In materia di decorrenza del termine di prescrizione delle accise ex. art. 57, comma 3, d.lgs. n. 504/1995, sull'energia elettrica, prevede che: "Il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito". La previsione normativa, in particolare, contempla due diversi momenti di decorrenza del termine di prescrizione, che fanno riferimento o alla data del consumo ovvero della scoperta dell'illecito. Con riferimento al primo profilo, quello relativo al momento in cui "\� avvenuto il consumo", si intende il momento in cui è possibile verificare che il contribuente-fabbricante abbia adempiuto agli obblighi di legge e, dunque, a quello di presentazione della dichiarazione annuale di cui all'art. 55 TUA, comma 1.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.