In tema di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali, la notificazione dell'ingiunzione di pagamento, che nell'esecuzione speciale disciplinata dal R.D. n. 639 del 1910 costituisce (anche) il titolo esecutivo, assolve a funzione non diversa da quella della notificazione del titolo esecutivo ex art. 479 cod. proc. civ., sicche' la sua mancanza di fatto o inesistenza giuridica determina (in relazione al profilo considerato) la nullita' del pignoramento, da denunciarsi con opposizione agli atti esecutivi, nei cinque giorni successivi a quello del relativo compimento. Massima tratta dal CED della Cassazione.