Sentenza del 29/07/2016 n. 15881 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

CONDONO FISCALE - PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI CONDONO EX ART 9 BIS DELLA L N 289 DEL 2002 - EMISSIONE DI CARTELLA DI PAGAMENTO - VALORE - RIGETTO IMPLICITO DELL'AMMISSIONE AL CONDONO - CONSEGUENZE - ONERE DEL CONTRIBUENTE DI IMPUGNARE LA CARTELLA - OMISSIONE - DEFINITIVITÀ DELLA PRETESA TRIBUTARIA

In tema di condono fiscale, qualora il contribuente abbia presentato richiesta di definizione amministrativa ex art. 9 bis della l. n. 289 del 2002, la mancata notificazione del provvedimento motivato di rigetto dell'istanza di condono non comporta alcuna decadenza a carico dell'Amministrazione finanziaria, nè si traduce in una violazione del diritto di difesa del contribuente, poiché questi, a norma dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, può proporre tutte le censure deducibili avverso il provvedimento presupposto, a lui non notificato, in sede di impugnazione della cartella esattoriale emessa per il recupero dell'imposta, equivalendo la notifica di questo atto a manifestazione implicita, da parte dell'Ufficio, del convincimento di ritenere consolidata la pretesa tributaria e, conseguentemente, della volontà di negare l'ammissione al condono.

Massima tratta dal CED della Cassazione


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In tema di contenzioso tributario, deve ritenersi impugnabile la mancata risposta dell'Amministrazione finanziaria all'istanza, volta ad ottenere un maggior credito di imposta per l'incremento dell'occupazione ai sensi dell'articolo 7 della l. n. 388 del 2000, atteso che l'elencazione degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, pur essendo tassativa, deve essere interpretata in senso estensivo, in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A. ed anche in conseguenza dell'estensione della giurisdizione tributaria, operata dalla l. n. 448 del 2001, ancorandosi tale possibilità all'esistenza di un atto adottato dall'Amministrazione finanziaria che, comunque, porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria ovvero il convincimento della stessa Amministrazione in ordine all'esistenza di un determinato rapporto tributario.

Massima tratta dal CED della Cassazione

In tema di diritti e garanzie del contribuente, l'omissione della prescritta comunicazione dell'avvio del procedimento volto ad addivenire alla revoca del credito d'imposta di cui alla l. n. 449 del 1997 per incrementi occupazionali determina l'invalidità del provvedimento adottato, per violazione del principio generale di cui all'art. 7 della l. n. 241 del 1990, qualora, senza quella irregolarità e sulla base delle allegazioni del contribuente, il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la legittimità dell'avviso di recupero, nonostante l'omessa attivazione del contradditorio preventivo, in ragione dell'ineludibile emissione dell'atto di revoca, anche a seguito di preventiva informativa). Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di condono fiscale, salvo che non sia espressamente previsto (come, ad esempio, nell'art. 16 della l. n. 289 del 2002, in tema di definizione delle liti pendenti), l'Ufficio non è tenuto ad adottare un provvedimento esplicito di diniego qualora ritenga l'istanza invalida ma può procedere, in forza dell'atto impositivo, all'iscrizione a ruolo e alla notifica della relativa cartella di pagamento, da intendersi come implicito diniego di ammissione al beneficio, senza che ciò pregiudichi il diritto di difesa del contribuente il quale, nel giudizio di impugnazione della cartella, può sempre far valere tutte le ragioni per le quali ritenga di avere diritto di accedere al condono.

(Massima tratta dal CED della Cassazione)

In tema di condono fiscale, la controversia avverso un avviso di liquidazione d'imposta che investa anche l'atto presupposto di classamento catastale, noto al contribuente solo a seguito della notifica dello stesso avviso, configura lite pendente suscettibile di definizione agevolata, pur in assenza di impugnazione dell'atto prodromico di attribuzione di rendita, nei confronti dell'Agenzia del territorio.Alla luce dei principi generali in tema di contenzioso tributario e della previsione degli artt. 19, comma 3; 7, comma 5 e 2 , comma 3 d.lgs 546/92 - non osta infatti alla configurazione della pendenza della lite il fatto che il giudice investito della legittimità dell'avviso di liquidazione sia, nelle circostanze date, privo di sindacato, anche meramente incidentale, sulla legittimità della rendita attribuita ai fini della definizione dell'imponibile.

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti, la cartella esattoriale contenente la richiesta di pagamento della tassa annuale costituisce il primo atto con il quale e' portata a conoscenza del contribuente la pretesa impositiva dell'Amministrazione, atteso che essa viene emessa - salvo il caso della denuncia di variazioni da parte dell'interessato o di una rettifica da parte dell'ente locale - sulla base dell'iscrizione a ruolo per l'anno precedente, non avendo l'art. 72 del D.Lgs. n. 507 del 1993 previsto alcun accertamento con cadenza annuale. Ne consegue che il ricorso giurisdizionale avverso la cartella, per ragioni inerenti alla liquidazione annuale del tributo, e' in tali casi ammissibile, ne' esso contrasta con la previsione dell'art. 19, comma terzo, del D.Lgs. n. 546 del 1992. * Massima tratta dal Ced della Cassazione.

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