Ordinanza del 11/03/2021 n. 6854 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5
Codice di procedura civile.
Art. 100. Interesse ad agire.
Art. 105. Intervento volontario.
Art. 112. Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Art. 331. Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili.
Art. 335. Riunione delle impugnazioni separate.
Art. 337. Sospensione dell'esecuzione e dei processi.
Art. 344. Intervento in appello.
Art. 360. Sentenze impugnabili e motivi di ricorso.(1)
Art. 404. Casi di opposizione di terzo.
CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO - Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo.
Art. 28 Intervento
Approvazione del testo del codice civile.
Solidarieta' tra condebitori.
Sentenza.
Misure urgenti per la crescita del Paese.
Art. 54 Appello
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.
Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo.
Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).
Chiusura delle liti fiscali pendenti. (N.D.R.: Ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.L. 24 giugno 2003, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n.212, i contribuenti che non hanno effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al presente articolo, possono provvedervi entro il 16 marzo 2004. Tale termine e' stato cosi' prorogato dall'art.34 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326. Lo stesso termine e' stato ulteriormente prorogato al 22 marzo 2004 dall'art.1, secondo comma, lett.a), D.M. 16 gennaio 2004 per i casi previsti dal primo comma dello stesso art.1. Per l'ambito di applicazione dell'art. 16 vedi art. 2, comma 49, L 24 dicembre 2003, n. 350. Per la proroga dei termini v. D.M. 8 aprile 2004.)
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662.
Cessione di azienda.
Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n 413.
Litisconsorzio ed intervento.
Disposizioni generali applicabili.
I mezzi d'impugnazione.
Testo unico delle imposte sui redditi.
Scomputo degli acconti.
Ricavi.
Redditi diversi.
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Notificazioni. N.D.R.: La Corte costituzionale con sentenza 7 novembre 2007 n.366 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma, lettere c), e) ed f) del presente articolo nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano.
Sostituto e responsabile d' imposta.
Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.
Solidarieta' del sostituto d' imposta.
Sospensione amministrativa della riscossione
Revisione della disciplina del contenzioso tributario.
Motivi del ricorso.
Rappresentanza e difesa del contribuente.
Norma di rinvio.
Impugnazione dinanzi alla corte d'appello.
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