Il bonus prima casa è previsto per tutti gli acquirenti che non vantano possessi di immobili destinati a diventare abitazione principale: sia dal punto di vista oggettivo (effettiva idoneità all'abitabilità), sia dal punto di vista soggettivo (inidoneità per caratteristiche). Quindi, il possesso di un'altra casa non destinata a diventare l'abitazione di famiglia in quanto inidonea a tal fine, non sarà di ostacolo alla fruizione della suddetta agevolazione. Nella fattispecie, l'Agenzia delle Entrate notificava ad una coppia di coniugi due avvisi di accertamento con i quali contestava la decadenza dalle agevolazioni prima casa, e quindi recuperava la differente maggiore imposta. Secondo l'Ufficio, i contribuenti avevano acquistato in precedenza un altro immobile, destinato pure ad abitazione familiare, con la conseguenza che non potevano usufruire di una seconda agevolazione. I provvedimenti venivano impugnati lamentando che in occasione del primo acquisto non era stata utilizzata l'agevolazione prima casa, in quanto l'immobile era privo dei requisiti di abitabilità. I presupposti per ottenere l'agevolazione prima casa consistono nel: a) non essere titolare dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare; b) non vantare i medesimi diritti su altra casa acquistata dallo stesso soggetto oppure dal coniuge, con le agevolazioni. Tuttavia, è possibile usufruire del suddetto beneficio, anche se si possiede già un altro immobile nello stesso Comune. In sostanza, in tema di agevolazioni prima casa, "l'idoneità" della casa di abitazione pre-posseduta va valutata sia in senso oggettivo (effettiva inabitabilità), che in senso soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso che ricorre l'applicazione del beneficio anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.