Sentenza del 22/12/2014 n. 27189 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - IN GENERE - OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE DI SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL SOCIO - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - NOTIFICA AL SOCIO RECEDUTO DEL SOLO AVVISO DI MORA - LEGITTIMITÀ

In tema di riscossione coattiva, l'amministrazione finanziaria può notificare direttamente al socio, ancorchè receduto, l'avviso di mora per un'obbligazione tributaria della società in nome collettivo, insorta anteriormente al suo recesso, di cui egli risponde solidalmente e illimitatamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2290 e 2291 cod. civ. a nulla rilevando che sia rimasto estraneo agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo, atteso che il suo diritto di difesa è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria, impugnando insieme all'atto notificato anche quelli presupposti, la cui notificazione sia stata omessa o risulti irregolare.

Massima a redatta a cura della Corte di Cassazione


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In tema di rimborso di imposte, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum", ancorchè simile soluzione susciti una certa disarmonia nel sistema in quanto, decorso il termine per l'accertamento, all'Amministrazione viene consentito di contestare il contenuto di un atto del contribuente solo nella misura in cui tale contestazione consenta di evitare un esborso, e non invece sotto il profilo in cui la medesima contestazione comporterebbe la affermazione di un credito dell'Amministrazione. Comunque, essa è coerente con il principio di diritto che si trae dall'art. 1442, quarto comma, codice civile, secondo il quale il contraente legittimato all'azione di annullamento del contratto può far valere la causa di annullabilità a titolo di eccezione, anche decorso il termine di prescrizione dell'azione, per contrastare l'iniziativa della controparte che lo abbia convenuto per ottenere l'adempimento.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

La responsabilità solidale ed illimitata del socio, prevista dall'art. 2291, primo comma, cod. civ. per i debiti della società in nome collettivo, opera, in assenza di un'espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, con riguardo alle obbligazioni dagli stessi derivanti. Il socio, quindi, pur essendo privo della qualità di obbligato, e come tale estraneo agli atti impositivi rivolti alla formazione del titolo nei confronti della società, resta sottoposto, a seguito dell'iscrizione a ruolo a carico di quest'ultima, all'esazione del debito, alla condizione, posta dall'art. 2304 cod. civ., che il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio della società. Pertanto, una volta escusso inutilmente il patrimonio sociale, legittimamente può essere chiamato a rispondere il socio, senza che risulti necessaria la notificazione dell'avviso di accertamento, rimasto inoppugnato, nè quella della cartella di pagamento, rimasta inadempiuta, bastando la notificazione del solo avviso di mora, il quale svolge in tal caso una funzione secondaria di atto equivalente a quelli d'imposizione, oltre a quella primaria di atto equivalente al precetto nell'esecuzione forzata, con la conseguenza che contro di esso il socio può ricorrere ai sensi dell'art. 19, terzo comma, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, impugnando congiuntamente gli atti presupposti. Quindi, il debito della società è un debito dei soci e che non è perciò necessario che a questi ultimi sia notificato l'atto impositivo concernente un debito sociale, se esso sia stato notificato alla società, essendo bastevole ai fini della loro escussione la notifica della cartella di pagamento ovvero dell'avviso di mora.

Sussiste la responsabilità solidale ed illimitata del socio, prevista dall'art. 2291, primo comma, cod. civ., per i debiti della società in nome collettivo, anche con riguardo alle obbligazioni derivanti da rapporti tributari, in assenza di un'espressa deroga. Ne consegue che il socio è sottoposto all'esazione del debito a seguito dell'iscrizione a ruolo nei confronti della società e dell'inutile escussione del patrimonio di questa, senza che sia necessario notificargli l'avviso di accertamento non impugnato o la cartella di pagamento non adempiuta, essendo sufficiente la notificazione del solo avviso di mora, che ha la funzione, oltre che di precetto, di atto impositivo e può essere impugnato congiuntamente agli atti presupposti ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

La responsabilita' solidale ed illimitata del socio, prevista dall'art. 2291, primo comma, cod. civ., per i debiti della societa' in nome collettivo, opera, in assenza di espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, con riguardo alle obbligazioni dagli stessi derivanti. Pertanto, il socio, dopo l'iscrizione a ruolo a carico della societa' di imposta per reddito d'impresa, resta sottoposto, ancorche' privo della qualita' di obbligato per detta imposta, e quindi estraneo agli atti impositivi rivolti alla formazione del ruolo, all'esazione del debito stesso, qualora il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio sociale; pertanto, correttamente viene notificato al socio l'avviso di mora da parte del concessionario della riscossione, consegnatario del ruolo nei confronti della societa', trattandosi di azione esecutiva direttamente consentita dal detto art. 2291 cod. civ., che non richiede ulteriori valutazioni o provvedimenti dell'ente impositore. Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di riscossione delle imposte sui redditi, poiche' la responsabilita' solidale ed illimitata dei soci di societa' in nome collettivo per le obbligazioni sociali, prevista dall'art. 2291 del codice civile, opera, in assenza di espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, e' legittima la notificazione di un avviso di mora al socio di una societa' in nome collettivo, in ordine alle obbligazioni tributarie della societa'; ne' occorre che l'avviso di mora sia preceduto dalla notifica di avviso di accertamento, potendo il socio, in sede di impugnazione dell'atto notificatogli, far valere tutte le ragioni che avrebbe potuto opporre all'avviso di accertamento. Trova, tuttavia, applicazione anche la disposizione di cui all'art. 2304 del codice civile, secondo il quale e' vietata la pretesa di pagamento nei confronti del socio che non sia stata preceduta dalla escussione del patrimonio sociale, con la conseguenza che l'amministrazione procedente deve fornire adeguata prova dell'inutile esperimento del "beneficium excussionis". Massima tratta dal CED della Cassazione.

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