Sentenza del 11/03/2016 n. 4776 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

IVA - AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO REGIME SPECIALE - 10 - 26633ART74TER"ART 74 TER DPR 26101972 N 633 - SERVIZI TURISTICI ACQUISITI DA TERZI - APPLICABILITÀ - NON SUSSISTE

In materia di iva, il regime speciale stabilito per le agenzie di viaggio dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74-ter non trova applicazione qualora l'agenzia agisca esclusivamente in qualità di intermediario, e non in nome proprio, tra il viaggiatore ed il terzo fornitore di servizi oppure fornisca singoli servizi turistici, svincolati dall'organizzazione del viaggio.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.


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In tema di IVA, le operazioni di rifornimento e di vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare sono esenti, perché equiparate ad operazioni all'esportazione ex art. 8 bis del d.P.R n. 633 del 1972, se trattasi di cessioni finali di beni esportati direttamente dal venditore o per suo conto, non estendendosi l'esenzione agli stadi comerciali anteriori; ne consegue che, laddove la cessione avvenga nei confronti di un intermediario che agisce in nome proprio anziché dell'armatore, rileva il "caricamento" della merce (nella specie: carburante), potendo applicarsi l'esenzione ove detto trasferimento sia intervenuto al più presto, in concomitanza del momento in cui l'armatore sia stato autorizzato a disporne, di fatto, come se fosse il proprietario.

Massima tratta dal CED della Cassazione

Il contratto con il quale un soggetto italiano, nella specie, una società operante nel ramo informatico, si impegna a fronte della pattuizione di un compenso unitariamente determinato a commercializzare i prodotti di un altro soggetto appartenente alla UE, offrendo anche una serie di altri servizi tecnici e amministrativi, è da considerarsi, ai fini dell'applicazione dell'imposta IVA, quale "unica operazione economica". In applicazione di tale principio, nel caso di specie, sono esentati dall'IVA i servizi accessori perché trova applicazione il D.L. n. 331/1993 ( art. 40, comma 8).

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In materia di I.V.A., l'esenzione per difetto del requisito di territorialità, prevista dall'art. 7, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, di cui all'art. 9 del citato d.P.R. n. 633 del 1972, opera in ragione dei criteri oggettivi della prestazione di servizio, identificata secondo la sua natura ed il suo scopo (nella specie, lavori relativi al funzionamento e alla manutenzione degli impianti) e del relativo luogo di esecuzione, assimilato a territorio non statale ("porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari, di confine"), essendo, invece, irrilevante, ai fini della non imponibilità, la qualificazione soggettiva del committente o del prestatore del servizio e conseguentemente le eventuali modalità di esecuzione in subappalto, ove questo abbia ad oggetto i medesimi servizi dell'appalto principale, sicché non sono imponibili non solo le fatture emesse dall'appaltatore nei confronti del committente, ma anche quelle emesse dal sub-appaltatore nei confronti dell'appaltatore. Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di IVA, l'art. 38 ter del dPR 26 ottobre 1972, n. 633 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica apportata dal d.lgs. 19 giugno 2002, n. 191), prevede il diritto dei soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della CEE al rimborso dell'imposta soltanto nel caso in cui essi siano privi di stabile organizzazione in Italia e di rappresentante nominato ai sensi del secondo comma dell'art. 17 del medesimo dPR. La chiara formulazione della norma, nel senso della previsione del rimborso esclusivamente in presenza della citata condizione negativa, non consente di ritenere che la condizione stessa sia richiesta solo nel caso di operazioni di acquisto concluse in Italia attraverso la sede secondaria e non anche nell'ipotesi (come quella di specie) in cui l'operazione sia svolta dalla sede secondaria, come autonomo soggetto passivo IVA, in favore della casa madre. VEDI Cass. 11-3-2003 n.3570 *MASSIMA TRATTA DAL CED.

In tema di I.V.A., la esenzione della imposta prevista dall'art. 10 n. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, modificato dall'art. 5 della legge 28 febbraio 1983 n. 53 (di conversione del D.L. 30 dicembre 1982 n. 953), per i servizi di vigilanza effettuati da istituti autorizzati a svolgere, con guardie giurate, esclusivamente tale attivita', si estende, nella ipotesi di vigilanza e trasporto valori, anche al trasporto, atteso che la finalita' di vigilanza (di beni in movimento) rappresenta la vera ragione di richiesta della prestazione, atteggiandosi le prestazioni ulteriori come elementi irrilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta.

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