Sentenza del 27/10/2022 n. 4683 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio Sezione/Collegio 16

Decisioni

  • 002608/2021 - FAVOREVOLE ALL' UFFICIO

Massime

PROCESSO TRIBUTARIO - PROVA DOCUMENTALE - CONFORMITÀ DELLE COPIE AGLI ORIGINALI - DISCONOSCIMENTO - CONTESTAZIONE GENERICA - INSUFFICIENTE

In tema di prova documentale, è da ritenersi inidonea a disconoscere l'efficacia probatoria di un documento la contestazione della non conformità delle copie all'originale laddove tale dichiarazione sia del tutto generica. La parte che intenda disconoscere le copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio deve motivare le ragioni per cui ritiene che gli atti prodotti non siano genuini, precisando ed evidenziando gli aspetti di difformità delle copie rispetto agli originali. (R.C.).

Riferimenti normativi: 2719 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 8108/2003; Cass. 16557/2019; Cass. 4912/2017.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass., Sez. VI, 11 ottobre 2017, n. 23902; Cass., Sez. V 2018, n. 2433). (S.A.).

Riferimenti normativi: C.c. art. 2719.

Riferimenti giurisprudenziali: 23902/17;2433/18.

In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto e non con contestazioni generiche o onnicomprensive.

Il Giudice, con accertamento in fatto, può trarre il convincimento dell'autenticità della copia fotostatica dalla verificata presenza di plurimi e concordi elementi presuntivi, senza necessità di confrontare la copia offerta con l'originale.

Riferimenti normativi: Art. 2719 c.c.

Conforme: Cass. n. 311/2020

In tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio (nella specie, cartelle di pagamento), ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficiente il ricorso a clausole di stile o ad asserzioni generiche. (Conf. Cass. 16557/19). (M.I.).

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/73, art. 25; c.c., art. 2719.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 16557/19.

In tema di prova documentale la produzione di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo. La copia fotostatica di un documento ha lo stesso valore dell'originale e la sua stessa efficacia probatoria solo se la sa conformità all'originale non viene contestata in modo chiaro ed univoco dalla parte contro cui è prodotta secondo il principio fissato dall'art. 2712 cod. civ. applicabile anche al processo tributario. Nel caso di specie il contribuente si era limitato a contestare la produzione di documenti in copia senza obiettare alcunché circa la loro conformità agli originali. (G.T.).

Riferimenti normativi: art. 2719 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 11435/18; 8108/03; 4912/17; 16557/19.

Laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento, e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione , da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso .

Riferimenti normativi: art. 2719 c.c.; art. 7 legge 1982, n. 890; art. 139 cod. proc. civ.

Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione Sez. 5 -, Ordinanza n. 23426 del 26/10/2020

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