Ordinanza del 16/01/2023 n. 982 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 6

Massime

ARTICOLI 26 DEL DPR N 602/1973 E 6 DEL DLGS N 217/2017 - NOTIFICA CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICAZIONE ESEGUITA A MEZZO PEC

La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito. Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri (protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it) ma da uno diverso (notifica.acc.campania@pec.agenziariscossione.gov.it), relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall'Agenzia delle entrate.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

La sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione ma solo la sua intestazione. L'agente della riscossione può dunque validamente procedere alla notifica della cartella di pagamento in forma digitale a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 26, co. 20, del d.P.R. n. 602/1973, senza che sia necessaria la sottoscrizione con firma digitale del funzionario preposto (Conf. Cass. SSUU 7665/2016; Cass. 11383/2016; Cass. 9872/2016; Cass. 24018/2016). (Lu.Gi.).

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/73, artt. 25, 26. art. 149 bis c.p.c.

La notificazione della cartella di pagamento può avvenire sia allegando al messaggio PEC un documento informatico che rappresenti un duplicato informatico dell'atto originario sia mediante una copia su supporto informatico dell'originale cartaceo in formato PDF dovendosi escludere- in assenza di una previsione normativa ad hoc- che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea debba essere sottoscritta con firma digitale. (Conf. Cass. SS. UU. 23620/2018; Cass. 22758/2021; Cass. Ord. 28421/2021; 9972/2021, 36462/2021, 9710/2021; 21328/2020, 20809/2020). (Lu.Gi.).

Riferimenti normativi: c.p.c. art. 156.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SS. UU. 23620/2018; Cass. 22758/2021; Cass. Ord. 28421/2021; 9972/2021, 36462/2021, 9710/2021; 21328/2020, 20809/2020.

L'atto impositivo con cui si procede al controllo cartolare e alla liquidazione dell'imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione, può essere motivato con il mero richiamo alla dichiarazione, poiché il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa.L'obbligo di motivazione relativo al calcolo degli interessi deve considerarsi assolto anche nell'ipotesi in cui la cartella rechi soltanto l'esatta quantificazione degli importi dovuti a titolo di accessori, purché si consenta al debitore di ricostruire agevolmente i criteri di determinazione e di verificare la regolarità del calcolo da parte dell'amministrazione finanziaria tramite una mera operazione matematica. (Conf. Cass. Ord. 28311/2019, 32488/2021). (Lu.Gi.).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/73, art. 36 bis; d.P.R. 602/73, artt. 20 e 12, co 4.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Ord. 32488/2021, 28311/2019.

L'impugnazione dell'estratto del ruolo è consentita soltanto allorché per il suo tramite si venga a conoscenza della cartella di pagamento o dell'avviso di accertamento che non risultino in precedenza regolarmente notificati. (Conf. Cass. 19704/2015; 11439/2016; 20611/2016; 27899/2018; 22507/2019; 7228/2020). (C. Lo.).

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 546/1992, art. 19.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 19704/2015; 11439/2016; 20611/2016; 27899/2018; 22507/2019; 7228/2020.

In tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti unicamente l'avvenuta notifica e l'Agenzia per la Riscossione dia prova della regolare esecuzione, resta preclusa la deduzione dei vizi non fatti valere tempestivamente e correlativamente non vi è alcun obbligo dell'Agente della riscossione di produrre in giudizio la copia integrale della detta cartella. (Conf. Cass. 10326/2014). (C. Lo.).

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 602/1973.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 10326/2014.

Il disconoscimento effettuato dal contribuente in giudizio delle copie degli avvisi di ricevimento è valido solo se realizzato in maniera chiara, puntuale, specifica e completa. (Conf. Cass. 28096/2009, 14416/2013). (C. Lo.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 28096/2009, 14416/2013.

Ai fini dell'applicazione dell'impostadi registro in misura fissa o proporzionale, il sintagma "atti propri"contenuto nella lettera g) del comma 1 dell'art. 4 della Tariffa Parte Primadel d.P.R. 131/86, non può che riferirsi agli atti che possono essere compiutisolo in vista della costituzione del Geie, o nell'ambito della organizzazionedel Geie (atti di natura endosocietaria), in quanto rientranti nel genus degli enti associativi. (Conf.18107/21; Comm. trib. reg. Lazio 4114/21; Comm. trib. reg. Lazio 59/22) (P.R.).

Riferimenti normativi:d.P.R. 131/86, artt. 1 e 4 lett. g), comma 1, Tariffa \- Parte prima 131/86.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass.18107/21; Comm. trib. reg. Lazio 4114/21; Comm. trib. reg. Lazio 59/22.

Al di fuori delle ipotesi in cui dai controlli automatici emerga un "risultato diverso" oppure "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione" non vi è obbligo dell'invio dell'avviso bonario. (Conf. Cass. 17396/2010, Cass. 8137/2012). (Lu.Gi.).

Riferimenti normativi: D.p.r. 600/1973, art. 36-bis, co, 3, L. 212/2000, art. 6.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 17396/2010, Cass. 8137/2012.

Nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta a seguito di controllo automatizzato effettuata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione dal contribuente, la cartella di pagamento è congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito d'imposta risolvendosi in una mera operazione matematica. Quanto alle sanzioni, è sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi. (Conf. Cass. 26671/09, Cass. 3137/12, Cass. 25329/14, Cass. 14236/17, Cass. 6812/19, Cass. 8508/19, Cass. 20310/20, Cass. 18893/21, Cass. S.U. 22281/22). (Lu.Gi.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 20, l. 212/2000, art. 7.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 26671/09, Cass. 3137/12, Cass. 25329/14, Cass. 14236/17, Cass. 6812/19, Cass. 8508/19, Cass. 20310/20, Cass. 18893/21, Cass. S.U. 22281/22.

L'art. 4 del d.l. 119/2018, che prevede lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, opera in via automatica ex lege, indipendentemente dall'adozione di uno specifico provvedimento amministrativo (Cass. 11410/2019, 21815/2019).

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione è subentrata a titolo universale ad Equitalia ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.l. 193/2016 (Cass. Ord. 15003/2018), con la conseguenza che la prima può produrre, nei giudizi in cui originariamente resisteva la seconda, la documentazione in ordine alla regolare e tempestiva notifica delle cartelle di pagamento. In merito alla documentazione comprovante la regolare notifica delle cartelle di pagamento, laddove prodotta in copia e non in originale, se si intende contestare la produzione in fotocopia, occorre indicare quali elementi denotino la non corrispondenza tra la realtà effettiva e quella riprodotta, non essendo sufficienti contestazioni meramente generiche o imprecise (Cass. 1974/2018, 9526/2010, 10326/2014). L'agente per la riscossione può dimostrare la regolare notifica della cartella di pagamento, producendo una copia della stessa, non sussistendo un obbligo legale di deposito dell'originale o copia integrale in assenza di specifico provvedimento emesso al riguardo dal giudice (Cass. Ord. 23095/2020, 4885/2020). (M.G.).

Riferimenti normativi: d.l. 119/2018, art. 4; d.l. 193/2016, art. 1, comma 2; art. 2719 c.c.; d.lgs. 546/1992, art. 19, comma 3.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 11410/2019; 21815/2019; 15003/2018; 1974/2018, 9526/2010, 10326/2014; 23095/2020; 4885/2020.

La fatturazione per operazioni "soggettivamente" inesistenti presuppone che le operazioni siano state effettivamente effettuate ma tra soggetti diversi da quelli risultanti dalla fattura: da ciò deriva l'inammissibilità logica e giuridica, di considerare "soggettivamente" inesistenti operazioni mai avvenute e quindi "oggettivamente" inesistenti.

La motivazione dell'atto è un obbligo che grava sull'Amministrazione la quale, indipendentemente dall'impugnazione, deve sempre esplicitare il percorso logico giuridico seguito per la sua emanazione indicando i presupposti di fatto e di diritto della pretesa fatta valere.

Invece, "l'onere della prova del fondamento della pretesa tributaria" riguarda la prova dei presupposti del credito che forma oggetto di un onere processuale che dovrà essere assolto dall'Amministrazione in sede giudiziale nel caso di impugnazione, salvi i casi nei quali, in dipendenza di una presunzione, l'onere probatorio risulti invertito e gravi sul contribuente.

Riferimenti giurisprudenziali:

CONFORMI: Cassazione civile, sez. trib.: 05/04/2019, n. 9588; 06/07/2018 n. 17788; 22/09/2017 n. 22148, 05/12/2014, n. 25778; 16/05/2012 n. 7672; 22/03/2006, n. 6378; Cassazione civile, 04/11/2002 n. 15374; 12/03/2002 n. 3550.

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