Sentenza del 30/12/2022 n. 38127 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

ACCISE - DECORRENZA TERMINI PRESCRIZIONE ACCISE - MOMENTI DECORRENZA - DATA CONSUMO - PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE ANNUALE ACCISE

In materia di decorrenza del termine di prescrizione delle accise ex. art. 57, comma 3, d.lgs. n. 504/1995, sull'energia elettrica, prevede che: "Il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito". La previsione normativa, in particolare, contempla due diversi momenti di decorrenza del termine di prescrizione, che fanno riferimento o alla data del consumo ovvero della scoperta dell'illecito. Con riferimento al primo profilo, quello relativo al momento in cui "\� avvenuto il consumo", si intende il momento in cui è possibile verificare che il contribuente-fabbricante abbia adempiuto agli obblighi di legge e, dunque, a quello di presentazione della dichiarazione annuale di cui all'art. 55 TUA, comma 1.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.


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Il credito dell'Amministrazione finanziaria per l'accisa si prescrive in cinque anni ed in caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dalla commissione del fatto illecito.

Nel caso di acquisto di gasolio agricolo agevolato, a seguito della disponibilità del cedente, si configura un ipotesi di omessa rappresentazione al fisco, ai fini dell'applicazione della differente aliquota d'imposta, del diverso utilizzo finale del prodotto ceduto, mediante l'indebita fruizione di una agevolazione fiscale non spettante. Tali fatti integrano pienamente la condotta omissiva prevista dall'art.15 ultimo cp.v. del TUA n. 504/95 per il differimento del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale alla data di scoperta dell'illecito emersa con P.V. di contestazione redatto dalla Guardia di Finanza.-

Riferimenti alla normativa:art. 15, ultimo comma, D.Lgs. n. 504/1995

Per quanto attiene ai tributi locali, con la legge n. 296 del 2006 (Finanziaria del 2007), in particolare con i commi 161 e 163 dell'art. 1, il legislatore ha provveduto a dettare per i suddetti tributi un termine unitario di decadenza, sia per l'esercizio dell'attività di accertamento, sia per la notifica del primo atto di riscossione, essendo delle prestazioni periodiche collegate ad una causa debendi continuativa, per le quali opera il termine breve quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2948, n. 4, codice civile. In particolare, il termine di decadenza per la notifica dell'atto di rettifica della dichiarazione o di accertamento e la contestazione o irrogazioni delle relative sanzioni viene indicato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Per quanto riguarda invece la riscossione coattiva, il titolo esecutivo cioè il ruolo incorporato nella cartella di pagamento, deve essere notificato al contribuente, pena decadenza, entro il terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Pertanto, per quanto riguarda la prescrizione del credito relativo ai tributi locali, l'articolo di riferimento è l'art. 2948 c.c. secondo cui essi devono essere riscossi nel termine breve di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

L'art. 15 comma 5 d.lgs 504/1995, valido ratione temporis dal 1.4.2010 al 2.12.2016 in relazione a fatti avvenuti nel corso dell'anno 2012, dispone che la prescrizione del credito di imposta è interrotta quando viene esercitata l'azione penale; la stessa norma aggiunge che, in tal caso, il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Non può dirsi pertanto sufficiente, ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale, la produzione di copia della notizia di reato, senza nulla provare circa il successivo esercizio, da parte dell'Autorità giudiziaria dell'azione penale. (S.A.)

Riferimenti normativi: d. lgs. 504/1995, art. 15.

Il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al rimborso dei crediti d'imposta diversi dall'I.V.A. decorre dal momento in cui si è formato il silenzio - rigetto sull'istanza di rimborso, che deve essere presentata entro due anni da quando il diritto al rimborso può essere esercitato: "Alla domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente si applica, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, la norma generale residuale di cui all'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del1992, prevedente il termine biennale di decadenza per la presentazione dell'istanza, che non esclude tuttavia, una volta maturato il silenzio- rifiuto, la decorrenza del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. Ne consegue che il decorso della prescrizione, che comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), è sospeso durante il tempo di formazione del silenzio - rifiuto a norma dell'art. 21, d.lgs. n. 546 del 1992, laddove la richiesta al fisco di un rimborso s'intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 90 giorni dalla data della sua presentazione, senza che l'Ufficio si sia pronunciato.

La frode non è elemento costitutivo del reato di cui all'articolo 10 ter del d.lgs. n. 74 del 2000, che si consuma puramente e semplicemente con il mancato pagamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale entro la scadenza del termine per il pagamento dell'acconto relativo al periodo di imposta dell'anno successivo punibile a titolo di dolo generico. La prova del dolo è da ricercare all'interno della presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge l'onere impositivo, e che deve quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia, entro il termine lungo previsto. Alla luce di siffatti principi, in tema di reato di omesso versamento di IVA, l'articolo 325 TFUE (così come interpretato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande sezione, Taricco e altri del 8 settembre 2015, Causa n. 104/159) non si applica ai reati strutturalmente non caratterizzati da frode, come è quello previsto dall'articolo 10 del d.lgs. n. 74/2000. Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

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