Il credito erariale per la riscossione dell'imposta è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 4, cod. civ., bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo.
Massima redatta cura del Ce.R.D.E.F.