Ordinanza del 17/01/2019 n. 1141 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

IMPOSTA DI REGISTRO - ACCERTAMENTO E CONTROLLI - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - ACCORDI DIRETTI A REINTEGRARE I DIRITTI DEI LEGITTIMARI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE

La reintegrazione dei diritti lesi del legittimario non è assoggettata all' imposta di registro ma si applica l' art. 43 del D.Lgs. n. 346 del 1990. Quest'ultimo afferma che nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonché agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. La disposizione sancisce una sorta di neutralità fiscale del negozio tra vivi, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, successivo all'apertura della successione, e volto alla reintegra dei diritti dei legittimari. Conseguentemente, nel caso di specie, tra due fratelli viene stilata una conciliazione per cui uno viene soddisfatto mediante la ricezione di una somma di denaro in base alla quale rinuncia alla disposizione testamentaria in favore dell'altro a cui vene attribuita la proprietà di immobili.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.


Sentenze in tema

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La convenzione costitutiva del fondo patrimoniale posta in essere tra coniugi ai sensi dell'art. 167 c.c., che realizza un vincolo di destinazione su determinati beni affinché i loro frutti assicurino il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, non configura necessariamente la traslazione della proprietà de beni compresi nel fondo perché l'art. 168 1° comma c.c. prevede che essa possa contenere pattuizioni intese a consentire a ciascuno dei coniugi la conservazione della titolarità esclusiva dei suoi diritti individuali sui beni vincolati. Ne consegue che, nel caso di inserimento nella convenzione di una tale clausola di salvaguardia, risultante dalla documentazione prodotta in grado di appello, è infondato l'accertamento Imu notificato al coniuge non titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali, nè è conferente l'argomento mosso dal Comune di Roma che il contribuente titolare del diritto, cui ea stato accertato solo il 50% dell'Imu, avrebbe dovuto eccepire la insufficienza della pretesa tributaria avanzata nei suoi confronti dal Comune. (G.T.).

Riferimenti normativi: artt. 167 e 168 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali. Cass. 19166/2003; 15171/2009; 3085/2016.

L'Istituto della rappresentanza è disciplinato dagli artt. 467 e seguentic.c. mentre l'imposta delle successioni e donazioni è regolata dal T.U- n.346/90 che nulla recita in relazione all'Istituto della rappresentanza. Perquest'ultimo istituto si applica la disciplina civilistica, poiché nullaprevede la norma fiscale. Infatti, l'art. 2 del D.L. 262/06 ha introdotto icriteri per l'applicazione dell'imposta di successione, ma nulla ha previstoespressamente in relazione all'Istituto della rappresentanza.Dal comma 48 del citato articolo si evince che esso fissa aliquote efranchigie differenti a seconda del rapporto di parentela intercorrente tra ilde cuius ed il beneficiario, ma non esclude in alcun modo che il discendentechiamato per rappresentazione possa subentrare in tutto e per tutto nel dirittodell'ascendente.Pertanto, al subentrante per rappresentazione deve essere riconosciuto ilgrado che gli compete ex art. 467 c.c. e, in base ai beni ereditati, avràdiritto, o meno, alla franchigia prevista dalla legge.

L'accettazione tacita dell'eredità discende direttamente dalla stipula degli atti di trasferimento previsti dall'art. 2648, comma 3, Cod. Civ. secondo cui "se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, si può richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autentica o accertata giudizialmente". La trascrizione consegue all'atto traslativo integrando l'esenzione da imposta di bollo ex art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 23/2011. Ciò che rileva ai fini impositivi non è dato dall'accettazione dell'eredità, che in sì è antecedente rispetto all'atto di disposizione del diritto ereditario, quanto dalla trascrizione di questa che è possibile in ragione di quanto dichiarato dall'erede nell'atto traslativo del diritto reale e, pertanto, è conseguente a questo

La limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l'Erario. Quest'ultimo, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell'avviso di liquidazione nei confronti dell'erede, non può liquidare od esigere nei confronti di questi l'imposta ipotecaria, catastale o di successione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede. In particolare, l'accettazione con beneficio di inventario è opponibile anche in sede di istanza di rimborso dell'imposta di successione versata, a prescindere dalla mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione di detta imposta, e tanto alla luce di quanto previsto dall'art. 46 del decreto legislativo n. 346 del 1990, concernente specificamente l'imposta sulle successioni e donazioni, e dall'art. 490 del codice civile, in tema di effetti del beneficio d'inventario in generale. Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema d'imposta di successione, l'art. 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, il quale, dopo aver fissato la regola secondo cui si considera compreso nell'attivo ereditario il valore dei beni trasferiti a terzi a titolo oneroso negli ultimi sei mesi (primo comma), rende detraibili da tale valore le somme reinvestite (terzo comma lett. b), esplicitamente considera i soli reinvestimenti in beni "soggetti" ad imposta, e, quindi, non puo' trovare applicazione nel caso di acquisto di beni che godano di esenzione di tipo oggettivo, quali i titoli del debito pubblico, inclusi i buoni del tesoro. Tale principio manifestamente non pone la citata norma in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, vertendosi in materia di esplicitazione dei criteri di tassazione in conformita' e nel rispetto della delega conferita dall'art. 8 n. 4 della legge 9 ottobre 1971 n. 825, ne' con l'art. 3 della Costituzione, dato che la norma medesima non determina arbitrarie disparita' di trattamento, introducendo deroghe all'esenzione di quei titoli dall'imposta di successione, ma incide sul diverso atto che precede l'acquisto dei titoli stessi, negandogli idoneita' a decurtare l'imponibile presente alla relativa epoca.

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