Sentenza del 23/04/2003 n. 6448 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 3

Massime

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - ESECUZIONE COATTIVA - IN GENERE - INGIUNZIONE FISCALE - FUNZIONE DI TITOLO ESECUTIVO - CONFIGURABILITA' - NOTIFICAZIONE - MANCANZA DI FATTO O INESISTENZA GIURIDICA - ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - ESECUZIONE COATTIVA - INGIUNZIONE FISCALE - FUNZIONE DI TITOLO ESECUTIVO - CONFIGURABILITA' - NOTIFICAZIONE - MANCANZA DI FATTO O INESISTENZA GIURIDICA - CONSEGUENZE - RIMEDI

In tema di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali, la notificazione dell'ingiunzione di pagamento, che nell'esecuzione speciale disciplinata dal R.D. n. 639 del 1910 costituisce (anche) il titolo esecutivo, assolve a funzione non diversa da quella della notificazione del titolo esecutivo ex art. 479 cod. proc. civ., sicche' la sua mancanza di fatto o inesistenza giuridica determina (in relazione al profilo considerato) la nullita' del pignoramento, da denunciarsi con opposizione agli atti esecutivi, nei cinque giorni successivi a quello del relativo compimento. Massima tratta dal CED della Cassazione.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

La nullità della notifica della cartella esattoriale, atto avente duplice natura di comunicazione dell'estratto di ruolo e di intimazione ad adempiere, corrispondente al titolo esecutivo e all'atto di precetto nel rito ordinario, è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c., atteso l'espresso richiamo, operato dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, alle norme sulle notificazioni del codice di rito.

Massima tratta dal CED della Cassazione

In tema di ingiunzione fiscale emessa in materia di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 (la quale cumula in se' le caratteristiche di forma ed efficacia di titolo esecutivo e di precetto), l'opposizione all'ingiunzione in questione da luogo ad un procedimento di cognizione volto a contestare il diritto di procedere all'esecuzione forzata ed ad ottenere un accertamento negativo della pretesa fatta valere "in executivis" dalla P.A.. Pertanto, avuto riguardo al carattere esecutivo del procedimento in cui essa opposizione si inserisce, deve trovare applicazione la disciplina dell'art. 7 del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, costituente, in relazione ai procedimenti esecutivi, deroga ai criteri generali del Foro erariale. Massima tratta dal CED della Cassazione. In termini v. Cassazione n.2100 del 14/02/2001.

In tema di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali, la notificazione dell'ingiunzione di pagamento (che nell'esecuzione speciale disciplinata dal R.D. n. 639 del 1910 costituisce - anche - il titolo esecutivo), effettuata mediante consegna di una sola copia ad uno solo dei plurimi destinatari cui questa e' diretta, puo' essere considerata nulla per violazione delle norme che disciplinano il relativo procedimento, ma non gia' inesistente, tale cioe' da non consentire una presunzione di possibile conoscenza dell'atto da parte degli altri destinatari. Massima tratta dal CED della Cassazione.

Nell'ambito della disciplina speciale della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali prevista dal R.D. n. 639 del 1910 trova applicazione la regola generale in materia di esecuzione forzata dettata dall'art. 481 cod. proc. civ. ( secondo cui il precetto diviene inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non e' iniziata l'esecuzione), la cui violazione determina peraltro non gia' il venir meno del diritto di procedere ad esecuzione forzata bensi' la mera nullita' del pignoramento eseguito - dichiarabile solamente a seguito di opposizione agli atti esecutivi nei cinque giorni successivi -, essendo la rinnovazione della notificazione dell'ingiunzione di pagamento (che assomma la natura di titolo esecutivo e di precetto) richiesta solamente come condizione di validita' del (nuovo) pignoramento ancora da eseguire. Massima tratta dal CED della Cassazione.

La nullita' degli atti che costituiscono la sequenza attraverso la quale si snoda l'esecuzione forzata (la cui disciplina generale dettata dal codice di procedura civile si applica anche alle discipline speciali - come quella in tema di riscossione coattiva delle entrate tributarie ex R.D. n. 639 del 1910 - in quanto dalle stesse non derogata) deriva dalla violazione delle norme che li disciplinano, e non gia' dal fatto che esista o meno il credito per la cui riscossione coattiva si agisce sulla base del titolo esecutivo, in quanto in caso di contestazione del credito indicato nel titolo esecutivo spetta al giudice chiamato a conoscerne adottare eventuali provvedimenti idonei a far venir meno l'esigibilita' del detto credito o l'esecutorieta' del titolo. Ne consegue che non sussiste alcun rapporto di pregiudizialita' tra la decisione del procedimento di esecuzione forzata in base ad ingiunzione di pagamento ai sensi del suindicato R.D. n. 639 del 1910, notificata oltre il termine di novanta giorni - di cui all'art. 481 cod. proc. civ.- ed in modo nullo, e la decisione del procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria pendente avanti al giudice amministrativo. Massima tratta dal CED della Cassazione.

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - ESECUZIONE COATTIVA - IN GENERE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DIRETTA A PIU' DESTINATARI - NOTIFICAZIONE - MEDIANTE CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA AD UNO SOLO DEI DESTINATARI - CONSEGUENZE

In tema di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali, la notificazione dell'ingiunzione di pagamento (che nell'esecuzione speciale disciplinata dal R.D. n. 639 del 1910 costituisce - anche - il titolo esecutivo), effettuata mediante consegna di una sola copia ad uno solo dei plurimi destinatari cui questa e' diretta, puo' essere considerata nulla per violazione delle norme che disciplinano il relativo procedimento, ma non gia' inesistente, tale cioe' da non consentire una presunzione di possibile conoscenza dell'atto da parte degli altri destinatari. Massima tratta dal CED della Cassazione.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

In tema di notificazione degli avvisi di accertamento tributari (alla quale si applica, salvo espresse eccezioni, ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, la disciplina sulle notificazioni nel processo civile), poiche' la relazione di notificazione accede, di norma, all'atto notificato, deve presumersi, in assenza di annotazioni difformi, che la notificazione sia stata effettuata nel luogo che risulti menzionato nel contesto dell'atto stesso (che va esaminato nella sua interezza, a partire dalla intestazione), con la conseguenza che l'omessa indicazione, nella relazione, di tale luogo non determina nullita' della notificazione - non comminata dall'art. 160 cod. proc. civ. -, ma mera irregolarita' formale, ove colmabile con riferimento alle risultanze dell'atto. Massima a cura del CED della Cassazione.

In tema di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali, la notificazione dell'ingiunzione di pagamento, che nell'esecuzione speciale disciplinata dal R.D. n. 639 del 1910 costituisce (anche) il titolo esecutivo, assolve a funzione non diversa da quella della notificazione del titolo esecutivo ex art. 479 cod. proc. civ., sicche' la sua mancanza di fatto o inesistenza giuridica determina (in relazione al profilo considerato) la nullita' del pignoramento, da denunciarsi con opposizione agli atti esecutivi, nei cinque giorni successivi a quello del relativo compimento. Massima tratta dal CED della Cassazione.

Nell'ambito della disciplina speciale della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali prevista dal R.D. n. 639 del 1910 trova applicazione la regola generale in materia di esecuzione forzata dettata dall'art. 481 cod. proc. civ. ( secondo cui il precetto diviene inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non e' iniziata l'esecuzione), la cui violazione determina peraltro non gia' il venir meno del diritto di procedere ad esecuzione forzata bensi' la mera nullita' del pignoramento eseguito - dichiarabile solamente a seguito di opposizione agli atti esecutivi nei cinque giorni successivi -, essendo la rinnovazione della notificazione dell'ingiunzione di pagamento (che assomma la natura di titolo esecutivo e di precetto) richiesta solamente come condizione di validita' del (nuovo) pignoramento ancora da eseguire. Massima tratta dal CED della Cassazione.

Anche in tema di notificazioni dell'avviso di accertamento tributario a persone giuridiche, ai sensi del comb. disp. dagli artt. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 145 cod. proc. civ., poiche' la relazione del messo notificatore si riferisce, di norma, all'atto notificato, cosi' come strutturato, in assenza di indicazioni difformi deve presumersi che la stessa sia stata effettuata nel luogo in esso indicato, attesa la normale aderenza della relazione stessa alle indicazioni dell'atto che ne costituisce oggetto, sicche' l'omessa indicazione del detto luogo nella <>, ove emendabile col riferimento alle risultanze dell'atto, non comporta nullita' della notificazione, ma mera irregolarita' formale, non essendo la nullita' prevista dall'art. 160 cod. proc. civ.. * Massima tratta dal Ced della Cassazione.

In tema di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, la mancanza del visto del pretore non incide sulla validita' ed efficacia dell'ingiunzione fiscale, per gli effetti che si ricollegano alla sua qualita' di atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una determinata somma, ma la rende soltanto inidonea a dar ingresso all'esecuzione.

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - ESECUZIONE COATTIVA - IN GENERE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ART 481 COD PROC CIV - ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE - ESECUZIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI EX RD N 639 DEL 1910 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ART 481 COD PROC CIV - APPLICABILITA' - CONSEGUENZE

Nell'ambito della disciplina speciale della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali prevista dal R.D. n. 639 del 1910 trova applicazione la regola generale in materia di esecuzione forzata dettata dall'art. 481 cod. proc. civ. ( secondo cui il precetto diviene inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non e' iniziata l'esecuzione), la cui violazione determina peraltro non gia' il venir meno del diritto di procedere ad esecuzione forzata bensi' la mera nullita' del pignoramento eseguito - dichiarabile solamente a seguito di opposizione agli atti esecutivi nei cinque giorni successivi -, essendo la rinnovazione della notificazione dell'ingiunzione di pagamento (che assomma la natura di titolo esecutivo e di precetto) richiesta solamente come condizione di validita' del (nuovo) pignoramento ancora da eseguire. Massima tratta dal CED della Cassazione.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

In tema di esecuzione esattoriale per la riscossione mediante ruoli di entrate di natura tributaria, il d.P.R.602 del 1973 - nel precludere l'esperimento delle opposizioni di cui agli artt.615 - 618 cod. proc. civ. (art.54), prevedendo soltanto il rimedio amministrativo del ricorso all'Intendente di finanza (art.53) - configura un'ipotesi di improponibilita' assoluta della domanda per carenza nell'ordimamento di una norma che riconosca e tuteli la posizione giuridica dedotta in giudizio, improponibilita' che attiene al fondamento della domanda e non, come ritenuto dalla giurisprudenza meno recente, alla giurisdizione; pertanto - ai sensi dello stesso art. 54 terzo comma, che prevede soltanto l'azione di risarcimento dei danni contro l'esattore-ai soggetti passivi dell'esecuzione e' consentito proporre gli strumenti giudiziali di controllo soltanto dopo il compimento dell'esecuzione. Peraltro, poiche' il divieto di opposizioni esecutive riguarda gli atti della procedura, non rileva in proposito la distinzione fra atti dell'esattore ed atti del giudice; diversamente, quando la disciplina della riscossione mediante ruoli viene estesa ad entrate non tributarie, non trova applicazione la parte di disciplina di cui al d.P.R. 602 del 1973 limitativa della possibilita' di esperire le opposizioni esecutive. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di esecuzione esattoriale, pur dovendo ritenersi che l'eccezione di estinzione del processo esecutivo non sia assimilabile all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. - poiche' con tale eccezione non si nega il diritto del creditore di agire "in executivis", ma si denuncia che la procedura si e' estinta per una qualche inerzia processuale -, sussiste nondimeno la competenza giurisdizionale del giudice ordinario (e, specificamente, del giudice dell'esecuzione) in ordine all'istanza con cui il debitore chieda, ai sensi dell'art. 62 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione operata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46), la dichiarazione di inefficacia del pignoramento per essere trascorsi novanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto - la cui fissazione sia stata affidata dall'esattore al giudice dell'esecuzione -, con conseguente estinzione del procedimento. * Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali, la notificazione dell'ingiunzione di pagamento, che nell'esecuzione speciale disciplinata dal R.D. n. 639 del 1910 costituisce (anche) il titolo esecutivo, assolve a funzione non diversa da quella della notificazione del titolo esecutivo ex art. 479 cod. proc. civ., sicche' la sua mancanza di fatto o inesistenza giuridica determina (in relazione al profilo considerato) la nullita' del pignoramento, da denunciarsi con opposizione agli atti esecutivi, nei cinque giorni successivi a quello del relativo compimento. Massima tratta dal CED della Cassazione.

La nullita' degli atti che costituiscono la sequenza attraverso la quale si snoda l'esecuzione forzata (la cui disciplina generale dettata dal codice di procedura civile si applica anche alle discipline speciali - come quella in tema di riscossione coattiva delle entrate tributarie ex R.D. n. 639 del 1910 - in quanto dalle stesse non derogata) deriva dalla violazione delle norme che li disciplinano, e non gia' dal fatto che esista o meno il credito per la cui riscossione coattiva si agisce sulla base del titolo esecutivo, in quanto in caso di contestazione del credito indicato nel titolo esecutivo spetta al giudice chiamato a conoscerne adottare eventuali provvedimenti idonei a far venir meno l'esigibilita' del detto credito o l'esecutorieta' del titolo. Ne consegue che non sussiste alcun rapporto di pregiudizialita' tra la decisione del procedimento di esecuzione forzata in base ad ingiunzione di pagamento ai sensi del suindicato R.D. n. 639 del 1910, notificata oltre il termine di novanta giorni - di cui all'art. 481 cod. proc. civ.- ed in modo nullo, e la decisione del procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria pendente avanti al giudice amministrativo. Massima tratta dal CED della Cassazione.

E' illegittima l'esecuzione forzata iniziata prima del decorso del termi- ne indicato nel precetto - anche quando questo si concreti nell'ingiunzione intimata dall'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, per il recupero del proprio credito tributario -, ove manchi il decreto, di cui all'art. 482 cod. proc. civ., di autorizzazione all'esecuzione immediata ovvero lo stesso non sia stato trascritto nella co- pia del precetto notificata ne' comunque portato a conoscenza, prima del pignoramento, al debitore, che e', pertanto legittimato a far valere la nul- lita' del pignoramento eseguito senza il rispetto del termine suddetto.

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - OPPOSIZIONE ESECUTIVA - ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE ART 624 COD PROC CIV - ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO ART 618 COD PROC CIV - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - DECISIONE - SPETTANZA - RIMEDI

Quando e' proposta un'opposizione esecutiva spetta al giudice dell'esecuzione, quale giudice preposto alla direzione di tale processo, provvedere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione (art. 624 cod. proc. civ.) o del processo esecutivo (art. 618 cod. proc. civ.), con ordinanza impugna- bile con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi. Massima tratta dal CED della Cassazione.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

In tema di esecuzione esattoriale, pur dovendo ritenersi che l'eccezione di estinzione del processo esecutivo non sia assimilabile all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. - poiche' con tale eccezione non si nega il diritto del creditore di agire "in executivis", ma si denuncia che la procedura si e' estinta per una qualche inerzia processuale -, sussiste nondimeno la competenza giurisdizionale del giudice ordinario (e, specificamente, del giudice dell'esecuzione) in ordine all'istanza con cui il debitore chieda, ai sensi dell'art. 62 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione operata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46), la dichiarazione di inefficacia del pignoramento per essere trascorsi novanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto - la cui fissazione sia stata affidata dall'esattore al giudice dell'esecuzione -, con conseguente estinzione del procedimento. * Massima tratta dal CED della Cassazione.

Nell'ambito della disciplina speciale della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali prevista dal R.D. n. 639 del 1910 trova applicazione la regola generale in materia di esecuzione forzata dettata dall'art. 481 cod. proc. civ. ( secondo cui il precetto diviene inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non e' iniziata l'esecuzione), la cui violazione determina peraltro non gia' il venir meno del diritto di procedere ad esecuzione forzata bensi' la mera nullita' del pignoramento eseguito - dichiarabile solamente a seguito di opposizione agli atti esecutivi nei cinque giorni successivi -, essendo la rinnovazione della notificazione dell'ingiunzione di pagamento (che assomma la natura di titolo esecutivo e di precetto) richiesta solamente come condizione di validita' del (nuovo) pignoramento ancora da eseguire. Massima tratta dal CED della Cassazione.

Nell'esecuzione esattoriale, secondo la disciplina dettata dagli artt. 45 e seguenti del d.P.R. n.602 del 1973, e' ammissibile la conversione del pignoramento e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e nelle attribuzioni del pretore quale giudice dell'esecuzione l'adozione dei provvedimenti volti ad assicurare il coordinamento tra lo svolgimento del subprocedimento di conversione e quello di esecuzione forzata; i suddetti provvedimenti non possono tuttavia interferire sul corso dell'esecuzione esattoriale e non possono percio' consistere nel differimento della data dell'incanto stabilita dell'esattore. * Massima tratta dal CED della Cassazione.

Il coniuge comproprietario di immobile pignorato nell'esecuzione esattoriale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, quando non sia coobbligato, e' legittimato non solo a proporre l'opposizione di terzo all'esecuzione stessa, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ., nel caso in cui il pignoramento sia avvenuto senza tener conto che il bene gli appartiene pro quota, ma anche, qualora si sia dato atto di tale stato di proprieta' comune, ad avvalersi dei rimedi dettati dagli artt. 599 e 600 cod. proc. civ. per l'espropriazione di beni indivisi - che non sono equiparabili alle opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi, ne' incompatibili con la disciplina speciale dettata dal citato D.P.R. n. 602 del 1973 e segnatamente col disposto degli artt. 52 e 53, che consentono l'ivi previsto ricorso amministrativo nel solo caso in cui il coniuge comproprietario sia anche coobbligato ovvero quando si tratti di espropriazione di mobili - con la conseguente possibilita' di sospensione dell' esecuzione, quale provvedimento con finalita' cautelari, ottenibile in sede di giurisdizione ordinaria (e, in particolare, dal pretore, quale giudice dell'esecuzione esattoriale), ma non impugnabile, per ragioni di merito, ex art. 111 Cost., essendo privo del valore sostanziale di sentenza.

Il procedimento esecutivo speciale, nel quale si converte quello instaurato nelle forme ordinarie dal creditore privato a seguito della surrogazione dell'esattore delle imposte (art. 50 e segg. del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602), ha, nella fase satisfatoria, natura giurisdizionale, e, in particolare, con riguardo al provvedimento di distribuzione del ricavato, rende esperibile il rimedio dell'opposizione "ex" art. 617 cod. proc. civ., su iniziativa del creditore procedente od intervenuto. Tale provvedimento, pertanto, non essendo definitivo, non e' direttamente impugnabile da quei creditori con il ricorso per Cassazione.

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - ESECUZIONE COATTIVA - ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE FORZATA IN BASE AD INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EX RD N 639 DEL 1910 NOTIFICATA OLTRE IL TERMINE DI NOVANTA GIORNI DI CUI ALL'ART 481 COD PROC CIV ED IN MODO NULLO - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA - PENDENZA - PREGIUDIZIALITA' - RAPPORTO - CONFIGURABILITA' - ESCLUSIONE - FONDAMENTO MASSIMA TRATTA DAL CED DELLA CASSAZIONE

La nullita' degli atti che costituiscono la sequenza attraverso la quale si snoda l'esecuzione forzata (la cui disciplina generale dettata dal codice di procedura civile si applica anche alle discipline speciali - come quella in tema di riscossione coattiva delle entrate tributarie ex R.D. n. 639 del 1910 - in quanto dalle stesse non derogata) deriva dalla violazione delle norme che li disciplinano, e non gia' dal fatto che esista o meno il credito per la cui riscossione coattiva si agisce sulla base del titolo esecutivo, in quanto in caso di contestazione del credito indicato nel titolo esecutivo spetta al giudice chiamato a conoscerne adottare eventuali provvedimenti idonei a far venir meno l'esigibilita' del detto credito o l'esecutorieta' del titolo. Ne consegue che non sussiste alcun rapporto di pregiudizialita' tra la decisione del procedimento di esecuzione forzata in base ad ingiunzione di pagamento ai sensi del suindicato R.D. n. 639 del 1910, notificata oltre il termine di novanta giorni - di cui all'art. 481 cod. proc. civ.- ed in modo nullo, e la decisione del procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria pendente avanti al giudice amministrativo. Massima tratta dal CED della Cassazione.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

In tema di esecuzione esattoriale per la riscossione mediante ruoli di entrate di natura tributaria, il d.P.R.602 del 1973 - nel precludere l'esperimento delle opposizioni di cui agli artt.615 - 618 cod. proc. civ. (art.54), prevedendo soltanto il rimedio amministrativo del ricorso all'Intendente di finanza (art.53) - configura un'ipotesi di improponibilita' assoluta della domanda per carenza nell'ordimamento di una norma che riconosca e tuteli la posizione giuridica dedotta in giudizio, improponibilita' che attiene al fondamento della domanda e non, come ritenuto dalla giurisprudenza meno recente, alla giurisdizione; pertanto - ai sensi dello stesso art. 54 terzo comma, che prevede soltanto l'azione di risarcimento dei danni contro l'esattore-ai soggetti passivi dell'esecuzione e' consentito proporre gli strumenti giudiziali di controllo soltanto dopo il compimento dell'esecuzione. Peraltro, poiche' il divieto di opposizioni esecutive riguarda gli atti della procedura, non rileva in proposito la distinzione fra atti dell'esattore ed atti del giudice; diversamente, quando la disciplina della riscossione mediante ruoli viene estesa ad entrate non tributarie, non trova applicazione la parte di disciplina di cui al d.P.R. 602 del 1973 limitativa della possibilita' di esperire le opposizioni esecutive. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di esecuzione esattoriale, pur dovendo ritenersi che l'eccezione di estinzione del processo esecutivo non sia assimilabile all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. - poiche' con tale eccezione non si nega il diritto del creditore di agire "in executivis", ma si denuncia che la procedura si e' estinta per una qualche inerzia processuale -, sussiste nondimeno la competenza giurisdizionale del giudice ordinario (e, specificamente, del giudice dell'esecuzione) in ordine all'istanza con cui il debitore chieda, ai sensi dell'art. 62 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione operata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46), la dichiarazione di inefficacia del pignoramento per essere trascorsi novanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto - la cui fissazione sia stata affidata dall'esattore al giudice dell'esecuzione -, con conseguente estinzione del procedimento. * Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di ingiunzione fiscale emessa in materia di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 (la quale cumula in se' le caratteristiche di forma ed efficacia di titolo esecutivo e di precetto), l'opposizione all'ingiunzione in questione da luogo ad un procedimento di cognizione volto a contestare il diritto di procedere all'esecuzione forzata ed ad ottenere un accertamento negativo della pretesa fatta valere "in executivis" dalla P.A.. Pertanto, avuto riguardo al carattere esecutivo del procedimento in cui essa opposizione si inserisce, deve trovare applicazione la disciplina dell'art. 7 del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, costituente, in relazione ai procedimenti esecutivi, deroga ai criteri generali del Foro erariale. Massima tratta dal CED della Cassazione. In termini v. Cassazione n.2100 del 14/02/2001.

In tema di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali, la notificazione dell'ingiunzione di pagamento, che nell'esecuzione speciale disciplinata dal R.D. n. 639 del 1910 costituisce (anche) il titolo esecutivo, assolve a funzione non diversa da quella della notificazione del titolo esecutivo ex art. 479 cod. proc. civ., sicche' la sua mancanza di fatto o inesistenza giuridica determina (in relazione al profilo considerato) la nullita' del pignoramento, da denunciarsi con opposizione agli atti esecutivi, nei cinque giorni successivi a quello del relativo compimento. Massima tratta dal CED della Cassazione.

Nell'ambito della disciplina speciale della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali prevista dal R.D. n. 639 del 1910 trova applicazione la regola generale in materia di esecuzione forzata dettata dall'art. 481 cod. proc. civ. ( secondo cui il precetto diviene inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non e' iniziata l'esecuzione), la cui violazione determina peraltro non gia' il venir meno del diritto di procedere ad esecuzione forzata bensi' la mera nullita' del pignoramento eseguito - dichiarabile solamente a seguito di opposizione agli atti esecutivi nei cinque giorni successivi -, essendo la rinnovazione della notificazione dell'ingiunzione di pagamento (che assomma la natura di titolo esecutivo e di precetto) richiesta solamente come condizione di validita' del (nuovo) pignoramento ancora da eseguire. Massima tratta dal CED della Cassazione.

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