Sentenza del 13/03/2015 n. 5062 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

TRIBUTI LOCALI COMUNALI PROVINCIALI REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ICI - ESENZIONE EX - COM1 - LETI"ART 7 COMMA 1 LETT I DEL DLGS N 504 DEL 1992 - DISCIPLINA - REQUISITO OGGETTIVO - ACCERTAMENTO ED ONERE

In tema dìimposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è subordinata allo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di religione o di culto o di altre attività elencate, il cui accertamento in concreto - e il relativo onere probatorio - incombe sul soggetto che ne invoca l'applicazione. Massima tratta dal CED della Cassazione


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L'esenzione per gli enti di culto dal pagamento dell'Imu spetta al ricorrere dei requisiti non solo soggettivi ma anche oggettivi, che devono essere provati dal contribuente dimostrando che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta in concreto con le modalità di un'attività commerciale. A tal fine appare inequivoca la dichiarazione proveniente dal Vicariato di Roma, per cui a fronte della sussistenza di tale documentazione il Comune avrebbe dovuto provare, attraverso verifiche, sopralluoghi, o l'esame di documentazione contabile, lo svolgimento totale o parziale pressol'immobile di attività di tipo commerciale. (R.C.).

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 504/1992, art. 7, co. 1, lett. i).

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 5485/2008.

In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile dell'attività di assistenza o delle altre equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87, ora 73, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986, cui il citato art. 7 rinvia), sicché non è applicabile ove l'immobile sia locato, rilevando in tale ipotesi l'utilizzo a fini di lucro da parte del proprietario, a prescindere dall'attività posta in essere al suo interno dal conduttore e dalle modalità di reimpiego dei canoni riscossi. Massima tratta dal CED della Cassazione

In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione riconosciuta dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è limitata all'ipotesi in cui gli immobili siano destinati in via esclusiva allo svolgimento di una delle attività di religione o di culto indicate nell'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, e, pertanto, non si applica ai fabbricati di proprietà di enti ecclesiastici nei quali si svolga attività sanitaria.

Massima redatta a cura del CED della Cassazione

In materia di ICI, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, norma agevolatrice e, dunque, di stretta interpretazione, non opera in caso di utilizzo indiretto dell'immobile da parte dell'ente proprietario, ancorchè per finalità di pubblico interesse. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'applicabilità dell'esenzione agli immobili di proprietà di una congregazione religiosa locati ad un comune). Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di INVIM decennale, ai fini dell'applicazione dell'esenzione stabilita, per i fabbricati destinati all'esercizio di attivita' commerciali, dall'art. 25, secondo comma, lett. d), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (nel testo modificato dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694), la norma prevede, come autonomo requisito (il cui onere probatorio ricade sul contribuente), che l'attivita' commerciale sia di diretta pertinenza del titolare del diritto reale sull'immobile e non sia svolta da altro soggetto, ancorche' vincolato da particolari rapporti con il proprietario o l'enfiteuta. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

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