Sentenza del 06/05/2016 n. 9186 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5
Svolgimento del processo
L'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, in relazione ad impugnazione di cartella di pagamento per IRAP non versata per l'anno 2001, riformando la decisione di primo grado, ha accolto l'appello M.P., medico convenzionato col Servizio sanitario nazionale.
La CTR ha accertato la mancanza dell'autonoma organizzazione, stante la presenza del minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale, senza personale dipendente.
L'intimato resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo del ricorso l'Agenzia delle entrate deduce violazione della legge istitutiva dell'Irap, D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 (ex art. 360 c.p.c. , n. 3), per avere la CTR omesso di valutare il fatto incontestabile che un medico convenzionato deve necessariamente avvalersi di uno studio e di un insieme di beni strumentali (come previsto dal D.P.R. n. 270 del 2000, art. 22 per l'instaurazione e il mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria), che costituisce indice della sussistenza del presupposto impositivo.
2. Col secondo motivo si deduce omessa motivazione (ex art. 360 c.p.c. , n. 5) sull'esistenza dell'autonoma organizzazione, insita all'attività medico convenzionato col servizio sanitario nazionale.
3. Entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione, sono infondati.
La ratio decidendi della sentenza impugnata - secondo cui "nella fattispecie non è ravvisabile l'impiego di beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod prerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione", è conforme al consolidato principio affermato da questa Corte in materia (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007, n. 1158 del 2012), e costituisce valutazione riservata al giudice di merito.
In particolare, per i medici convenzionati con il S.s.n. - il contribuente è "medico asl" - la disponibilità di uno studio professionale, nel quale esercitare l'attività convenzionata, costituisce elemento indispensabile ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria (cfr. del D.P.R. 28 luglio 200, n. 270, art. 22, recante il regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8) e non può pertanto costituire, come erroneamente preteso dalla ricorrente Agenzia delle entrate, sintomo di autonoma organizzazione.
4. Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna della ricorrente Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese liquidate in Euro 700,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2016
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