In tema di interpretazione del contratto, a norma dell'art. 1363 c.c., secondo cui le clausole si interpretano le une per mezzo delle altre attribuendo a ciascuna il senso risultante dal complesso dell'atto, il giudice non può arrestarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del "senso letterale delle parole", poiché anche questo va necessariamente riferito all'intero testo della dichiarazione negoziale, sicché le varie espressioni che in esso figurano vanno tra loro coordinate e ricondotte ad armonica unità e concordanza. Nella fattispecie, la violazione della regola secondo cui "le clausole si interpretano le une per mezzo delle altri" ricorre con riferimento alla clausola "Take or Pay", in quanto considerata isolatamente e non nel sistematico contesto delle previsioni contrattuali e, di seguito, qualificata come clausola penale in assenza di adeguata indagine del ruolo assunto dal soggetto tenuto al pagamento delle somme nell'ambito del complessivo rapporto contrattuale. Pertanto, il ricorso al criterio del comportamento "complessivo" delle parti, ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, c.c. è possibile solo quando quelli letterale e del collegamento logico tra le varie clausole si rivelino inadeguati all'accertamento della comune volontà delle parti.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.