Sentenza del 02/03/2023 n. 6281 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

ICI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - STATO DI PERTINENZIALITÀ DI UN'AREA - ISTITUTO DELLA CORREZIONE/INTEGRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE - INAPPLICABILITÀ

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), al contribuente che non abbia evidenziato nella dichiarazione l'esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l'atto con cui l'area asseritamente pertinenziale viene assoggettata a tassazione, deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità. Infatti, il principio affermato dalle Sezioni Unite relativamente alle imposte sui redditi, rispetto alle quali è espressamente previsto l'istituto della correzione/integrazione della dichiarazione presentata (esplicitato dal legislatore, intervenuto proprio sugli artt. 2 e 8 del DPR n. 322 del 1998, con l'introduzione della disposizione secondo cui resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito) non può essere esteso all'imposta comunale sugli immobili relativamente alla dichiarazione del rapporto di pertinenzialità, da cui deriva l'esonero dall'imposizione. Difatti, il vincolo di pertinenzialità è collegato ad una precisa scelta del contribuente (elemento soggettivo, ossia la scelta di destinare l'area a servizio dell'immobile principale), che deve essere necessariamente esplicitata per assumere rilievo. Pertanto, la dichiarazione/denuncia ICI, in ordine all'esistenza di un vincolo di pertinenzialità, assume non il valore di mera dichiarazione di scienza, ma anche di volontà, perché il rapporto di pertinenzialità è collegato, oltre che all'elemento oggettivo, ossia alla destinazione durevole di un bene a servizio di un altro, in primo luogo ad un elemento soggettivo ovvero ad una scelta di destinazione del proprietario dell'immobile o di chi abbia un diritto reale sul bene. Alle medesime conclusioni si perviene anche con riferimento all'IMU in quanto pur essendo venuto meno l'obbligo di dichiarazione ICI. dal 18 dicembre 2007, restano fermi gli adempimenti previsti in materia di riduzione dell'imposta, sicché, ai fini dell'esclusione dell'autonoma imponibilità dell'area pertinenziale, è necessaria la specifica dichiarazione, da parte del contribuente, di tale qualifica.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

Il deposito di un documento a fini probatori in un procedimento contenzioso non costituisce caso d'uso in relazione al D.P.R. n. 131/1986, art. 6 e la scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa. Infatti, non integra caso d'uso la produzione in giudizio di un atto ai fini dell'assolvimento degli oneri probatori previsti dal rito processuale applicabile e la ricognizione di debito, quando abbia carattere meramente dichiarativo di una data situazione giuridica, non incerta, preesistente alla stessa scrittura, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa (Euro 200,00) solo in caso d'uso. La nozione di caso d'uso, pertanto, con riferimento all'art. 6 TUR prevede che esso si verifichi quando un atto venga depositato, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organo ovvero sia obbligatorio per legge o per regolamento e, pertanto, non rientrano nelle ipotesi elencate il deposito a meri fini probatori, il quale ricorrerebbe nel caso di deposito dell'atto presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative. Una tale conclusione, d'altronde, è coerente con la tutela del diritto di difesa ex art. 24 Costituzione, giacché altrimenti tale diritto fondamentale potrebbe subire una compressione in virtù della imposizione fiscale derivante dall'applicazione dell'imposta di registro sul deposito dell'atto funzionale al conseguimento per l'interessato di fini giuridici ed operativi. In conclusione, nella fattispecie, la ricognizione di debito, allorché sia finalizzata a riaffermare un rapporto obbligatorio preesistente, sul quale non vi è incertezza, si inquadra nella categoria degli atti o negozi ricognitivi finalizzati a manifestare la consapevolezza in ordine ad una data situazione giuridica, non incerta, preesistente all'atto ricognitivo, non scaturendo da essa alcun effetto reale o obbligatorio, nè avendo un autonomo rilievo patrimoniale e derivandone solo l'agevolazione per il creditore sul piano dell'onere della prova e quindi la ricognizione di debito contenuta in una scrittura privata non autenticata deve essere ricondotta, ai fini dell'imposta di registro, all'art. 4 della Tariffa parte II.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di imposta sull'attività produttiva, le differenze retributive versate ai dipendenti di una pubblica amministrazione all'esito di un contenzioso che ne abbia riconosciuto il diritto con riferimento ad annualità pregresse, non concorrono alla formazione della base imponibile, come previsto dall'art. 10 bis, comma I, del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, qualora le suddette annualità siano precedenti alla introduzione del tributo, per non assumere rilevanza il requisito dell'autonoma organizzazione dell'attività della pubblica amministrazione, identificato nell'art. 2 della normativa quale presupposto d'imposta. Nel caso di specie, in seguito ad un lungo contenzioso, un Ente pubblico corrispondeva ad alcuni dipendenti importi a titoli di differenze retributive afferenti ad annualità pregresse provvedendo contestualmente al versamento dell'IRAP e successivamente presentava all'Agenzia delle entrate istanza per il rimborso dell'imposta motivando la richiesta sul presupposto di averne erroneamente calcolato il versamento sull'intera somma relativamente ad alcuni periodi temporali. Per ogni tributo, quale garanzia al principio della capacità contributiva ex art. 53 della Costituzione, l'assoggettabilità all'imposta deve rispondere, prima ancora che alla concreta identificazione della base imponibile, alla verifica dell'esistenza del presupposto d'imposta, requisito della capacità contributiva. Con riferimento alla fattispecie, per le differenze retributive riconosciute e versate per le annualità precedenti all'introduzione dell'imposta sull'attività produttiva risultava insussistente, e quindi irrilevante, il presupposto dell'imposta, ossia l'autonoma organizzazione dell'attività diretta, quanto alle pubbliche amministrazioni, alla prestazione di servizi e, in conclusione, mancando il presupposto d'imposta, qualunque fosse stato il momento di corresponsione delle differenze retributive, mancava l'assoggettabilità delle stesse al tributo.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Nel giudizio tributario l'effetto vincolante di un giudicato esterno in relazione a imposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, non anche quando risolva la controversia sotto il profilo formale dell'atto opposto o attenga a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo. Pertanto, l'accertamento sulle modalità di espletamento del servizio di raccolta rifiuti e sulla percentuale di riduzione applicabile, compiuto da altra Corte con sentenza passata in giudicato, avente per oggetto la T.A.R.I. dovuta per un anno di imposta, non può essere esteso all'anno di imposta precedente. Inoltre, in materia di imposta sui rifiuti, pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o l'esenzione, costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupino o detengono immobili nelle zone del territorio comunale, per cui risulta del tutto evidente che in caso di fatture prodotte relative a servizio di smaltimento operato da società privata nel periodo di imposta, venga individuato l'elemento fondante della debenza o meno del tributo.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di pertinenze all'immobile destinato ad abitazione principale, con riferimento alle agevolazioni tributarie per acquisto prima casa, il concetto di pertinenza è fondato sul criterio fattuale della destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra, senza che rilevi la qualificazione catastale dell'area che ha esclusivo rilievo formale; di conseguenza, con riguardo all'imposta di registro, ai fini dell'estensione dell'aliquota agevolata per l'acquisto della prima casa, deve intendersi compreso tra le pertinenze dell'immobile, destinate al servizio e ornamento dell'abitazione oggetto dell'acquisto, ai sensi della nota II bis all'art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e sulla base della nozione dettata dall'art. 817 cod. civ., anche il lastrico solare di proprietà esclusiva dell'acquirente, senza che rilevi che il bene sia censito unitamente all'immobile principale, nè che l'acquisto della pertinenza sia concluso con atto separato. Ciò nella considerazione che la norma tributaria assume - nel riferimento alle unità immobiliari di classificazione catastale C/2, C/6 e C/7 - mera valenza complementare rispetto alla citata nozione civilistica, in quanto ciò che rileva per definire le pertinenze non è la classificazione catastale ma il rapporto di complementarit funzionale che, pur lasciando inalterata l'individualità dei singoli beni, comporta l'applicazione dello stesso trattamento giuridico. Pertanto, l'elenco di cui alla Tariffa citata non limita il beneficio alle sole categorie catastali indicate, dovendosi invece ritenere che il legislatore evidenzi con chiarezza che per le unità immobiliari di cui alle categorie C/2, C/6 e C/7 una sola unità immobiliare, per ciascuna di dette categorie, può godere dell'agevolazione. La norma non comprende pertanto una elencazione esclusiva in quanto il carattere pertinenziale di un bene rispetto ad un altro bene dipende dalla circostanza che la pertinenza sia destinata a servizio od ornamento (articolo 817 del codice civile) del bene principale, che dipende, a sua volta, da un fattore oggettivo (l'obiettivo carattere strumentale di un bene rispetto all'altro) e da un fattore soggettivo (la volontà del titolare dei beni in questioni di asservire l'uno all'altro).

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Anche in materia di IVA è valido il principio, già affermato con riferimento alle imposte sui redditi, secondo il quale la dichiarazione del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, è in linea di principio emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico, atteso che la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti. Infatti, la dichiarazione costituisce un momento dell'iter procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria e i principi della capacità contributiva e di buona amministrazione rendono intollerabile un sistema legislativo che impedisca al contribuente di dimostrare, entro un ragionevole lasso di tempo, l'inesistenza di fatti giustificativi. Ne consegue che detta emendabilità non può ritenersi sottoposta al limite temporale di cui all'art. 37, commi quinto e sesto, del D.P.R. n. 633 del 1972, il quale riguarda la rimozione di omissioni o la eliminazione di errori suscettibili di comportare un pregiudizio per l'erario, ma non la rettifica di dichiarazioni oggettivamente errate e quindi idonee a pregiudicare il dichiarante, anche in ragione del fatto che la negazione del diritto al rimborso determinerebbe un indebito incameramento del credito da parte dell'erario. Inoltre, ai fini del rimborso dell'eccedenza d'imposta IVA, è sufficiente che il contribuente manifesti la propria volontà di esercitare il relativo diritto mediante l'esposizione del credito di imposta nella dichiarazione annuale che, da tale momento, è anche esigibile, in quanto l'eventuale presentazione del modello "VR" ha la sola funzione di sollecitare l'attività di verifica dell'Amministrazione in ordine alla correttezza dei dati riportati nella dichiarazione e di rendere possibile l'avvio del relativo procedimento di esecuzione.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

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