Sentenza del 12/10/2016 n. 20506 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5
Svolgimento del processo
La controversia concerne l'impugnazione, da parte della contribuente, del diniego di rimborso chiesto in riferimento a due pertinenze classificate in A/6, riferite a un appartamento ceduto in comodato gratuito al figlio della contribuente che vi aveva fissato la propria residenza e quella della propria famiglia.
La CTP rigettava il ricorso, mentre la CTR aderiva agli assunti della parte privata ritenendo che alle pertinenze dovesse essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale, indipendentemente dalla circostanza che il comune di S. Benedetto del Tronto avesse o meno deliberato l'estensione della riduzione dell'aliquota anche alle pertinenze.
Avverso la sentenza della CTR, il comune di S. Benedetto del Tronto ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione sulla base di un unico motivo, mentre la contribuente ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, il Comune ricorrente ha denunciato il vizio di violazione di legge, in particolare del D.L. n. 93 del 2008, art. 1, commi 1 e 2 (convertito nella L. n. 126 del 2008) e degli artt. 11 e 12 del regolamento comunale ICI (approvato con Delib. n. 151 del 1998), degli artt. 817 e 818 c.c., nonché dell'art. 14 preleggi, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente i giudici d'appello avevano ritenuto che la pertinenza di un immobile concesso in comodato gratuito al parente della contribuente potesse essere assimilata alla pertinenza dell'abitazione principale, che è effettivamente esonerata dal pagamento dell'ICI, come sono escluse da autonoma tassazione, tutte le aree pertinenziali, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2 e ciò, a prescindere dal regolamento comunale con il quale, ai sensi del D.L. n. 98 del 2008, art. 1, comma 2, i comuni potevano assimilare all'abitazione principale, altre unità immobiliari, ai fini dell'esenzione dal pagamento dell'ICI. Il motivo è fondato.
Secondo l'orientamento di questa Corte, "In tema di ICI, è esclusa l'autonoma tassabilità di area pertinenziale ad un fabbricato ove ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c., restando irrilevante il regime di edificabilità attribuito dallo strumento urbanistico all'area pertinenziale nella ricorrenza di un effettivo asservimento della stessa all'immobile principale" (Cass. ord. 1390/2016), ed ancora, "In tema d'ICI, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, che esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione della qualità di pertinenza sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un'altra, senza che rilevi l'intervenuto frazionamento dell'area posta a servizio di un edificio, avente esclusivo rilievo formale (Cass. n. 26077/2015).
Nel caso di specie, la contribuente in riferimento ad un suo immobile, avente due pertinenze classificate in A/6, ha ritenuto di cedere tale appartamento in comodato gratuito al figlio che vi ha fissato la propria residenza e quella della sua famiglia. Così facendo tuttavia, ha fatto cessare il vincolo pertinenziale, sia dal punto di vista soggettivo (la volontà da parte del titolare di un bene di destinarlo a servizio o ornamento di un altro) che da un punto di vista oggettivo (rapporto funzionale con il bene principale); è, infatti, orientamento costante di questa Corte, per escludere l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali di un fabbricato, che ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c. e, quindi, che la qualità di pertinenza si basi su un criterio fattuale e cioè, sulla destinazione effettiva e concreta della cosa a servizio o ornamento di un'altra. Nel caso di specie, è proprio l'applicazione del criterio fattuale che fonda il convincimento che non sussista più alcun vincolo pertinenziale con la cosa principale, in quanto tale pertinenza censita in A/6, è stata destinata dalla proprietaria del bene principale ad assolvere una destinazione autonoma (abitazione principale del figlio). D'altra parte, neppure il regolamento comunale sovverrebbe alla parte contribuente, in quanto l'art. 12 fa riferimento alle abitazioni (e non alle loro pertinenze) concesse in comodato gratuito da parte del contribuente a parenti in linea retta, ed in tal caso esse sono equiparate a tutti gli effetti all'applicazione dell'imposta sulle abitazioni principali, se il parente in questione vi ha stabilito la propria residenza. Si rileva, pertanto, poiché le agevolazioni sono di stretta interpretazione, come non rientri tra le ipotesi di esonero dal pagamento dell'imposta, la possibilità di concedere al proprio figlio un appartamento in comodato d'uso gratuito, pur se adibito ad abitazione principale, trattandosi di ipotesi, come detto, non contemplata dall'art. 12 del regolamento comunale che prevede tale eventualità solo per le abitazioni e non per le pertinenze; infatti, la L. n. 126 del 2006, art. 1, attribuisce tale facoltà esonerativa ai comuni cui è rimessa la possibilità di assimilare le abitazioni alle pertinenze con apposito regolamento o Delib. comunale, senza che possa farsi riferimento, alla disciplina civilistica delle pertinenze. Nel caso di specie, non vi è prova che il comune abbia attuato tale assimilazione.
Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l'originario ricorso introduttivo.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito a seguito della già operata compensazione da parte delle CTR, ponendosi a carico della intimata le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.
Dichiara compensa le spese del giudizio di merito e condanna la società intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 400,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, alla Camera di consiglio del 14.7.2016.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2016
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