Sentenza del 05/08/2016 n. 16449 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - ESENZIONI RELATIVE A PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSE ALLA PRATICA DELLO SPORT E DELL'EDUCAZIONE FISICA - CONDIZIONI

In tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione d'imposta prevista dall'art. 111 (ora 148) del d.P.R. n. 917 del 1986 in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall'elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto estrinseco e neutrale dell'affiliazione alle federazioni sportive ed al Coni.

Massima redatta a cura del CED della Cassazione


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L'esenzione d'imposta in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall'elemento formale della veste giuridica assunta dall'associazione, ma dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro. Ai fini della corretta qualificazione fiscale come ente sportivo dilettantistico, è necessario che le associazioni siano dotate di uno statuto contenente i requisiti indispensabili ai fini del corretto perfezionamento della natura sportivo dilettantistica dell'ente, certificata dall'iscrizione nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto presso il Coni.

La concessione dei benefici fiscali può essere accordata quando emerga oltre alla normale affiliazione (che indica già un implicito riconoscimento ed esame a fini sportivi), anche il profilo sostanziale dell'aderenza dell'attività effettivamente svolta alla promozione sportiva dichiarata, in conformità alle clausole riguardanti la vita associativa, inserite nell'atto costitutivo o nello statuto.

La mancata redazione del rendiconto non può determinare automaticamente l'inapplicabilità delle disposizioni a favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche.

L'esenzione dall'ICI prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 per le associazioni sportive dilettantistiche può essere estesa, in quanto alle stesse equiparate ai sensi dell'art. 90 della l. n. 289 del 2002, alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro, salvo che, al di lì della veste formale, queste ultime svolgano in concreto attività commerciale avente scopo lucrativo.

Massima tratta dal CED della Cassazione

In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile dell'attività di assistenza o delle altre equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87, ora 73, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986, cui il citato art. 7 rinvia), sicché non è applicabile ove l'immobile sia locato, rilevando in tale ipotesi l'utilizzo a fini di lucro da parte del proprietario, a prescindere dall'attività posta in essere al suo interno dal conduttore e dalle modalità di reimpiego dei canoni riscossi. Massima tratta dal CED della Cassazione

Le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, dall'art. 111 (ora 148) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto. Massima tratta dal CED della Cassazione

Per le associazioni e società sportive dilettantistiche che si avvalgono delle disposizioni della Legge n. 398/91, l'art. 25 della Legge n. 133/1999, come modificato dall'art. 37 della Legge 342/2000 prevede la possibilità di effettuare particolari raccolte occasionati e saltuarie di fondi effettuate con qualsiasi modalità, i cui proventi sono esclusi dal reddito imponibile nel rispetto di alcuni requisiti quali: qualifica di un soggetto sportivo dilettantistico (riconoscimento del CONI, di una federazione sportiva o di un ente di promozione sportiva; opzione per la Legge n. 398/1991; numero di eventi non superiore a due volte l'anno, ancorchè non in concomitanza di celebrazioni e ricorrenze e secondo qualunque modalità di svolgimento; rilevanza tributaria imponibile degli eventuali proventi eccedenti il limite di 51.645,69 euro; svolgimento in esenzione da tassazione IRES, di attività di carattere commerciale connessa agli scopi istituzionali. Al contrario, la mancata redazione del rendiconto non comporta la decadenza dalle agevolazioni; la Corte di Cassazione, con la pronunzia n. 15479 del 26 luglio 2016, è intervenuta ricordando che spetta solo al Fisco disconoscere i benefici fiscali previsti per le ASD nel caso che l'attività istituzionale non sia prevalente rispetto a quella commerciale e, al contempo, ha ricordato che la mancanza dei libri sociali e contabili non rileva.

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