In tema d'IVA, l'aliquota ridotta del dieci per cento, prevista dall'art. 16 del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo "ratione temporis" vigente, si applica, ai sensi del n. 127-undecies della parte III della tabella A, se l'alienante riveste la qualità di costruttore, all'alienazione di fabbricati o di loro porzioni comprensivi, oltre che di unità abitative non di lusso, anche di locali commerciali (negozi o uffici), purché sia provata la permanenza, dopo la vendita, dell'effettivo e concreto impiego abitativo dell'unità immobiliare compravenduta, dovendosi interpretare la suddetta disposizione conformemente alla sua "ratio legis", che è quella di incentivare la costruzione di fabbricati misti composti in prevalenza da unità abitative destinate, in quanto non di lusso, a promuovere lo sviluppo dell'edilizia abitativa.
(Massima tratta dal CED della Cassazione)