corso di costruzione, a nulla valendo che i sottostanti piani siano occupati da immobili completati

In tema di I.C.I, l'area classificata come D 3 nel piano regolatore generale adottato dal Comune ancorchè concretamente destinata unicamente a cava ed attività estrattiva, non è perciò solo qualificabile come agricola, in quanto avente potenzialità edificatoria, sia pure limitata alla sola realizzazione di fabbricati strumentali, con la conseguenza che è soggetta comunque all'imposta, indipendentemente dal suo concreto utilizzo, non contemplato tra i casi di estinzione, per la quale vige il criterio della tassatività (D.R.).

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 31079/19.

In tema di ICI, un'area già edificabile e poi sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta, ove sia inserita in un programma di "compensazione urbanistica", non è assoggettabile ad imposta, atteso che il diritto edificatorio compensativo non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso.

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), un'area compresa in una zona destinata in base al piano regolatore generale a verde pubblico attrezzato, è sottoposta ad un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, sicché non può essere qualificata come fabbricabile, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e resta sottratta al regime fiscale dei suoli edificabili. Massima tratta dal CED della Cassazione

In tema di imposta comunale sugli immobili, il fabbricato accatastato come unità collabente, oltre a non essere tassato come fabbricato, in quanto privo di rendita, non è tassabile neppure come area edificabile, sino a quado l'eventuale demolizione restituisca autonomia all'area fabbricabile, che da allora è soggetta ad imposizione come tale, fino al subentro dell'imposta sul fabbricati ricostruito. L'area su cui insiste il fabbricato fatiscente, pertanto, non è tassabile ai fini ICI.

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