Sentenza del 12/02/2016 n. 2800 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE IRPEF TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE - MANDATO NON ONEROSO A VENDERE VEICOLI USATI - CONFERIMENTO A SOCIETÀ COMMERCIALE COME CORRISPETTIVO DELLO SCONTO CONCESSO SULL'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI NUOVI - RICAVATO DELLA VENDITA - GESTIONE SOCIALE - INERENZA - POSTA ATTIVA AL FINE DEL PRELIEVO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

In tema di imposte sui redditi, nel mandato non oneroso a vendere autoveicoli usati, conferito ad una società commerciale come "corrispettivo" dello sconto concesso sull'acquisto di autoveicoli nuovi, senza obbligo di rendiconto e senza rimessione al mandante di quanto il mandatario abbia realizzato in esecuzione del mandato, il ricavato delle vendite inerisce alla gestione sociale, costituendo, quindi, posta attiva dei componenti del reddito ai fini del prelievo fiscale dell'IRPEG e dell'ILOR.

Massima tratta dal CED della Cassazione


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Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

Il trasferimento a titolo gratuito dell'immobile, operato dal mandante in favore del mandatario senza rappresentanza, al fine della esecuzione del mandato alla vendita, non è soggetto all'imposta sulle donazioni, in quanto non determina un definitivo arricchimento della sfera patrimoniale del mandatario, poiché lo stesso è gravato dalle obbligazioni di trasferire al terzo acquirente il bene, del quale è intestatario meramente formale, e di corrispondere al mandante il relativo prezzo, ovvero, qualora il mandato non possa essere adempiuto, da quella di retrocedere il bene al mandante.

Massima tratta dal CED della Cassazione

In tema di imposte sui redditi l'operazione di stock lending, ossia di prestito di azioni che prevedeva a favore del mutuatario il diritto all'incasso dei dividendi dietro versamento al mutuante di una commissione realizza il medesimo fenomeno economico dell'usufrutto di azioni, senza che rilevi, ai fini tributari, che nell'un caso si verta su un diritto reale e, nell'altro su un diritto di credito sicché è soggetta ai limiti previsti dall'articolo 109, comma 8 del Tuir, restando il versamento della commissione costo indeducibili. Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Nel mandato non oneroso a vendere autoveicoli usati, conferito ad una societa' commerciale, come "corrispettivo" dello sconto concesso sull'acquisto di autoveicoli nuovi, senza obbligo di rendiconto e senza rimessione al mandante di quanto il mandatario abbia realizzato in esecuzione del mandato, il ricavato delle vendite inerisce alla gestione sociale e, quindi, costituisce posta attiva dei componenti del reddito ai fini del prelievo fiscale IRPEG ed ILOR. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

Nel mandato non oneroso a vendere autoveicoli usati, conferito ad una societa' commerciale, come "corrispettivo" dello sconto concesso sull'acquisto di autoveicoli nuovi, senza obbligo di rendiconto e senza rimessione al mandante di quanto il mandatario abbia realizzato in esecuzione del mandato, il ricavato delle vendite inerisce alla gestione sociale e, quindi, costituisce posta attiva dei componenti del reddito ai fini del prelievo fiscale Irpeg ed Ilor. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

Il canone per il conferimento di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico è assimilabile al pagamento di una royalty transnazionale, soggetta alla disciplina di cui all'art. 25, quarto comma, del DPR n. 600/1973. I compensi corrisposti a non residenti per l'utilizzazione di tali beni sono soggetti ad una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta, fatta salva l'applicazione del più favorevole trattamento previsto dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni; detti compensi sono attratti a tassazione nel nostro Paese quando erogati da un soggetto residente, posto che l'elemento soggettivo della qualità dell'erogante costituisce il criterio di collegamento con il territorio dello Stato. La convenzione in vigore con gli Stati Uniti d'America, stabilisce una tassazione concorrente dello Stato della fonte e dello Stato di residenza del beneficiario effettivo mediante l'applicazione di una ritenuta sull'importo lordo dei canoni. Tanto premesso, laddove il conferente concede il diritto all'uso di marchi e tecnologie mantenendone la titolarità, il valore della partecipazione è assoggetto alla disciplina dell'art. 25 del DPR n. 600/1973 dal sostituto di imposta con applicazione della disciplina di favore prevista dall'art. 12 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-USA.

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