Sentenza del 19/04/2023 n. 10584 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

ACCERTAMENTO - SOSPENSIONE DEI TERMINI NEL PERIODO FERIALE - CONTRATTO ALEATORIO - NULLITÀ DELL'OPERAZIONE E DEL CORRELATO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO PER ILLICEITÀ DELLA CAUSA - OTTENIMENTO DI UN VANTAGGIO FISCALE IN MODO FRAUDOLENTO

In tema di sospensione feriale dei termini, la Legge 7 ottobre 1969 n. 742, art. 1, è applicabile ai soli termini processuali, con esclusione dei termini endo-procedimentali, che cadenzano il procedimento amministrativo fino all'emissione del provvedimento amministrativo, quest'ultimo impugnabile dinanzi ad una giurisdizione, sia essa ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria. Ne discende che al termine dilatorio, previsto dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212, art. 12, comma 7, in materia di garanzia del contraddittorio endo-procedimentale in caso di accertamento tributario, non è applicabile la sospensione dei termini nel periodo feriale. Inoltre, in tema di accertamenti tributari, la Legge 2/2009, non ha attribuito alle Direzioni regionali delle entrate una competenza in materia di accertamento fiscale prima inesistente, ma ha inteso fondare su norma di fonte primaria il riparto delle competenze relative all'attività di verifica fiscale, istituendo una riserva esclusiva di competenza, in relazione alla rilevanza economico fiscale del soggetto accertato, a favore della Direzione regionale, già titolare, per disposizione regolamentare, della competenza a svolgere attività istruttoria, utilizzabile dalle Direzioni provinciali ai fini della emissione degli atti impositivi. Infine, con riguardo ai contratti aleatori, l'ufficio finanziario ha il potere di accertare la sussistenza dell'eventuale simulazione relativa (inerente al prezzo di vendita di un bene) in grado di pregiudicare il diritto dell'Amministrazione alla percezione dell'esatto tributo, senza la necessità di un preventivo giudizio di simulazione, spettando poi al giudice tributario, in caso di contestazione, il potere di controllare incidenter tantum, attraverso l'interpretazione del negozio ritenuto simulato, l'esattezza di tale valutazione, al fine di verificare la legittimità della pretesa tributaria.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.


Sentenze in tema

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In tema di accertamenti tributari, il d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, non ha attribuito alle Direzioni regionali delle entrate una competenza in materia di accertamento fiscale prima inesistente, ma ha inteso fondare su norma di fonte primaria il riparto delle competenze relative all'attività di verifica fiscale, istituendo una riserva esclusiva di competenza, in relazione alla rilevanza economico fiscale del soggetto accertato, a favore della Direzione regionale, già titolare, per disposizione regolamentare, della competenza a svolgere attività istruttoria, utilizzabile dalle Direzioni provinciali ai fini della emissione degli atti impositivi.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

La scadenza dell'annualità non è un valido motivo d'urgenza per emettere l'accertamento prima di 60 giorni dalla consegna del prodromico PVC. Tale termine, in caso di accesso presso la sede del contribuente, va rispettato per tutti i tributi, armonizzati e non. Inoltre non è necessaria in tali ipotesi la prova di resistenza. Infatti, l'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, nel caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, opera una valutazione ex ante circa il rispetto del contraddittorio, attraverso la previsione di nullità dell'atto impositivo per mancato rispetto del termine dilatorio. Anche per i tributi armonizzati, qual è l'IVA, la necessità della prova di resistenza, ai fini della verifica del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, scatta solo se la normativa interna non preveda già la sanzione di nullità; e poiché, nel caso in esame, si è trattato di accertamento effettuato con accesso da parte degli accertatori, deve trovare applicazione generale e senza distinzione in relazione al tipo di tributo (se cioè armonizzato od interno) l'art. 12, comma 7, della citata legge, di modo che, nella specie, l'amministrazione finanziaria avrebbe dovuto rispettare per tutti i tributi accertati il termine dilatorio di giorni 60 previsto dalla norma di cui sopra.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di accertamento dell'IVA, l'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevede, al primo comma, l'accesso degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria presso i locali adibiti all'esercizio dell'attività commerciale, agricola, artistica o professionale, ovvero presso i locali adibiti ad uso promiscuo (e, dunque, anche abitativo) e, al secondo comma, l'accesso presso i locali adibiti ad uso diverso e, dunque, esclusivamente abitativo: nel primo caso, è richiesta la semplice autorizzazione del capo dell'ufficio e del procuratore della Repubblica, senza l'indicazione di specifici presupposti, ponendosi tali autorizzazioni come meri adempimenti procedimentali, legati alla necessità che la perquisizione sia avallata da un'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata; nel secondo caso, invece, l'autorizzazione del procuratore della Repubblica presuppone la sussistenza di gravi indizi di violazione tributaria, trovando il suo fondamento nell'inviolabilità del domicilio di cui all'art. 14 Costituzione. Ne consegue che, in tale ultima ipotesi, l'effettiva sussistenza dei gravi indizi di violazione tributaria è soggetta alla verifica della legittimità formale e sostanziale della pretesa impositiva, che coinvolge la legittimità del procedimento accertativo su cui la stessa si fonda. Nella fattispecie, in esito ad una valutazione delle risultanze documentali, il processo verbale di constatazione, redatto dalla Guardia di finanza aveva accertato l'intercomunicabilità interna, mediante una scala, fra l'esercizio commerciale e l'abitazione, fra l'altro sprovvista di apposito ingresso esterno indipendente.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Non è dovuta l'IVA sulla Tariffa rifiuti, regolata dall'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 22/97, in quanto si tratta di una entrata tributaria che non è quindi corrispettiva di un servizio, cosi come confermato sia dalle pronunce della Corte Costituzionale (sentenza n. 238/2009 e ordinanza n. 64/2010) nonché nella successiva pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 5078/2016). Conseguentemente, è corretta l'individuazione del termine prescrizionale di 10 anni in quanto la natura tributaria della tariffa del servizio di interesse generale, non assume alcun rilievo nella fattispecie, atteso che la domanda di restituzione degli utenti è limitata al recupero della sola quota-fatturata corrispondente all'ammontare dell'IVA e non si estende alle altre componenti tributarie-tariffarie in relazione alle quali soltanto gli utenti vengono ad assumere la posizione di contribuenti. In conclusione, rimangono esenti da IVA le attività del gestore svolte per conto del Comune anche se comportano la riscossione di diritti, canoni o contributi: non può negarsi, sostanzialmente, che sia per la TARSU che per la TIA, il soggetto attivo del prelievo è il Comune, anche se affidi a terzi l'accertamento e la riscossione dei prelievi. Per questo motivo torna comunque applicabile, sotto altro e concomitante profilo, l'esenzione da IVA di carattere soggettivo prevista nell'articolo 13 della direttiva 112/2006, in caso si discuta dell'esercizio di prerogative autoritative tipiche degli enti pubblici. Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di accertamenti tributari, il d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, non ha attribuito alle Direzioni regionali delle entrate una competenza in materia di accertamento fiscale prima inesistente, ma ha inteso fondare su norma di fonte primaria il riparto delle competenze relative all'attività di verifica fiscale, istituendo una riserva esclusiva di competenza, in relazione alla rilevanza economico fiscale del soggetto accertato, a favore della Direzione regionale, già titolare, per disposizione regolamentare, della competenza a svolgere attività istruttoria, utilizzabile dalle Direzioni provinciali ai fini della emissione degli atti impositivi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento emesso in base a processo verbale dalla Direzione regionale delle entrate).

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