Gli atti degli enti previdenziali diretti all'accertamento dell'esistenza o inesistenza del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali non hanno natura di provvedimenti costitutivi o estintivi del diritto, ma di mera certazione dei presupposti di legge, onde, negata o revocata dall'ente la prestazione, l'azione dell'assicurato tendente ad ottenere la suddetta prestazione o il ripristino di essa non coinvolge la verifica della legittimita' del provvedimento di diniego o di revoca, ma ha ad oggetto la fondatezza della pretesa dell'assicurato; ne consegue che, revocata la prestazione assistenziale a causa dell'accertamento dell'inesistenza attuale delle condizioni sanitarie per il riconoscimento del beneficio, nella controversia promossa dall'assicurato al fine di ottenere il ripristino della prestazione non e' il Ministero a dover provare la mancanza del suddetto requisito, ma e' l'assicurato onerato della prova in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del trattamento assistenziale richiesto (nel caso di specie, l'indennita' di accompagnamento). Massima tratta dal CED della Cassazione.