In tema di prova documentale, è da ritenersi inidonea a disconoscere l'efficacia probatoria di un documento la contestazione della non conformità delle copie all'originale laddove tale dichiarazione sia del tutto generica. La parte che intenda disconoscere le copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio deve motivare le ragioni per cui ritiene che gli atti prodotti non siano genuini, precisando ed evidenziando gli aspetti di difformità delle copie rispetto agli originali. (R.C.).
Riferimenti normativi: 2719 c.c.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 8108/2003; Cass. 16557/2019; Cass. 4912/2017.