Il principio di non contestazione, di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., si applica anche nel processo tributario, ma, attesa l'indisponibilità dei diritti controversi, riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza.(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, in tema di TARSU, ha ritenuto infondato il ricorso del contribuente che riteneva che il Comune non avesse contestato il proprio diritto all'esenzione dalla tassa, evidenziato in una dichiarazione rettificata dall'ente territoriale con l'emanazione dell'atto impositivo impugnato).
Massima tratta dal CED della Cassazione