Ordinanza del 23/03/2021 n. 8120 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 6

Massime

RISCOSSIONE - CREDITI ERARIALI - TERMINE DI PRESCRIZIONE - TERMINE QUINQUENNALE - ESCLUSIONE - TERMINE DECENNNALE - MOTIVAZIONE

Il credito erariale per la riscossione dell'imposta è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 4, cod. civ., bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo.

Massima redatta cura del Ce.R.D.E.F.


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Con riferimento alla prescrizione dei tributi a riscossione periodica, si applica l'art. 2948, primo comma, n. 4, del Codice Civile, il quale prevede che si prescrive nel termine breve quinquennale ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Pertanto, la norma citata va applicata a tutti quei tributi (come TARSU, TOSAP, contributi di bonifica) che si strutturano come prestazioni periodiche con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi e, di conseguenza, trova applicazione la prescrizione quinquennale. Inoltre, un caso a parte sono le tasse automobilistiche, in quanto l'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/1982, convertito con modificazioni, dalla legge n. 53 del 1983, prevede che l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. In conclusione, è necessario effettuare una distinzione nell'individuazione del termine prescrizionale tra le tasse automobilistiche e gli altri tributi di cui all'intimazione di pagamento, impugnate unitamente alle prodromiche cartelle di pagamento.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Il credito erariale per la riscossione dell'imposta, definitivamente accertato, è vincolato all'ordinario termine di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 c.c., e non al termine breve di prescrizione, a norma dell'art. 2948, co. 1, n. 4, c.c. (con riferimento all'espressione "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"). In tema di cartella di pagamento relativa al periodo di imposta per mancato pagamento dell'IVA, il Collegio giudicante osserva che, per la fattispecie in oggetto, non possa discutersi di applicazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973. I crediti di imposta sono soggetti al termine di prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c.. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado sostiene la legittimità dell'operato dell'Ufficio, confermando che, nell'ipotesi dei crediti erariali definitivamente accertati, il termine di prescrizione è quello decennale. I Giudici di secondo grado affermano, inoltre, che il termine di prescrizione è decennale, in quanto la prestazione tributaria non può considerarsi una prestazione periodica. L'obbligazione tributaria è una prestazione con cadenza annuale, ma essa ha carattere autonomo, stante l'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, e non può ritenersi una prestazione periodica, poiché il debito, anno per anno, deriva da una nuova ed autonoma valutazione in relazione alla fondatezza dei presupposti impositivi. (M.GA.).

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/73, artt. 17 e 25, artt. 2946 e 2948, co. 1, n. 4, c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 10549/2019; 24040/2019; 12740/2020; 13683/2020; 27178/2020; 18222/2022.

Il credito erariale per la riscossione dell'imposta è soggetto non al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948 n. 4 c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.

La riscossione di crediti erariali si prescrive nell'ordinario termine decennale. Per l'imposta di registro rileva l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986. Per le altre imposte dirette, in assenza di un'espressa previsione, è applicabile l'art. 2946 c.c. non potendosi applicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo e unitario e il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove e autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.

A seguito di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini da parte del contribuente, il credito erariale per la riscossione dell'imposta, nonché delle sanzioni e degli interessi ad essa accessori, è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. in quanto, attesa l'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, la prestazione tributaria non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito anno per anno da una autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi. (E.D.V.).

Riferimenti normativi: c.c., art. 1946.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 10549/2019; SS.UU. 25790/2009.

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