Sentenza del 27/07/2016 n. 15620 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO IVA - ALIQUOTE - ALIQUOTA AGEVOLATA EX ART 16 DEL DPR N 633 DEL 1972 NEL TESTO VIGENTE "RATIONE TEMPORIS" - FABBRICATI MISTI DI CUI AL N 127 - UNDECIES DELLA PARTE III DELLA SUA TABELLA A - SPETTANZA DEL BENEFICIO - ALL'ALIENANTE COSTRUTTORE - FONDAMENTO - CONDIZIONI

In tema d'IVA, l'aliquota ridotta del dieci per cento, prevista dall'art. 16 del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo "ratione temporis" vigente, si applica, ai sensi del n. 127-undecies della parte III della tabella A, se l'alienante riveste la qualità di costruttore, all'alienazione di fabbricati o di loro porzioni comprensivi, oltre che di unità abitative non di lusso, anche di locali commerciali (negozi o uffici), purché sia provata la permanenza, dopo la vendita, dell'effettivo e concreto impiego abitativo dell'unità immobiliare compravenduta, dovendosi interpretare la suddetta disposizione conformemente alla sua "ratio legis", che è quella di incentivare la costruzione di fabbricati misti composti in prevalenza da unità abitative destinate, in quanto non di lusso, a promuovere lo sviluppo dell'edilizia abitativa.

(Massima tratta dal CED della Cassazione)


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In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio dell'assoggettamento all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dall'art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000, vigente "ratione temporis", per i trasferimenti d'immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga, entro cinque anni dall'acquisto, ad opera dello stesso acquirente, sicché il beneficio non spetta ove le opere di urbanizzazione, previste dalla convenzione con il Comune, siano già state completate dall'alienante, trattandosi di una disposizione di stretta interpretazione, in quanto ispirata alla "ratio" di diminuire per l'acquirente il primo costo di edificazione. Massima tratta dal CED della Cassazione.

Le agevolazioni consistenti nell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e dell'esenzione dalle imposte catastale e ipotecaria, previste dall'art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973, si applicano solo agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale di cui al titolo IV della legge n. 865 del 1971, affidati a istituti autonomi, cooperative edilizie, società con prevalente partecipazione statale, con esclusione di qualsiasi altro programma, sia pure introdotto da altro ente pubblico, quale una regione. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'applicabilità di tale disposizione normativa alla concessione di prestiti per l'acquisto di case a cittadini meno abbienti).

(Massima tratta dal CED della Cassazione)

In tema di agevolazioni tributarie e con riguardo ai benefici per l'acquisto della "prima casa", l'art. 1, comma 4, e nota 2^ bis, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - nel prevedere, tra le altre condizioni per l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta di registro, la non possidenza, di altra abitazione - si riferisce, anche alla luce della ratio della disciplina, ad una disponibilità non meramente oggettiva, bensì soggettiva, nel senso che ricorre il requisito dell'applicazione del beneficio, anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia.

In tema di agevolazioni tributarie, ai fini dell'esenzione dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione delle abitazioni economiche e popolari, prevista dall'art. 45 del d.l. 15 marzo 1965, n. 124 (convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431) ed estesa - fra l'altro - ai pensionati dall'art. 3 del d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150 (convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26), occorre fare riferimento, per l'individuazione dei fabbricati esentati, oltre che all'art. 49 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165 (testo unico sull'edilizia popolare ed economica), anche all'art. 38 del r.d. 30 aprile 1936, n. 1138 (regolamento per la riscossione delle imposte di consumo), il quale, agli effetti dell'aliquota applicabile, equipara le case economiche a quelle non prive di agi e distinzioni, dovendosi tener conto, nell'interpretazione delle norme suddette, del progresso della tecnica edilizia e delle mutate condizioni economico-sociali, le quali hanno ampliato lo stesso concetto di utilita' e di normale necessita' riferito agli alloggi di carattere economico-popolare, sempre che i miglioramenti non comportino l'inclusione di detti alloggi nella categoria delle case di lusso (nella fattispecie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del contribuente, rilevando che la corte d'appello, nella sentenza impugnata, aveva ritenuto, sulla base di un discrezionale apprezzamento di fatto, sorretto da adeguata ed esauriente motivazione, che le caratteristiche costruttive dell'immobile fossero complessivamente tali - per cubatura, superficie dei vani e spazi destinati a servizi non essenziali, e senza attribuire rilievo ad opere di finitura e a forniture accessorie - da ricondurre lo stesso alla categoria delle abitazioni di lusso, o comunque fuori dai parametri dell'edilizia economica e popolare). VEDI 198406179 437817 VEDI 199009437 469272 *Massima tratta dal CED della Cassazione.

Ai sensi della disciplina di cui all'art. 16, comma primo, letta b) del D.L. 22 maggio 1893 n. 155 (convertito con modificazioni nella legge n. 243 del 1993) che ebbe a modificare la nota II bis, lett. b) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegato A al d.P.R. n. 131 del 1986 in tema di imposta di registro, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per i trasferimenti di case di abitazione non di lusso, era richiesto, tra l'altro, che l'acquirente dichiarasse nell'atto di acquisto, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione. Ad un tal riguardo, l'idoneita' a fini abitativi di altro immobile posseduto dall'acquirente deve essere valutata al momento dell'acquisto della seconda abitazione, non potendo non assumere rilevanza eventuali modifiche nel frattempo verificatesi della situazione abitativa del primo alloggio (nel caso di specie, per la sopravvenuta convivenza di un maggiore numero di persone rispetto a quello iniziale). * Tratta dal CED della Cassazione.

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