Sentenza del 30/03/2016 n. 6139 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 09/29/11, depositata il 13.1.2001, la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l'appello proposto dalla società Fratelli T. - Industria legnami s.r.l., avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta n. 95/15/2009 annullando l'avviso di accertamento in rettifica ICI, per l'anno 2002, emesso dal Comune di Marcianise.

Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale che la maggiore area tassata era pertinenziale rispetto all'azienda.

Il Comune di Marcianise impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:

a) violazione e falsa applicazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c. , nn. 3 e 5 relativamente alla riconosciuta natura pertinenziale del terreno in questione;

b) violazione e falsa applicazione di legge, error in procedendo, e vizio di motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c. , nn. 3, 4 e 5 non avendo la CTR rilevato che la sentenza era divenuta definitiva per quanto concerne la differenza di imposta relativamente al fabbricato;

La società intimata si è costituita con controricorso, formulando ricorso incidentale subordinato.

Il Comune di Marcianise presentava controricorso ex art. 370 c.p.c..

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 23.2.2016, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

E' noto che l'imposta comunale sugli immobili (1Cl) è un'imposta reale sul patrimonio immobiliare, che colpisce il valore oggettivo dei beni immobili, a prescindere dallo status economico del soggetto passivo. Il presupposto dell'imposta, come recita il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2 è costituito dal "possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati". La base imponibile è costituita dal valore degli immobili ( D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 1), la cui determinazione, è stabilita in base alla legge, come per tutte le obbligazioni tributarie ( art. 23 Cost. ) e non rileva la volontà del contribuente. Per quanto di interesse nella odierna controversia, il valore è determinato, per i fabbricati iscritti in catasto, in base della rendita catastale ( D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2) e per le aree fabbricabili, in base al "valore venale in comune commercio" ( D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5). Tuttavia, le aree che costituiscono pertinenze dei fabbricati, devono considerarsi, ai fini della determinazione dell'ivi, come parte integrante dei fabbricati stessi ( D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b).

Nella specie, l'oggetto della controversia è costituito dal modo in cui deve essere tassato in concreto il terreno di mq 71.430, che l'ente impositore ritiene "autonomo", mentre la società assume che il suo valore deve essere inglobato in quello del fabbricato al quale I' aree stesse era asservite. Non risulta, però, che la società contribuente abbia eccepito che l'imposta pretesa dal Comune costituisca una duplicazione dell'imposta già pagata sul valore della pertinenza, in quanto già evidenziata come tale nella denuncia relativa all'intero complesso.

Il contenzioso si è sviluppato sul tema della natura pertinenziale o meno del terreno in questione e su questo tema, è chiamata a pronunciarsi questa Corte di legittimità. E' fondato il primo motivo di ricorso assorbente, nei limiti specificati, del secondo e del ricorso incidentale condizionato.

Va, anzitutto rilevato che al contribuente che non abbia evidenziato nella dichiarazione l'esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l'atto con cui l'area asseritamente pertinenziale viene assoggettata a tassazione, deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13017 del 24/07/2012).

Infatti il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali e fonda l'attribuzione della qualità di pertinenza sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un'altra, secondo la relativa definizione contenuta nell'art. 817 c.c..

Ne deriva che, per qualificare come pertinenza di un fabbricato un'area edificabile, è necessario che intervenga un'aggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo "ius edificandi" e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimovibile "ad libitum" (cfr nella quale ultima si precisa altresì che "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esclusione dell'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, si fonda sull'accertamento rigoroso dei presupposti di cui all'art. 817 c.c. , desumibili da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto aggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (o ad ornamento) del fabbricato medesimo e che non sia possibile una diversa destinazione senza radicale trasformazione, poiché, altrimenti, sarebbe agevole per il proprietario al mero fine di godere dell'esenzione creare una destinazione pertinenziale che possa facilmente cessare senza determinare una radicale trasformazione dell'immobile stesso (Cass. 22844/10; Cass. 22128/10).

Tanto premesso in linea di diritto, rileva la Corte che, nella specie, la sentenza gravata ha motivato il proprio convincimento sulla natura pertinenziale (e quindi la non soggezione all'ICI) dell'area in questione rilevando come "detta area è indispensabile per la movimentazione degli autotreni che su di essa svolgono operazioni di carico e scarico, nonché per il deposito del materiale relativo all'attività che serve anche quale parcheggio".

Ancorché tale valutazione attenga alla conformazione dello stato dei luoghi, non è stata fornita nel giudizio di merito, in base alle risultanze della sentenza impugnata, ai fini dell'accertamento (che deve essere "rigoroso", come precisa Cass. 22128/10) prova che l'area abbia subito quella radicale trasformazione, idonea a sterilizzare in concreto e stabilmente lo ius edificandi, che il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, richiede per poter escludere l'assoggettamento all'IC1 di un'area edificabile; In materia fiscale, attesa la indisponibilità del rapporto tributario, la prova dell'asservimento pertinenziale" ("che grava sul contribuente") "deve essere valutata con maggior rigore rispetto alla prova richiesta nei rapporti di tipo privatistico.

I carichi privati sugli immobili (servitù), inoltre, non hanno alcuna idoneità giuridica ad escludere (e neppure a ridurre) la qualità edificatoria di un suolo (solo alla quale la norma in questione fa riferimento) perché la stessa deriva dallo strumento urbanistico, cioè dall'atto con cui si realizza l'interesse pubblico all'ordinato sviluppo del territorio.

Il vincolo incidente sulla concreta edificazione dello stesso, tenuto conto della sua origine privata, è idoneo, semmai, unicamente ad influenzare il valore commerciale dello stesso suolo.

Non risulta contestato che la società abbia omesso di evidenziare nella dichiarazione ICI che l'area di mq 71.430 era destinata a pertinenza dell'opificio, presentando una distinta denuncia per il fabbricato e per il terreno in relazione al quale non è venuta meno, quindi, la edificabilità dello stesso in base al PRG del Comune.

Il Terreno in questione va, quindi, autonomamente tassato ai fini ICI. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo, demandandosi al giudice di rinvio valutare, se risulti o meno impugnata anche la differenza di imposta relativa al fabbricato e se comunque, il relativo accertamento sia divenuto definitivo.

Va anche accolto il motivo del ricorso incidentale relativo all' omissione di pronuncia sulla domanda subordinata della contribuente concernente l'eccessiva valutazione del valore del terreno; anche tale domanda, quindi, dovrà essere esaminata dal giudice del rinvio.

In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa, siccome bisognevole degli opportuni, concreti accertamenti fattuali, deve essere rinviata a sezione diversa della stessa Commissione Tributaria Regionale che ha emesso la decisione annullata.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, accoglie il ricorso incidentale,cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2016

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