Sentenza del 18/05/2018 n. 12287 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

TRIBUTI IN GENERALE - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE - APPLICABILITÀ NEL PROCESSO TRIBUTARIO - LIMITI - FATTISPECIE

Il principio di non contestazione, di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., si applica anche nel processo tributario, ma, attesa l'indisponibilità dei diritti controversi, riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza.(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, in tema di TARSU, ha ritenuto infondato il ricorso del contribuente che riteneva che il Comune non avesse contestato il proprio diritto all'esenzione dalla tassa, evidenziato in una dichiarazione rettificata dall'ente territoriale con l'emanazione dell'atto impositivo impugnato).

Massima tratta dal CED della Cassazione


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In tema di ICI, in omaggio al principio della leale collaborazione e della buona fede, sancito dall'art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, l'inosservanza di un adempimento che costituisce un presupposto solo formale per il godimento di un'agevolazione non impedisce di riconoscere il diritto al beneficio del contribuente che abbia i requisiti per usufruire dello stesso, tanto più ove essi risultino da documentazione in possesso dell'Amministrazione. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto l'aliquota agevolata prevista dal regolamento comunale per le unità immobiliari concesse in locazione nonostante il contribuente avesse omesso la comunicazione al comune, prevista dallo stesso regolamento, dell'esistenza dei contratti di locazione, in quanto la medesima decisione aveva accertato che gli immobili erano locati e che i relativi contratti erano noti all'amministrazione in quanto regolarmente registrati).

Massima tratta dal CED della Cassazione

In tema di ICI, l'art. 11, comma 2-bis, del d.lgs. n. 504 del 1992 (applicabile "ratione temporis"), disponendo che gli avvisi di liquidazione e accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, non comporta l'obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta.(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficientemente motivato l'avviso di accertamento, nel quale erano stati indicati i dati identificativi dell'immobile, il soggetto tenuto al pagamento e l'ammontare dell'imposta).

Massima tratta dal CED della Cassazione

Il principio di non contestazione, di cui all'art. 115, primo comma, cod. proc. civ., si applica anche nel processo tributario, ma, attesa l'indisponibilità dei diritti controversi, riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza.

Massima tratta dal CED della Cassazione

Una volta che il giudice sia stato investito da una eccezione (nella specie: di decadenza, ex art. 2969 cod. civ., dal diritto al rimborso della tassa di concessione governativa) ha anche il potere - dovere di estendere la sua cognizione a tutti i fatti dedotti e provati in corso di causa, indipendentemente dalle dichiarazioni - rese o meno a tale riguardo - dell'altra parte in causa, atteso che tale potere - dovere non e' di regola in contrasto con il principio dispositivo che regola il processo civile.(Nella specie la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto l'eccezione di decadenza dell'Amministrazione finanziaria pur in presenza di documenti, prodotti in giudizio e rappresentativi di fatti che portavano a respingere l'eccezione di decadenza del diritto del contribuente, solo perche' quest'ultimo, in opposizione all'eccezione di controparte, non aveva dichiarato di volersene avvalere). VEDI Sent. del 07/07/2003 n.10665 *Massima tratta dal CED.

Nel processo tributario, non trova "sic et simpliciter" applicazione la regola, vigente nel processo penale, ex art. 530, comma secondo, del codice di rito, secondo la quale il giudice deve pronunciare sentenza di assoluzione anche quando e' insufficiente o contraddittoria la prova che il fatto sussiste, e, in generale, la equiparazione del dubbio alla certezza in favore dell'imputato, in forza del principio di presunzione di non colpevolezza, che solo in materia penale trova copertura ex art. 27, comma secondo, Cost.( Nella specie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha annullato la decisione della Commissione tributaria regionale che, rifacendosi alla decisione di proscioglimento, in riferimento ai medesimi fatti, del giudice per le indagini preliminari,aveva motivato l'accoglimento del ricorso avverso l'accertamento in rettifica del reddito della societa' ricorrente con riguardo alla impossibilita' di attribuire carattere di prova certa di un avvenuto ricavo ai rinvenuti tronconi di ricevute relative a somme non contabilizzate, senza tenere conto dei riscontri ottenuti a mezzo di questionari inviati ai clienti della societa',ne' della circostanza che, a fronte delle ricevute rinvenute, era certo il corrispondente incasso,in mancanza di prova certa di segno opposto offerta dalla societa' ricorrente.)(*) ----- (*) Massima tratta dal CED della Cassazione.

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